Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30496 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21404-2009 proposto da:

M.D. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso l’avvocato VALENZA DINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUALTIERI PIERO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 53/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositato il 08/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MAURO GUALTIERI, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.D. ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Campobasso in data 8 maggio 2009 con il quale, accogliendo la domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un’esecuzione forzata iniziata con precetto notificato il 15 luglio 1984, nella quale era intervenuto nel settembre 1984, e conclusa il 22 agosto 2008 – domanda proposta con ricorso del 2 settembre 2008 notificato il 9 ottobre 2008 – ritenuta maturata la prescrizione decennale fino al 9 ottobre 1988 (decennio decorrente dalla notifica del ricorso introduttivo) e ritenuta ragionevole, in considerazione della pluralità dei creditori e dei beni esecutati, una durata di quattro anni, ha liquidato, per un ritardo di nove anni, dieci mesi e tredici giorni la somma di Euro 5.000,00.

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, con il quale si censura l’applicazione della prescrizione decennale dell’azione prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, in quanto la legge citata prevede solo un termine semestrale di decadenza dalla data di definizione del procedimento presupposto (primo motivo) e l’esiguità della misura dell’indennizzo liquidato (secondo motivo), è fondato.

Come è stato già affermato (cass. n. 27719/2009) la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo.

A tale orientamento il collegio intende dare continuità. Il secondo motivo è assorbito.

Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Rispetto a una durata complessiva del processo esecutivo di circa ventiquattro anni, detratta la durata di quattro anni che il giudice del merito, con valutazione in questa sede non censurata, ha ritenuto ragionevole, la durata irragionevole va determinati in vent’anni e quindi l’equa riparazione, sulla base dei parametri desunti dalla giurisprudenza EDU, può essere liquidata in Euro 750,00 per i primi tre anni e in Euro 1.000,00 per gli anni successivi, e, pertanto in Euro 19.250,00, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito condanna l’amministrazione al pagamento di Euro 19.250,00 oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese con Euro 873,00 per il giudizio di merito (Euro 445 per diritti, Euro 378,00 per onorari e con Euro 665,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) per questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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