Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30496 del 19/12/2017

Cassazione civile, sez. I, 19/12/2017, (ud. 14/07/2017, dep.19/12/2017),  n. 30496

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.S. conseguiva il (OMISSIS), dal Tribunale di Catania, sentenza di separazione personale dei coniugi nei confronti di M.D.V., con la quale aveva contratto matrimonio concordatario l'(OMISSIS). Il Tribunale addebitava la responsabilità della separazione alla moglie e non accoglieva perciò la sua domanda di assegno di mantenimento. Rigettava pure la richiesta subordinata proposta dalla moglie, che aveva domandato l’attribuzione, almeno, di un assegno alimentare.

Avverso questa decisione proponeva appello la M., lamentando innanzitutto la erroneità della dichiarazione di addebito a suo carico, non corrispondendo al vero che ella avesse nascosto al marito le condizioni psichiche di suo figlio, nato da precedente unione. In ogni caso i problemi di salute del figlio non avevano avuto alcuna incidenza causale sulla crisi del legame coniugale tra le parti. Domandava pertanto escludersi la dichiarazione di addebito e riconoscersi in suo favore un assegno di mantenimento e, in subordine, almeno un assegno alimentare. Si costituiva il marito che domandava il rigetto dell’appello e, mediante ricorso incidentale, contestava la ripartizione delle spese di lite come decisa dal giudice di prime cure.

Nelle more del giudizio di appello, in separato giudizio, la stessa Corte di Appello di Catania, con sentenza del 14.7.2014, accoglieva la domanda proposta dal marito e riconosceva gli effetti civili alla sentenza ecclesiastica che aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti. M.D.V. proponeva ricorso per cassazione. La Corte territoriale richiedeva alle parti di produrre gli atti relativi al giudizio di legittimità, ricorso e controricorso, e li esaminava.

La Corte etnea domandava allora alle parti di precisare le conclusioni, e dichiarava quindi la cessazione della materia del contendere in relazione al giudizio di separazione personale. Ricordava la Corte territoriale che la nullità del matrimonio era stata pronunciata per due motivi: la esclusione della prole da parte di entrambi i nubendi ed il dolo della moglie nei confronti del marito, per avergli nascosto le condizioni di salute psichica di suo figlio. Osservava quindi che la M. aveva proposto il suo ricorso per cassazione contestando soltanto le valutazioni operate in ordine al secondo motivo di nullità, conseguendone la formazione del “giudicato interno della sentenza di delibazione relativamente alla causa di nullità per esclusione della prole”. La Corte di merito, ancora, rigettava il ricorso incidentale e dichiarava compensate tra le parti le spese di lite.

Avverso la decisione della Corte d’Appello di Catania ha proposto impugnazione M.D.V., affidandosi a dieci motivi. Resiste con controricorso A.S.. La ricorrente ha pure depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che l’odierna ricorrente ha domandato riunirsi il presente giudizio a quello pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto la delibazione della sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario da loro contratto. La Corte ritiene però, stante la diversità di oggetto dei due giudizi (cfr. Cass. sez. 1, sent. 5.3.2012, n. 3378; Cass. sez. 1, sent. 6.3.2003, n. 3339), che non sussistano i presupposti per disporre la domandata riunione.

Inoltre, in data odierna, questa Corte è stata investita anche della decisione proprio dell’appena ricordato ricorso n. 27080 del 2014, pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto la delibazione della sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario da loro contratto. La Corte ha deciso di dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto da M.D.V., con la conseguenza che la dichiarazione di nullità del matrimonio contratto dalle parti è divenuta definitiva. Tanto anticipato.

1.1. – Con il primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 337 c.p.c., perchè la Corte d’Appello, essendo ancora pendente il giudizio relativo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, avrebbe dovuto eventualmente sospendere il presente giudizio, relativo alla separazione personale dei coniugi, ma non doveva dichiararne cessata la materia del contendere.

1.2. – Con il secondo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la M. afferma la nullità della sentenza della Corte d’Appello in materia di separazione giudiziale dei coniugi, per vizio procedimentale, avendo essa attribuito autorità di cosa giudicata alla sentenza che aveva riconosciuto gli effetti civili alla dichiarazione ecclesiastica di nullità matrimoniale, con decisione che era però stata sottoposta ad impugnazione.

1.3. – Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 324,329 e 336 c.p.c., per avere la Corte d’Appello creduto di poter ritenere accertata la formazione del giudicato parziale in relazione alla sentenza di delibazione.

1.4. – Con il quarto motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’impugnante afferma la nullità della sentenza della Corte d’Appello per vizio procedimentale, ancora per avere la Corte d’Appello attribuito autorità di cosa giudicata parziale ad una sentenza ancora oggetto di impugnazione.

1.5. – Con il quinto motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente contesta la violazione della legge di revisione del Concordato lateranense, art. 8, comma 2, lett. b), nonchè della L. n. 219 del 1995, art. 64, lett. F), per avere la Corte etnea pronunciato quando ancora pendeva giudizio circa la sentenza di delibazione e prima, pertanto, che divenisse definitiva la statuizione che tale sentenza non produce effetti contrari all’ordine pubblico.

