Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30496 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27925-2016 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

EMANUELA PERTOSA;

– ricorrente –

contro

WIND TELECOMUNICAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO

49, presso lo studio dell’avvocato DANIELE CUTOLO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1270/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 21/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/10/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2008 I.A. convenne dinanzi al giudice di pace di Apricena la società Wind Telecomunicazioni s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “la Wind”), chiedendone la condanna al rimborso di Euro 22,21 costituenti “il credito telefonico portato dalla Sim cessata” in conseguenza del passaggio ad un altro operatore telefonico.

Con sentenza 17.12.2009 n. 415 il Giudice di pace di Apricena rigettò la domanda, sul presupposto che la richiesta di rimborso fu giustamente respinta dalla Wind perchè incompleta, in quanto priva della copia del documento di identità dell’abbonato.

2. Conclusa tale vicenda processuale, nel 2010 I.A. tornò a chiedere il rimborso alla società Wind, inviando una richiesta stragiudiziale corredata dei documenti richiesti, ma anche questa volta non ottenne il rimborso.

Di conseguenza l’abbonato convenne nuovamente in giudizio la Wind dinanzi al Giudice di pace di Apricena, chiedendone la condanna alla restituzione dell’importo sopra indicato, e questa volta il Giudice di pace accolse la domanda con sentenza n. 270 del 2011.

3. La sentenza venne appellata dalla Wind.

Il Tribunale di Foggia, con sentenza 21.4.2016 n. 1270, accolse l’appello e dichiarò inammissibile la domanda proposta da I.A., ritenendo che sulla infondatezza della domanda di rimborso, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza n. 415/09 del Giudice di pace di Apricena, si fosse formato il giudicato.

Il Tribunale, inoltre, con la medesima sentenza accolse la domanda, proposta dalla Wind, di condanna dell’appellato ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da I.A., con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito la Wind con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c..

Deduce che erroneamente il Tribunale ritenne sussistente il giudicato interno, dal momento che il primo giudizio tra lui e la Wind si era concluso con una sentenza che non aveva affatto esaminato l’esistenza del suo credito, ma aveva semplicemente statuito che la domanda di rimborso non era stata formulata in modo rituale, e perciò correttamente non fu presa in esame dalla Wind.

1.2. Ritiene il Collegio, in dissenso rispetto alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che il motivo sia infondato.

Il Giudice di pace di Apricena, con la prima delle due sentenze con cui venne chiamato ad occuparsi del rapporto contrattuale tra I.A. e la Wind (sentenza n. 415/09), ritenne legittimo il rifiuto di rimborso da parte della Wind, sul presupposto che l’attore non avesse assolto taluni oneri formali procedurali.

Nondimeno, dopo avere stabilito ciò in punto di fatto, il Giudice di pace con la sentenza suddetta rigettò la domanda: il che val quanto dire che negò l’esistenza del diritto vantato dall’attore.

Si trattò con tutta evidenza d’una decisione erronea, dal momento che la violazione di oneri formali eventualmente previsti dal contratto per l’esame della domanda di rimborso avrebbe potuto escludere un inadempimento colpevole del gestore, ma non l’esistenza del diritto al rimborso.

Nondimeno, l’avere elevato a fatto estintivo del diritto quel che era un mero fatto impeditivo della mora, ha rappresentato un errore che si sarebbe dovuto far valere con l’appello.

E poichè la sentenza 415/09 del Giudice di pace di Apricena non è stata impugnata, si è formato il giudicato sull’inesistenza del diritto.

1.3. E’ pacifico, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte, che:

(a) il giudicato non si forma sull’esistenza o l’inesistenza di un fatto, ma sulla statuizione contenuta nella sentenza che riguarda quel fatto, e che si compone di tre elementi: il fatto materialmente accertato, la norma che lo disciplina, e il precetto decisorio contenuto nella sentenza (ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12202 del 16/05/2017, Rv. 644289 01);

(b) esiste una “inscindibile connessione” tra l’oggetto del giudicato e l’oggetto del processo (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 3434 del 11/02/2011, Rv. 616507 – 01), con la conseguenza che se due giudizi pendenti tra le stesse parti abbiano ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto su un punto fondamentale comune ad entrambe la cause preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto (Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589696 – 01).

1.4. Applicando questi pacifici principi al caso di specie, deve concludersi che, una volta stabilito dal Giudice di pace (bensì erroneamente, per quanto detto) da un lato che I.A. aveva azionato un credito nei confronti della Wind, e dall’altro che tale domanda era infondata nel merito, sull’inesistenza del credito dedotto ad oggetto del giudizio si è formato il giudicato.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 96 c.p.c.

Deduce di essere stato ingiustamente condannato ai sensi di tale norma, dal momento che non sussisteva nè la sua mala fede, nè la sua colpa grave.

2.2. Il motivo è fondato.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente la colpa grave di I.A., “per avere reiterato una domanda già definitivamente rigettata nel merito”.

Non v’è dubbio che riproporre una domanda già rigettata con sentenza passata in giudicato possa teoricamente costituire una condotta gravemente colposa, per i fini di cui all’art. 96 c.p.c..

Nel caso di specie, tuttavia, è altrettanto vero che la prima sentenza pronunciata dal Giudice di pace (n. 415/09) aveva un contenuto anomalo ed oggettivamente idoneo a trarre in inganno il soccombente, dal momento che quella sentenza, con decisione abnorme, negò l’esistenza del diritto, sull’assunto del mancato rispetto di una formalità procedurale (stragiudiziale).

La riproposizione della domanda da parte di I.A., pertanto, anche se la si volesse ritenere “colposa”, fu connotata da colpa certamente non grave.

2.2. La ritenuta fondatezza del secondo motivo di ricorso non impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata: infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, rigettando la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria proposta dalla Wind.

3. Le spese.

3.1. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate, in considerazione della soccombenza reciproca.

3.2. L’avvenuta cassazione parziale della sentenza impugnata con decisione nel merito impone a questa Corte d provvedere anche sulle spese del giudizio di merito.

A tal riguardo la peculiarità della vicenda e l’oggettiva opinabilità della questione concernente la avvenuta formazione del giudicato, costituiscono motivi sufficienti per compensare interamente tra le parti anche le spese del giudizio di merito.

PQM

(-) rigetta il primo motivo di ricorso;

(-) accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito su questo solo punto, rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla Wind Telecomunicazioni s.p.a.;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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