Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30498 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 30498 Anno 2017
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MARULLI MARCO

sul ricorso 16076/2012 proposto da:
Ferrigno Ciro, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Roberto Buonanno, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione
Civile, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– contro ri cotre

Data pubblicazione: 19/12/2017

nonché contro
Comune di Pozzuoli;
– intimato nonché contro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Marianna Dionigi
n.57, presso lo studio dell’avvocato De Curtis Claudia, rappresentato
e difeso dall’avvocato
Starace Aldo, giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
Ferrigno Ciro, Presidenza del Consiglio dei Ministri;
– intimati avverso la sentenza n. 1182/2012 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 04/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/06/2017 dal cons. MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA
1.1. Con sentenza in data 4.4.2012 la Corte d’Appello di Napoli,
pronunciandosi sulla domanda proposta da Ciro Ferrigno intesa a
conseguire l’indennità prevista dall’art. 15-sexies, comma 3, d.l. 29
dicembre 1995, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio
1996, n. 74 a favore dei soggetti colpiti dal fenomeno del
Est Con

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arulli

Comune di Pozzuoli, in persona del Dirigente dell’Avvocatura pro

bradisismo, in riforma della decisione di primo grado che aveva
accolto la domanda ed aveva perciò condannato la convenuta
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha statuito che la legittimazione
passiva compete al Comune di Pozzuoli, ha provveduto a
rideterminare la misura dell’indennità dovuta, già rettamente

l’indennità di esproprio, alla luce dell’ubicazione del cespite
interessato e della perdurante proprietà in capo all’istante dell’area
di sedime ed ha escluso che sulla somma così spettante fosse dovuto
de iure la rivalutazione trattandosi di debito di valuta in ragione della
natura indennitaria e non risarcitoria del relativo credito.
1.2. Avverso la detta decisione ricorrono ora in via principale il
Ferrigno, che ha depositato pure memoria, con dieci motivi ed in via
incidentale il Comune di Pozzuoli sulla base di tre motivi.
Ad entrambi resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri con
controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo di ricorso principale il Ferrigno deduce la
nullità dell’impugnata decisione poiché essa, nell’operare la riduzione
del

tantundem

indennitario, ha fatto riferimento all’esperienza

maturata in casi consimili, astenendosi tuttavia, in spregio all’art.
118 disp. att. cod. proc. civ. e 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.
dall’indicare a quali precedenti intendesse fare richiamo.
Il motivo – ove nel riferirsi all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel
testo novellato dall’art. 52, comma 5, I. 18 giugno 2008, n. 69, non
volesse reputarsi inizialmente assorbito dalla considerazione che la
norma richiamata non si applica alla specie ratione temporis – è
privo di fondamento anche laddove adombra la violazione
Est. Cons. M

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parametrata dal primo giudice alla stregua dei criteri previsti per

dell’obbligo motivazionale, atteso che secondo la giurisprudenza di
questa Corte il richiamo a precedenti conformi acquista valenza
semantica in relazione alla categoria dei provvedimenti motivati per
relationem (Cass., Sez. IV, 6/09/2016, n. 17640), sicché esso, per le
modalità in cui tale tecnica motivazionale è riconosciuta praticabile

argomentativo che conduce il giudice ad applicare al caso concreto la
regola giuridica che trova conferma nel precedente richiamato ed il
relativo precetto non risulta perciò violato ove, come qui, il giudizio
censurato, essendo inteso unicamente a veicolare la discrezionalità
del decidente nel determinare l’entità dell’indennità dovuta, investe il
piano delle valutazioni fattuali notoriamente incensurabili in questa
sede.
3. Con il secondo motivo del ricorso principale e con il primo motivo
del ricorso incidentale entrambi i deducenti lamentano l’erroneità
della decisione impugnata nella parte in cui essa, ribaltando il
giudizio di primo grado, ha disconosciuto la legittimazione passiva
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha ritenuto che
legittimato a resistere sia il Comune di Pozzuoli.
Il motivo è fondato e la sua fondatezza determina quanto al ricorso
incidentale l’assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione
sviluppati dal ricorrente incidentale.
Questa Corte, anche in riforma di analoghi precedenti della
medesima Corte d’Appello qui gravata, ha infatti già stabilito a più
riprese, con indirizzo a cui il collegio ritiene di dare continuità anche
nel caso de quo, che «il potere di ordinanza spettante al sindaco per
i provvedimenti contingibili ed urgenti a fini di pubblico interesse
appartiene allo Stato, ancorché nel provvedimento siano implicati
interessi locali, poiché il sindaco agisce quale ufficiale del governo.
Cons.

