Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30495 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1985-2016 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN

27, presso lo studio dell’avvocato FABIO COLUCCIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABRIZIO MIRACOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2056/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/10/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data non precisata nel ricorso, nè nella sentenza impugnata, B.M. convenne dinanzi al Tribunale di Firenze il Ministero della salute, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’infezione contratta a causa d’una emotrasfusione con sangue infetto.

2. Con sentenza 4.8.2008 n. 3036 il Tribunale accolse la domanda.

3. Con sentenza 17.12.2014 n. 2056 la Corte d’appello di Firenze, accogliendo il gravame dell’amministrazione, rigettò invece la domanda attorea.

Rilevò la Corte d’appello che al danneggiato, a causa dell’infezione, fu attribuita la speciale pensione prevista dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, e che il valore di tale pensione andasse detratto dal credito risarcitorio.

Accertò, in punto di fatto, che nel caso di specie il valore della pensione eccedeva l’ammontare del risarcimento, e di conseguenza ritenne insussistente un danno risarcibile.

4. La sentenza d’appello venne impugnata per cassazione da B.M., con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero della salute ha resistito con controricorso.

5. All’esito dell’adunanza camerale del 19.9.2017, con ordinanza 22.12.2017 n. 30883 la causa venne rinviata a nuovo ruolo, nell’attesa che le Sezioni Unite di questa Corte si pronunciassero sul tema della compensatio lucri cum damno, tema dalla cui soluzione in iure dipendeva l’accoglimento del ricorso.

La causa è stata quindi nuovamente fissata per l’odierna adunanza

camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Cessazione della materia del contendere.

1.1. Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., ritualmente depositata in cancelleria, il ricorrente ha dichiarato di avere transatto la lite col ministero, e dichiarato di rinunciare al ricorso.

Ha chiesto, perciò, la dichiarazione di estinzione del giudizio.

1.2. L’istanza di estinzione del giudizio non può essere accolta.

La dichiarazione di rinuncia al ricorso infatti non risulta sottoscritta dalla parte; nè risulta che il difensore del ricorrente avesse ricevuto mandato ad hoc per sottoscriverla; nè risulta apposto ad essa il visto della controparte, così come prescritto dall’art. 390 c.p.c..

Tuttavia la dichiarazione del ricorrente, manifestando l’intenzione di non annettere più importanza all’esito della lite, impone di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., a causa della cessazione della materia del contendere.

2. Le spese.

2.1. L’esito del giudizio costituisce un motivo sufficiente per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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