1.6. – Con il sesto motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente afferma la nullità della impugnata sentenza della Corte d’Appello per vizio procedimenta-le, per avere la Corte d’Appello conferito esecutività ad una sentenza non ancora divenuta definitiva.

1.7. – Con il settimo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente critica l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, per non essersi la Corte d’Appello pronunciata sulla “irrilevanza della causa di addebito riconosciuta dal Tribunale”.

1.8. – Con l’ottavo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente contesta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte d’Appello omesso di pronunciare in ordine alla insussistenza della causa di addebito riconosciuta dal Tribunale, non procedendo al riesame delle risultanze delle prove testimoniali raccolte, da cui emergeva la conoscenza da parte del marito dei problemi di salute del figlio dell’impugnante già precedentemente rispetto alla celebrazione del matrimonio.

1.9. – Con il nono motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare in ordine allo stato di bisogno in cui versa l’odierna ricorrente, e non averle pertanto riconosciuto il diritto ad un assegno di mantenimento o, almeno, di una contribuzione alimentare.

1.10. – Con il decimo motivo di impugnazione, proposto ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente contesta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte d’Appello ritenuto di non pronunciare sulla contestazione operata dalla M. circa la decisione del Tribunale di ritenere ammissibile a fini probatori un documento, relativo allo stato di salute del figlio, all’epoca minorenne, acquisito in violazione della vigente normativa sulla privacy.

Le critiche proposte dalla ricorrente in relazione alla valutazione operata dalla Corte d’Appello, la quale ha ritenuto essersi formato il giudicato sulla sentenza di delibazione della decisione ecclesiastica di nullità matrimoniale, pur pendendo impugnazione, appaiono condivisibili. La Corte d’Appello ha rilevato che la nullità del matrimonio concordatario era stata pronunciata dai giudici ecclesiastici per due motivi, l’esclusione della prole da parte di entrambi i coniugi ed il dolo ordito dalla M. nei confronti dell’ A. nel nascondergli le condizioni di salute del figlio avuto da precedente relazione. La Corte territoriale ha giudicato che avendo la odierna ricorrente, nel ricorso per cassazione relativo al giudizio di delibazione, contestato soltanto la valutazione dalla Corte d’Appello in relazione al secondo motivo, di cui ha ritenuto superfluo l’esame, si fosse comunque formato il giudicato circa il riconoscimento degli effetti civili alla decisione ecclesiastica d’invalidità matrimoniale, a seguito dell’omessa contestazione del primo motivo di nullità, consistente nell’esclusione bilaterale della prole.

Invero non si individua nell’ordinamento processuale vigente una previsione generale che attribuisca al giudice la facoltà di interpretare una decisione, non ancora definitiva perchè sottoposta ad impugnazione, al fine di valutare l’eventuale intervenuta formazione del giudicato sulla stessa proprio in relazione a questione ancora controversa. In sostanza la Corte territoriale si è sostituita al giudice di legittimità, effettuando una valutazione che competeva invece alla Suprema Corte. Completezza impone poi di ricordare pure che, nel caso di specie, avendo la Suprema Corte dovuto esaminare in pari data anche il diverso giudizio avente ad oggetto la delibazione della sentenza di nullità del matrimonio contratto dalle parti, quel giudizio la M. aveva comunque domandato la rivalutazione di tutti i presupposti per il riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica, a seguito di una pronuncia che escludesse la possibilità della delibazione in relazione al preteso dolo della moglie nei confronti del marito, per contrasto con l’ordine pubblico italiano.

Occorre ancora ricordare che il riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio non è precluso dalla preventiva istaurazione di un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi dinanzi al giudice civile, perchè il giudizio e la sentenza di separazione personale hanno petitum e causa petendi, nonchè conseguenze giuridiche, del tutto diverse rispetto a quelle del giudizio e della sentenza che dichiarano la nullità del matrimonio (cfr. Cass. sez. 1, sent. 5.3.2012, n. 3378; Cass. sez. 1, sent. 6.3.2003, n. 3339).

Consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, cui si intende pertanto assicurare continuità, afferma poi che, qualora in pendenza del giudizio di separazione personale dei coniugi siano riconosciuti gli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, con decisione passata in giudicato, il giudizio di separazione viene meno per la cessazione della materia del contendere (Cass. sez. 1, sent. 10.7.2013, n. 17094; Cass. sez. 1, sent. 13.10.2010, n. 399).

Occorre in proposito ribadire che l’innanzi indicato giudizio n. 27080 del 2014, relativo alla delibazione della sentenza canonica che ha dichiarato l’invalidità del matrimonio concordatario contratto dalle parti, si è concluso con il definitivo riconoscimento degli effetti civili alla decisione ecclesiastica di nullità matrimoniale. In conseguenza, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di separazione personale dei coniugi.

I residui motivi di ricorso rimangono assorbiti.

Tenuto conto della natura della decisione adottata, della vicenda processuale, nonchè della peculiarità delle questioni esaminate, appare corretto disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso proposto da M.D.V.. Dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

Dispone, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2017

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