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E

a ili

dal diritto vivente, attiene propriamente al processo logico-

Ne consegue che, nel giudizio promosso dal privato per la
corresponsione dell’indennizzo riconosciuto dall’art.

15-sexies,

comma 3, del d.l. n. 560 del 1995, conv., con modif., dalla I. n. 74
del 1996, per la demolizione di un proprio fabbricato in conseguenza
del fenomeno del bradisismo nel Comune di Pozzuoli, la

comune sono attribuite, attraverso la protezione civile (art. 15-

sexies, cit.), le risorse da destinarsi agli indennizzi per i soggetti
danneggiati dal sisma» (Cass., Sez. I, 20/12/2016, n. 26337; Cass.,
Sez. I, 31/10/2014, n. 23271; Cass., Sez. I, 06/08/2014, n. 1771).
E’ dunque errato il contrario convincimento espresso dal giudice
d’appello, onde la decisione assunta va in parte qua doverosamente
cassata.
4.1. Il terzo motivo del ricorso principale lamenta che i giudici
d’appello al fine di stimare l’indennizzo dovuto abbiano operato una
sorta di equiparazione tra gli immobili oggetto di espropriazione e
quelli demoliti (l’indennità «deve essere determinata in maniera
sostanzialmente analoga, non discostandosi eccessivamente
dall’indennità di espropriazione»), sebbene nel testo dell’art. 15

sexies citato la menzione dell’indennità di espropriazione costituisse
frutto di un palese errore del legislatore e non sussistessero le
condizioni per far luogo all’analogia o all’interpretazione estensiva.
4.2. Il motivo, chiarito previamente che l’indennizzo previsto dalla
norma ha natura solidaristica e non può tradursi nell’equivalente del
valore venale del bene – è affetto da una duplice ragione di
inammissibilità.
Giova

al

riguardo

che

precisare

il

giudizio

censurato,

opportunamente contestualizzato nel tessuto motivazionale è
operato dal decidente unicamente in funzione della valuta
Est. Cons.

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legittimazione passiva va riferita allo Stato, anche se al suddetto

dell’entità del «detrimento» subito dal ricorrente e della riflessa
commisurazione dell’indennità a tal titolo dovutagli, con esclusione
perciò di ogni inferenza ulteriore e, segnatamente, di ogni ricaduta
sul piano della argomentazione di puro diritto.
4.3. Nel delineato contesto la formulata doglianza, intesa

è innanzitutto un fuor d’opera, non cogliendo la

ratio

del

ragionamento sviluppato sul punto dalla Corte partenopea, che
dall’accostamento, nel testo normativo, dell’indennità di esproprio
all’indennità di detrimento ha solo tratto lo spunto interpretativo per
orientare positivamente l’asse della propria valutazione
discrezionale, non a caso annotando – anche in replica alla
allegazione secondo cui ciò sarebbe frutto di un errore del legislatore
(il contesto in cui la norma è inserita «dice che l’indennità in parola è
stata introdotta … in alternativa all’indennità di espropriazione …
che sarebbe spettata ai proprietari degli edifici demoliti per motivi di
sicurezza, di cui era stata prevista l’espropriazione nell’ambito del
piano di recupero previsto dall’ordinanza del Ministro per la
Protezione civile 338 del 5.9.1984 se non fosse sopravvenuto
l’annullamento del suddetto piano di recupero») – che se il Comune
in base alla citata ordinanza «avrebbe potuto acquisire (mediante
espropriazione) gli immobili demoliti corrispondendo per essi
un’indennità determinata ai sensi dell’art. 80 della legge 219/81, non
si vede perché debba essere tenuto a corrispondere, a titolo di
ristoro per la legittima demolizione, un’indennità di importo
maggiore corrispondente all’intero valore di mercato dell’immobile,
tanto più che si tratta di erogazione di un indennizzo a fondo
perduto, cui non corrisponde neppure l’acquisto del diritto di
proprietà dell’area di sedime che resta ai proprietari».
Est. Con

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propriamente a rivendicare la pregnanza giuridica dell’affermazione,

4.4. Va da sè, poi, che in ragione di ciò il giudizio, riportato nei suoi
giusti termini, in quanto inteso a utilizzare un parametro di
riferimento normativo in funzione valutativa, integra solo
un’affermazione di valore che avendo ad oggetto l’apprezzamento di
circostanziate risultanze di fatto si sottrae perciò, nei modi qui

