Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30497 del 19/12/2017


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Cassazione civile, sez. I, 19/12/2017, (ud. 28/06/2017, dep.19/12/2017),  n. 30497

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3782/2012, depositata il 21 novembre 2012, ha confermato la decisione n. 63/2007, con la quale il Tribunale di Napoli, accogliendo la domanda del Comune di San Giorgio a Cremano, aveva ordinato a T.G. l’immediato rilascio dell’immobile abusivamente realizzato, sito in (OMISSIS), acquisito al patrimonio indisponibile del Comune, con ordinanza n. 623 del 2 dicembre 1981, condannando il medesimo al risarcimento dei danni subiti dall’ente pubblico, quantificati in Euro 308.940,99, oltre accessori di legge;

per la cassazione della pronuncia di appello ha proposto ricorso T.G. nei confronti del Comune di San Giorgio a Cremano, sulla base di due motivi;

il resistente ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo;

Considerato che:

con l’unico motivo di ricorso incidentale, che riveste una natura pregiudiziale rispetto al ricorso principale, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 170,285,330325,326 e 327 c.p.c., nonchè l’insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Il Comune di San Giorgio a Cremano si duole del fatto che la Corte d’appello abbia escluso che la sentenza di primo grado non fosse passata in cosa giudicata, in quanto l’atto di appello sarebbe stato notificato, non al difensore costituito per l’ente, bensì al Comune stesso rappresentato dal suo difensore, Lucia Cicatiello, con la stessa elettivamente domiciliato presso la sede comunale;

siffatta notifica, a parere del ricorrente, sarebbe da reputarsi, invero, inesistente, e non soltanto nulla – e, quindi, sanata dalla costituzione dell’appellato – come ritenuto dalla Corte territoriale;

Ritenuto che:

non sia da considerarsi valida la sola notifica della sentenza effettuata al comune, parte in causa, in persona del sindaco e presso la casa comunale, ove l’organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell’ente, anch’egli domiciliato presso la casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura cha la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione, ovvero la notifica effettuata al comune presso l’avvocatura comunale, organo deputato alla trattazione degli affari legali, in quanto si tratta di una notificazione che, per non essere effettuata con il riferimento nominativo al procuratore, non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore, poichè la domiciliazione è riferibile al procuratore, con il quale sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica, e non all’organo suddetto (Cass. 11/06/2012, n. 9431; Cass. 07/05/2014, n. 9843; Cass. 20/09/2016, n. 18356);

in ogni caso, il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attenga agli elementi costitutivi essenziali dell’atto di notifica, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916);

Rilevato che:

nel caso concreto, la notifica dell’atto di appello – la cui relata è stata trascritta nel controricorso – è stata effettuata “al Comune di S. Giorgio a Cremano in persona del Sindaco e legale rapp.te rapp.to e difeso dall’avv. Lucia Cicatiello e con la stessa elettivamente dom.to in (OMISSIS) presso la (OMISSIS)”;

pertanto, la notificazione è stata effettuata presso il domicilio eletto dall’ente, con espresso riferimento nominativo al procuratore costituito, sicchè è da reputarsi del tutto valida e, comunque, è stata sanata dalla costituzione in giudizio, vertendosi – come dianzi detto – in ipotesi di mera nullità e non di inesistenza della notifica;

Considerato che:

con il primo motivo del ricorso principale – denunciando la violazione e falsa applicazione della L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 15 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 7 e 31-44, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31 e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – T.G. si duole che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che la presentazione dell’istanza di condono, avvenuta dopo l’adozione dei provvedimenti sanzionatori dell’abuso edilizio posto in essere dal ricorrente, determini l’inefficacia della sola ordinanza di demolizione, e non anche dell’ordinanza di acquisizione dell’immobile abusivo non demolito al patrimonio comunale, in relazione alla quale l’istante avrebbe dovuto richiedere specificamente al Comune l’annullamento di tale provvedimento;

per converso, ad avviso del ricorrente, l'”l’indissolubile connessione e consequenzialità tra l’ordine di demolizione e la successiva acquisizione”, comporterebbe che la presentazione di una domanda di condono, avvenuta successivamente all’adozione dei provvedimenti sanzionatori, “determina l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione e di tutti gli atti ad essa connessi, consequenziali e conseguenti, ossia i provvedimenti di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo”;

Rilevato che:

come si evince dall’impugnata sentenza, il Comune di San Giorgio a Cremano – avendo constatato l’inottemperanza da parte di T.G. all’ordine di demolizione, in data 20 febbraio 1978, del fabbricato abusivamente realizzato sul terreno sito nel medesimo Comune, in NCT, foglio (OMISSIS) – con provvedimento n. 623 del 2 dicembre 1981, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Napoli il 14 aprile 1982, disponeva, ai sensi della L. n. 10 del 1977, art. 15 l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale;

in data 29 settembre 1986, il T. presentava al Comune di san Giorgio a Cremano un’istanza di condono ai sensi della L. n. 47 del 1985, artt. 31 e ss. e che l’immobile non veniva demolito, nè utilizzato a fini pubblici.

Ritenuto che:

debba trovare applicazione, nel caso di specie, il principio secondo cui l’acquisizione gratuita ai beni del Comune di un manufatto abusivo determina una situazione inconciliabile con la sanatoria soltanto quando all’immissione nel possesso sia seguita una delle due ipotesi previste dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 43 e cioè, o la demolizione dell’immobile abusivo, ovvero la sua utilizzazione a fini pubblici (cfr. Cons. Stato 25 ottobre 1993, n. 1080; Cons. Stato, 23 maggio 2000, n. 2973, secondo la quale il condono degli abusi edilizi, ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, stante l’art. 43 Legge stessa, non è precluso dal provvedimento d’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio del Comune, cui siano seguiti la presa di possesso del bene e la trascrizione del provvedimento, salvo che non sia seguita la demolizione; e, da ultimo, Cons. Stato 28/11/2016, n. 5007, riferita ad una fattispecie pressochè identica a quella oggetto del presente giudizio);

siffatta conseguenza giuridica si produca, pertanto, in virtù del principio di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 43, comma 1, ai sensi del quale “l’esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l’impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria”;

di conseguenza, qualora, come nel caso concreto, non risulti (ne dà atto la stessa sentenza impugnata, p. 8) che sull’immobile si siano verificati i suindicati mutamenti in punto di fatto (demolizione o sua utilizzazione a fini pubblici), che rendono impossibile in astratto il rilascio della richiesta sanatoria, e sia operante – come nella specie – il regime di cui alla L. n. 47 del 1985, nella vigenza della quale si è conclusa, invero, la vicenda per cui è causa, l’ordinanza di acquisizione del bene (al pari di quella di demolizione) debba essere considerata inefficace per effetto della sopravvenuta presentazione della domanda di sanatoria (C. Stato n. 5007/2016);

il motivo di ricorso in esame debba, pertanto, essere accolto;

Considerato che:

con il secondo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – T.G. censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha quantificato il danno dovuto al Comune facendo decorrere la relativa stima dal 14 aprile 1982, data della trascrizione dell’ordinanza di acquisizione del bene abusivo presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli, anzichè dal 13 febbraio 1995, data della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado;

la censura è assorbita dall’affermata inefficacia dell’ordinanza di acquisizione del bene al patrimonio comunale, per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso;

Ritenuto che:

per tutte le ragioni suesposte, il primo motivo di ricorso debba essere accolto, assorbito il secondo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; rigetta il ricorso incidentale. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis deve porsi invece a carico del ricorrente incidentale.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2017

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