Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30496 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 21/11/2019), n.30496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 9847-2018 proposto da:

MEDI STORE SRL, in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE CAIAZZA;

– ricorrente –

contro

E.ON ENERGIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO SGARRELLA,

CRESCENZO RUBINETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4024/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

Fatto

RILEVATO

che:

Medi Store s.r.l. propose opposizione innanzi al Tribunale di Milano avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di E.On. Energia s.p.a. per l’importo di Euro 52.806,32 oltre interessi a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica. Il Tribunale adito accolse parzialmente l’opposizione, condannando Medi Store al pagamento della somma di Euro 45.321,19 oltre interessi. Avverso detta sentenza propose appello Medi Store. Con sentenza di data 22 settembre 2017 la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che la ditta fornitrice aveva assolto l’onere probatorio su di lei incombente, producendo tutte le bollette emesse dal distributore per il periodo in contestazione, evidenzianti fra l’altro il dato dei consumi all’inizio ed alla fine della fornitura e che, a fronte della contestazione da parte dell’appellante dell’utilizzo del dato sullo switching on ed off per un motivo esclusivamente formale (il non essere stato tale dato allegato dalla creditrice), il dato era stato acquisito agli atti mediante la produzione delle bollette della società di distribuzione e la creditrice aveva in ogni caso richiesto, in via subordinata, in caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo, di “accertare e dichiarare l’ammontare del credito”, dovendosi in tale domanda ritenere compresa l’attività istruttoria espletata, mentre nulla risultava allegato dall’appellante al fine di dimostrare l’inattendibilità del dato sullo switching. Aggiunse che se era vero che utilizzare dati in Kwh diversi da quelli effettivamente consumati nella singola mensilità (mediante la spalmatura dei consumi in misura uguale nelle diverse mensilità comprese nel periodo) aveva conseguenze nel calcolo delle diverse voci accessorie in bolletta, era altresì da tenere presente che il CTU aveva ritenuto che la ricostruzione anche “storica” dei consumi consentiva di poter affermare che i consumi complessivamente fatturati al cliente non divergevano da quelli rilevati da Enel.

Ha proposto ricorso per cassazione Medi Store s.r.l. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che la domanda, basata sui dati dei consumi effettivi indicati dalle fatture emesse dal distributore Enel, è stata accolta sulla base di CTU la quale ha considerato dati e circostanze di fatto mai allegati e non dedotti nel processo tempestivamente entro i termini di preclusione. Aggiunge che l’applicazione del criterio di quantificazione mediante i dati di switching on ed off non era mai stata domandata dalla parte nè richiesta dal Tribunale al CTU.

Il motivo è inammissibile. Il motivo difetta di specificità poichè la ricorrente fa continuo ricorso durante lungo tutto l’arco della censura all’argomento della novità delle circostanze di fatto, che avrebbero fatto ingresso nel processo oltre i termini di preclusione, ma non indica in modo chiaro e preciso a quali circostanze fattuali faccia riferimento. Ove si intenda che la nuova circostanza fattuale sarebbe costituita dai dati di switching on ed off, l’accertamento del giudice di merito è stato nel senso che il dato era stato acquisito agli atti mediante la produzione delle bollette della società di distribuzione. Trattasi di valutazione di competenza del giudice di merito in quanto afferente all’apprezzamento delle risultanze istruttorie. Le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito.

Il giudice di merito ha peraltro aggiunto che la creditrice aveva in ogni caso richiesto, in via subordinata, in caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo, di “accertare e dichiarare l’ammontare del credito”, e ha ritenuto compresa in tale domanda l’attività istruttoria espletata. Tale rilievo resiste alla censura secondo cui l’applicazione del criterio basato sui dati di switching on ed off non sarebbe mai stato domandato dalla parte in quanto il criterio in questione attiene all’evidenza non al fatto costitutivo della domanda, ma al fatto secondario rilevante ai fini della prova della circostanza principale.

E’ appena il caso di aggiungere che ricorre altresì la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c.. Osserva la ricorrente che la motivazione è da reputare inesistente nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto ritualmente acquisiti al processo i dati di switching on ed off in quanto ritenuti indicati nelle fatture del distributore Enel prodotte perchè, mentre l’Autorità garante ha identificato i dati di switching on ed off con il momento iniziale e finale dell’intero rapporto di fornitura, la corte territoriale ha omesso di riferire se i dati emergenti dalle fatture si riferissero all’intero rapporto (ed in particolare, precisa la ricorrente, se il dato finale dello switching off poteva identificarsi nell’ultima fattura prima del subentro del nuovo trader, non altrettanto poteva dirsi per il dato iniziale). Aggiunge che il giudice di merito ha ritenuto apoditticamente accertati i dati di switching senza evidenziarne la consistenza numerica presuntivamente rilevata dal distributore, non consentendo così di verificare la logica decisionale seguita.

Il motivo è inammissibile. Il giudice di appello ha accertato che sono state prodotte tutte le bollette emesse dal distributore per il periodo in contestazione, evidenzianti il dato dei consumi all’inizio ed alla fine della fornitura. L’apprezzamento delle risultanze istruttorie, come si è detto a proposito del precedente motivo, è valutazione di competenza del giudice di merito. La censura in termini di apparenza della motivazione si risolve in realtà nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito.

La censura risulta inoltre estranea alla ratio decidendi in quanto mentre la ricorrente lamenta che la corte territoriale avrebbe omesso di riferire se i dati emergenti dalle fatture si riferissero all’intero rapporto, il giudice di appello ha invece affermato che le bollette emesse dal distributore evidenziano il dato dei consumi all’inizio ed alla fine della fornitura.

Per il resto, mediante peraltro l’evocazione del vizio motivazionale non più vigente (quale insufficienza della motivazione), la critica rifluisce in un’inammissibile censura del giudizio di fatto operato dal giudice di merito.

E’ appena il caso di aggiungere che ricorre altresì la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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