5. Il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo e decimo motivo di
ricorso censurano l’impugnata decisione per avere, sul filo dell’errata
equiparazione da essa operata tra indennità di esproprio ed
indennità di detrimento che costituirebbe un rimedio alternativo
rispetto alla prima (settimo motivo: «il carattere alternativo della
indennità in parola non era desumibile dalla legge»), escluso la
natura risarcitoria di quest’ultima (quarto motivo: «andava
affermata …. la natura risarcitoria dell’indennizzo in parola») e per
aver conseguentemente negato che essa desse titolo al risarcimento
del maggior danno da svalutazione monetaria (quinto motivo:
«l’indennizzo … avrebbe dovuto essere … liquidato, in ogni caso,
mediante adeguata attualizzazione»; sesto motivo: l’indennizzo
doveva «essere parametrato al valore attualizzato degli immobili
demoliti»; ottavo motivo: «l’indennizzo avendo natura risarcitoria …
doveva tradurre un ristoro in grado di compensare i valori
immobiliari perduti, anche mediante attualizzazione»), trattandosi
invero di obbligazione di valore e non di valuta come erroneamente
affermato (decimo motivo: «il debito era certamente di valore»).
5. Tutti i sopradetti motivi, esaminabili congiuntamente in ragione
dell’unitarietà della censura, sono infondati.
Anche al riguardo torna utile richiamare i conformi precedenti di
questa Corte che, in ragione della natura solidaristica dell’indennizzo
– che è riflesso di un’attività lecita della pubblica amministrazione e
Est. Cons.

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11i

sollecitati, al vaglio da parte di questa Corte.

che non è perciò diretto a ristorare il soggetto interessato di un
pregiudizio arrecato ingiustamente, ma intende solo alleviare «il
detrimento» conseguente alla perdita del bene – reputano che il
debito che scaturisce a seguito del suo riconoscimento configuri
un’obbligazione di valuta e non di valore (Cass., Sez. I, 20/12/2016,

interessi moratori, ma non il maggior danno dell’art. 1224, comma
2, cod. civ. (Cass., Sez. I, 31/10/2014, n. 23271).
6. Con il nono motivo di ricorso il Ferrigno si duole poi della
determinazione di stima fatta propria dal decidente che avrebbe
fatto ricorso a criteri di valutazione quali l’ubicazione dell’area, la sua
destinazione e la permanenza della proprietà di essa in capo al
deducente, basandosi su affermazioni che non appaiono sorrette da
congrua motivazione.
Il motivo è inammissibile poiché – ribadito ancora una volta che
l’indennizzo previsto dalla norma ha natura solidaristica e non può
tradursi nell’equivalente del valore venale del bene – esso è inteso a
censurare l’apprezzamento di fatto operato dal giudice d’appello,
sollecitando alla Corte un compito che estraneo ai suoi fini
istituzionali di giudice di legittimità.
7. Definendo dunque la vicenda, vanno accolti il secondo motivo del
ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, respinti o
assorbiti i restanti.
Cassata perciò nei limiti del motivi accolti la sentenza impugnata, la
causa, non essendo necessario procedere ad altri accertamenti di
fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384. comma 2,
cod. proc. civ., disponendo la condanna della Presidenza del
Consiglio dei Ministri alla corresponsione dell’indennizzo reclamato
dal ricorrente principale.
Est. Con

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n. 26337), onde all’atto della sua liquidazione è dovuta la sorte, gli

8. Le spese possono essere compensate tra il Ferrigno ed il Comune
nel presente giudizio non registrandosi tra di essi soccombenza.
Va invece disposta la condanna della Presidenza del Consiglio dei
Ministri alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti
del Ferrigno e del Comune.

ai gradi di merito.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del
ricorso incidentale, rigetta i restanti motivi del ricorso principale e
dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso incidentale; cassa
l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, condanna la
Presidenza del Consiglio dei Ministri alla corresponsione in favore di
Ferrigno Ciro dell’indennizzo dovuto ai sensi dell’art.

15 sexies,

comma 3, d.l. 29 dicembre 1995, n. 5 convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74 nella misura e con gli accessori
liquidati dalla Corte d’Appello; compensa le spese del presente
giudizio tra il Ferrigno ed il Comune di Pozzuoli e condanna la
Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese del
presente giudizio che liquida in euro 5200,00, di cui euro 200,00 per
esborsi, in favore del Ferrigno ed in euro 3200,00, di cui euro 200,00
per esborsi, in favore del Comune, tutte oltre al 15% per spese
generali ed accessori di legge; compensa integralmente tra tutte le
parti le spese dei gradi di merito.

Vanno integralmente compensate tra tutte le parti le spese relative

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