Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30498 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 21/11/2019), n.30498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 5234 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA – ASL CE (P.I.: (OMISSIS)), in

persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore

rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Simonelli (C.F.: SMN NCL

51A01 B916W);

– ricorrente –

nei confronti di:

Z.N. (C.F.: (OMISSIS)) avvocato difensore di sè stesso;

C.F.R. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Giovanni Terreri (C.F.: TRR GNN 68T02 F839M);

R.N. (C.F.: (OMISSIS)), S.A.F. (C.F.:

(OMISSIS)) rappresentati e difesi dall’avvocato Aniello Melorio

(C.F.: MLR NLL 75M03 F839E);

A.V. (C.F.: (OMISSIS)), P.A. (C.F.: (OMISSIS))

rappresentati e difesi dagli avvocati Arturo Barbato (C.F.: BRB RTR

65T28 B860R) e Roberto De Angelis (C.F.: DNG RRT 78D02 12340);

G.P. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Vincenzo Mirra (C.F.: MRR VCN 70H14 B963F);

COLOPLAST S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante per

procura B.A.O. rappresentato e difeso

dall’avvocato Antonio Borraccino (C.F.: BRR NTN 73M28 H5010);

SANTEX S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, s.l. rappresentato e difeso dall’avvocato

Nino Nigro (C.F.: NGR NNI 68R02 H703M):

SA.Al. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Salvatore Sorice (C.F.: SRC SVT 58M23 H436H);

SA.Se. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Salvatore Sorice (C.F.: SRC SVT 58M23 H436H);

C.L. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato

Salvatore Sorice (C.F.: SRC SVT 58M23 H436H);

SO.Sa. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Leonardo Cocco (C.F.: CCC LRD 63P26 F839Q);

– controricorrenti –

nonchè

M.V. (C.F.: (OMISSIS)) F.A. (C.F.: (OMISSIS));

ANTARES S.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

O.N. (C.F.: (OMISSIS));

OASI S.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore;

AL.Si.Ma. (C.F.: (OMISSIS)) BR.Pa. (C.F.: non

indicato);

CDM di Bo.Al. & C. S.a.s. (P.I.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore;

BE.Ca. (C.F.: (OMISSIS)) MI.Ma. (C.F.: (OMISSIS))

PI.Ir. (C.F.: (OMISSIS)) I.G.M. (C.F.: (OMISSIS));

CO. & C. di Co.Mi. S.a.s. (P.I.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

MO.Le. (C.F.: (OMISSIS)), PA.Mi. (C.F.:

(OMISSIS)), ZA.Mi. (C.F.: (OMISSIS)), p.c.

(C.F.: (OMISSIS));

I SANTI S.r.l. (P.I.: non indicata), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

RE CREDIT FACTORING S.p.A. (P.I.: non indicata), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

MAONE di Mi.Re. & C. S.n.c. (P.I.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore;

ORTOPEDIA PI. di Do.Pi. & Co. S.a.s. (P.I.: (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore;

EUBIOS S.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della ordinanza del giudice dell’esecuzione del

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 11 agosto 2017, emessa

nel procedimento esecutivo iscritto al n. 4719/2016 R.G.E.;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 11 luglio 2019 dal consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

RILEVATO

che:

La ASL CE ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati in suo danno dagli avvocati Vincenzo Mirra e Andrea Ferraro presso il tesoriere B.N.L. S.p.A., con ricorso al giudice dell’esecuzione, il quale ha fissato l’udienza davanti a sè per lo svolgimento della fase sommaria e, all’esito, rilevata la mancata prova della regolare notificazione del ricorso stesso a tutti i creditori intervenuti, ne ha dichiarato l’inammissibilità, con compensazione delle spese.

Avverso tale provvedimento ricorre la ASL CE, sulla base di un unico motivo.

Resistono con controricorso i creditori indicati in epigrafe come controricorrenti.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

L’azienda ricorrente e i controricorrenti COLOPLAST S.p.A., SANTEX S.p.A. e C. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 618 c.p.c.: nullità dell’ordinanza di assegnazione ai sensi dell’art. 156 c.p.c., commi 2 e 3”.

E’ pregiudiziale la verifica dell’ammissibilità del ricorso, il quale risulta diretto contro una ordinanza del giudice dell’esecuzione che ha definito la fase sommaria di una opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (avverso precedente ordinanza di assegnazione di crediti pignorati presso terzi).

