Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30495 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 21/11/2019), n.30495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8805-2018 proposto da:

D.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI

COLLI PORTUENSI 536, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA LUISA

RAVELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO MANESCALCHI;

– ricorrente –

contro

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ARENULA

26, presso lo studio dell’avvocato DILETTA FULCHERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANPAOLO DALESSIO CLEMENTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1123/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 18/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

Fatto

RILEVATO

che:

B.E. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Genova D.P.M.. Espose la parte attrice di avere convenuto in giudizio la Banca di Roma chiedendone la condanna al ripristino della sua disponibilità di titoli finanziari, i quali erano stati trasferiti su ordine di D.P.M., e che la banca aveva chiamato in giudizio quest’ultimo. Aggiunse che la domanda era stata rigettata, con condanna al pagamento delle spese processuali in favore sia della banca che del terzo chiamato, e che, proposto dalla stessa appello, in riforma della sentenza impugnata il giudice di appello aveva accolto la domanda, rigettato l’appello incidentale proposto dalla banca nei confronti del D.P., condannato la banca alla rifusione in favore dell’appellante delle spese di primo e secondo grado e disposto la compensazione delle spese di appello fra la banca ed il terzo chiamato. Chiese quindi la condanna del D.P. alla restituzione in suo favore delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la B.. Con sentenza di data 18 settembre 2017 la Corte d’appello di Genova accolse l’appello, condannando l’appellato al pagamento della somma di Euro 6.731,23 oltre interessi. Osservò la corte territoriale che la riforma totale della sentenza di primo grado aveva comportato ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 1, la caducazione automatica della condanna alle spese processuali, con conseguente diritto della B. alla restituzione di quanto corrisposto.

Ha proposto ricorso per cassazione D.P.M. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che la corte d’appello, non provvedendo circa il regolamento delle spese fra il D.P. e la B., una volta che la sentenza di appello si era sostituita a quella di primo grado, aveva violato il dovere di condannare il soccombente al pagamento delle spese processuali e che quest’ultima costituiva omessa pronuncia da impugnare con ricorso per cassazione.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che per effetto della mancata impugnazione si era determinata la formazione di un giudicato esterno rispetto al quale la sentenza odierna, oggetto di impugnazione, si pone in contrasto. Aggiunge che l’accertamento del diritto alla restituzione sarebbe dovuto provenire dal giudice di appello o al più dal giudice di legittimità investito dalla relativa impugnazione.

I motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono inammissibili per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Per effetto della riforma della sentenza di primo grado si è determinata, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., la caducazione della relativa pronuncia sulle spese. Il giudice di appello ha in effetti omesso di provvedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, ma l’omessa decisione sul punto era denunciabile in sede di impugnazione e non poteva far rivivere una statuizione ormai caducata (Cass. 18 luglio 2005, n. 15112). Il pagamento in sede di esecuzione della pronuncia di primo grado risulta quindi privo di causa, una volta che è stato caducato il relativo titolo giudiziale. Il dedotto giudicato esterno relativo al regolamento delle spese processuali fra il D.P. e la B. quanto al giudizio di appello non spiega alcuna efficacia sulla distinta questione della ripetizione delle spese corrisposte per la pronuncia di primo grado ormai caducata.

La domanda di rimborso delle spese processuali liquidate nella sentenza di primo grado poteva essere proposta in grado di appello, ma poteva essere fatta valere anche in un giudizio autonomo (Cass. 10 maggio 2002, n. 6731). Si suole a questo proposito affermare che la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova, ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione (fra le tante Cass. 16 maggio 2006, n. 11491).

Nel caso di specie risulta proposto autonomo giudizio per la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado. Tale domanda non sarebbe stata consentita solo ove, proposta l’istanza di ripetizione in sede di gravame, l’omessa pronuncia avesse celato in realtà una reiezione implicita della domanda o un suo assorbimento nella decisione di un’altra capo da cui essa dipendeva. In mancanza di tale presupposto non si forma un giudicato nel caso di mancata impugnazione dell’omessa pronuncia, perchè la rinuncia implicita alla domanda ha valore processuale e non sostanziale (Cass. 10 luglio 2018, n. 18062; 16 giugno 2016, n. 12387). Se il giudice dell’impugnazione omette di pronunziarsi sul punto, la parte può alternativamente far valere l’omessa pronunzia con ricorso in cassazione o riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato (Cass. 24 maggio 2019, n. 14253; 11 giugno 2008, n. 15461). L’omessa pronuncia su domanda dà luogo solo ad un giudicato processuale, ma non ad un giudicato sostanziale.

In violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il ricorrente non ha specificatamente indicato se la domanda di restituzione fu proposta nel giudizio di appello e se sia intervenuta la reiezione implicita della stessa, tale da precludere un’autonoma domanda di ripetizione. In assenza di tale decisiva specificazione il Collegio non è in grado di scrutinare il ricorso.

Nella memoria depositata dal ricorrente non vengono colte le implicazioni del mancato assolvimento dell’onere di dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con riferimento al caso di specie.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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