Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30494 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 21/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20483-2007 proposto da:

Z.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso l’avvocato VALENZA DINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACONIA MAURIZIO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositato il

14/06/2007, n. 319/07 R.G. Aff. Cam. Cons.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2011 dal Consigliere Dott. DIDONE Antonio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per

sopravvenuta carenza d’interesse.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con decreto depositato in data 14.6.2007 la Corte di appello di Palermo ha rigettato il reclamo proposto da Z.P. ai sensi dell’art. 708 c.p.c. contro i provvedimenti temporanei e urgenti emessi dal Presidente del Tribunale di Palermo nel corso del giudizio di separazione personale promosso dal reclamante contro R. A..

Contro il decreto della Corte di merito lo Z. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’intimata non ha svolto difese.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Prima dell’udienza di discussione è stata depositata rinuncia al ricorso da parte dello Z., il quale segnala, altresì, che nelle more del giudizio di cassazione le parti si sono separate consensualmente.

2.1.- La rinuncia non è rituale perchè, sia nell’originale che nelle copie depositate presso la cancelleria, manca la sottoscrizione del difensore. Talchè non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

3.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, avverso l’ordinanza emessa dalla corte d’appello sul reclamo contro il provvedimento adottato, ai sensi dell’art. 708 cod. proc. civ., dal presidente del tribunale all’esito dell’udienza di comparizione dei coniugi, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., essendo essa priva del carattere della definitività in senso sostanziale; infatti, il predetto provvedimento presidenziale, anche dopo la previsione normativa della sua impugnabilità con reclamo in appello, pur se confermato o modificato in tale sede ex art. 708 c.p.c., comma 4, continua ad avere carattere interinale e provvisorio, essendo modificabile e revocabile dal giudice istruttore ed essendo destinato ad essere trasfuso nella sentenza che decide il processo, impugnabile per ogni profilo di merito e di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 1841 del 26/01/2011).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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