Secondo il costante indirizzo di questa Corte, “in tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio per notificare il ricorso introduttivo, dichiari chiusa la fase sommaria ed inammissibile l’opposizione senza adottare i provvedimenti indilazionabili ai sensi dell’art. 618 c.p.c., nè concedere il termine per instaurare il giudizio di merito o liquidare le spese, atteso che il provvedimento conclusivo della fase sommaria, benchè illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero introdurre autonomamente il giudizio a cognizione piena, all’esito del quale conseguire una pronuncia sull’opposizione e sulle spese” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9652 del 13/04/2017, Rv. 643828 – 01). Un siffatto provvedimento non si può infatti reputare definitivo, quindi suscettibile di ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20532 del 23/09/2009, Rv. 611480 – 01, e numerose altre successive conformi, quali, tra quelle massimate: Sez. 3, Ordinanza n. 15630 del 30/06/2010, Rv. 613810 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 15227 del 11/07/2011, Rv. 619129 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16297 del 26/07/2011, Rv. 618823 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22304 del 26/10/2011, Rv. 619588 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 25064 del 11/12/2015, Rv. 638027 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25111 del 14/12/2015, Rv. 638308 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12170 del 14/06/2016, Rv. 640317 – 01) in quanto esso è emesso a chiusura della fase sommaria del giudizio di opposizione e non preclude l’accesso dell’opponente alla tutela a cognizione piena.

Quest’ultimo (oltre che proporre il reclamo al collegio, onde ottenere le misure cautelari eventualmente invocate e non concesse) può infatti, anche in mancanza di fissazione del relativo termine da parte del giudice dell’esecuzione, instaurare comunque il giudizio di merito.

In tale sede potrà ottenere tra l’altro la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nella fase sommaria e, in caso positivo, la decisione a cognizione piena in ordine all’opposizione proposta (anche con riguardo alla statuizione sulle spese).

In proposito, può farsi integrale rinvio alla motivazione del precedente di questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620286 – 01), che si è occupato funditus della questione (nonchè all’univoco conforme orientamento successivamente espresso dalle già citate ord. n. 25111/2015 e ord. n. 12170/2016; si vedano anche, tra i provvedimenti non massimati: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8966 del 05/05/2015; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25902 del 15/12/2016; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17887 del 09/09/2016; si tratta di orientamento consolidato che il ricorso non offre elementi per rivedere).

Appare qui sufficiente ribadire che, se è vero che nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha definito il procedimento davanti a sè col provvedimento oggi impugnato, per contro, tale provvedimento, essendo stato emesso da un giudice investito di una cognizione sommaria e, pertanto, destinata a sfociare in provvedimenti ridiscutibili secondo le regole della cognizione piena e, dunque, del tutto provvisori, “non può acquisire una forza diversa a cagione della sua irritualità e, quindi, non può considerarsi “definitivo” dell’azione”.

La stessa chiusura del procedimento è infatti del tutto provvisoria e non definitiva (e ciò anche laddove fosse illegittima, come avviene ad esempio nell’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione, pur avendo ritenuto il contraddittorio ritualmente instaurato ed avendo provveduto in ordine alle istanze cautelari, abbia ciò nonostante omesso di assegnare il termine per l’instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena), poichè essa riguarda solo la fase sulla quale il giudice poteva e doveva provvedere, in via appunto provvisoria, in vista della possibile evoluzione dell’azione con la cognizione piena; cognizione, nient’affatto preclusa all’opponente.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, il che esime la Corte dall’esame dei singoli motivi in cui esso è articolato.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo (tenuto anche conto del carattere meramente ripetitivo delle memorie depositate dai controricorrenti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2).

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna l’azienda ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle parti controricorrenti, liquidandole (in relazione a ciascun controricorso) in complessivi Euro 2.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dei relativi procuratori distrattari (avvocato Giovanni Terreri per C.; avvocato Antonio Borraccino per COLOPLAST S.p.A.; avvocato Nino Nigro per SANTEX S.p.A.; avvocato Aniello Melorio per R. e S.; avvocati Arturo Barbato e e Roberto De Angelis per A. e P.; avvocato Vincenzo Mirra per G.; avvocato Salvatore Sorice per Sa. A., Sa. S. e C.; avvocato Leonardo Cocco per So.).

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della azienda ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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