Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30494 del 28/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 28/10/2021), n.30494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18577/2017 proposto da:

B.A., G.N., M.M., MI.EV.,

R.A.F., P.L., tutti domiciliati in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ISACCO SULLAM;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/07/2016 R.G.N. 397/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Milano, giudice del rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 6135/2013, in sede di riassunzione proposta da B.A., G.N., P.L., Mi.Ev., R.A.F., M.M., T.A.M., appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (ATA), respingeva “l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 18/4/2014” (così testualmente in dispositivo);

la decisione di questa Corte era stata resa, tra gli altri, sui ricorsi n. 8834/2009 (proposto da B.A. e P.L.), n. 8864/2009 (proposto da G.N. e M.M.), n. 9002/2009 (proposto da Mi.Ev. e R.A.F.) che avevano avuto ad oggetto la decisione n. 398/2008 della Corte di appello di Milano – innanzi alla quale erano state impugnate la sentenza del Tribunale di Milano n. 1951/2005 (resa, previa riunione dei ricorsi, con riferimento alle cause n. 1149/2005, relativa al B. e al P. e con riferimento alla causa n. 1618/2005 relativa alla Mi.) e le sentenze del Tribunale di Lodi n. 118/2004 e 147/2005 (rese con riferimento alle cause n. 41/2004, relativa alla G. e al M. e n. 88/2005, relativa alla F.);

con l’indicata decisione questa Corte, riuniti i ricorsi, li aveva accolti, aveva cassato la sentenza impugnata e rinviato, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione;

2. la Corte territoriale, riassunti i termini della vicenda relativa al trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA degli enti locali, ha – sia detto in sintesi evidenziato che la Corte di Giustizia con la sentenza del 6 settembre 2011 in causa C108/10, nel ritenere applicabile alla fattispecie la direttiva 77/187, ha escluso che il cessionario possa non tener conto dell’anzianità pregressa dei lavoratori ceduti, ma solo nei limiti necessari al mantenimento del livello retributivo in precedenza goduto, atteso che la direttiva ha lo scopo di impedire che il lavoratore possa subire per effetto del trasferimento un peggioramento retributivo;

ha aggiunto che nella specie i ricorrenti non avevano mai dedotto di avere subito una diminuzione del trattamento retributivo complessivamente goduto, diminuzione, tra l’altro esclusa proprio dal criterio indicato nell’accordo e nella L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218;

ha rilevato che gli appellanti avevano lamentato solo il mancato riconoscimento di alcune indennità riconosciute dal contratto collettivo di provenienza, non legate all’anzianità pregressa;

ha escluso la possibilità di disapplicare della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, in relazione alla sentenza della Corte EDU 7 giugno 2011, Agrati contro Italia, ed ha anche rilevato che la costituzionalità della norma definita di interpretazione autentica è stata positivamente vagliata dalla Corte Costituzionale, la quale ha evidenziato che spetta al legislatore nazionale, nell’ambito del margine di apprezzamento riconosciuto ai singoli ordinamenti statali dalla Convenzione Europea, valutare la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale che giustificano il ricorso a norme retroattìve;

6. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i soli B.A., G.N., P.L., Mi.Ev., R.A.F., M.M. sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, ai quali ha resistito con tempestivo controricorso il Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo (proposto per tutti e sei i ricorrenti) si denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c. e si addebita alla Corte territoriale di avere omesso la verifica della sussistenza o meno del peggioramento retributivo sostanziale che andava, invece, effettuata perché richiesta dalla sentenza rescindente;

1.1. si sostiene che il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare se il MIUR avesse correttamente applicato la temporizzazione prevista dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, diversa e di miglior favore rispetto a quella disciplinata dall’Accordo ARAN 20/7/2000 che includeva nella base di calcolo solo parte del trattamento accessorio goduto presso l’ente locale;

1.2. si precisa che l’accertamento doveva essere effettuato in quanto alla data di proposizione degli originari i ricorsi era vigente il solo della L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, e la legge di interpretazione autentica era intervenuta in corso di causa, al pari della sentenza della Corte di Giustizia, con la quale la compatibilità della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, con la direttiva 77/187 CE era stata affermata a condizione che venisse salvaguardato il trattamento economico in precedenza goduto;

2. con la seconda censura (proposta per tutti e sei i ricorrenti) è dedotta la violazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218;

si sostiene che il Ministero avrebbe dovuto tener conto, ai fini della temporizzazione, di tutte le indennità corrisposte al personale ATA e, quindi, anche del premio incentivante che era stato costantemente corrisposto, come provato dalla documentazione depositata;

3. con il terzo motivo (proposto per tutti e sei i ricorrenti) si denuncia la nullità della sentenza per omesso esame delle domande e violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4;

si censura l’omessa pronuncia sulla domanda proposta nel ricorso in riassunzione al capo 2, trascritta alle pagg. 3 e 4 del ricorso per cassazione;

4. con il quarto motivo (proposto per tutti e sei i ricorrenti) si denuncia o ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ravvisato nella mancata valorizzazione dei documenti depositati con il ricorso in riassunzione dai quali emergeva che la retribuzione complessiva percepita nell’anno 2000 era stata inferiore a quella goduta nel 1999;

5. con il quinto motivo, proposto nell’interesse dei soli G., M. e R., si denuncia la nullità della sentenza per omesso esame e omessa pronuncia sulle domande proposte da costoro, non essendo contenuto nella sentenza impugnata alcun riferimento, neppure implicito, alle sentenze del Tribunale di Lodi n. 41/2004 e n. 88/2005 che avevano accolto le domande degli indicati dipendenti e che erano state poi riformate dalla Corte d’appello;

6. va preliminarmente esaminato il quinto motivo di ricorso;

7. tale motivo è fondato e determina l’assorbimento degli altri motivi nella parte in cui gli stessi sono stati formulati anche relativamente ai ricorrenti G., M. e R.;

effettivamente nella sentenza impugnata (sia nella parte motiva che nel dispositivo) non vi è alcun cenno alle sentenze del Tribunale di Lodi n. 41/2004 e n. 88/2005 che avevano accolto le domande degli indicati dipendenti e che erano state poi riformate dalla Corte d’appello;

l’unico riferimento contenuto in sentenza è alla decisione del Tribunale di Milano n. 1951/2005, relativa ai ricorrenti B., Mi. e P. (peraltro erroneamente indicata in dispositivo come pronunciata in data 18/4/2014 in luogo della effettiva data del 18/4/2005 che tuttavia risulta correttamente riportata nella parte iniziale dell’intestazione della sentenza);

può pertanto ritenersi che non vi sia stata alcuna pronuncia sulla domanda avanzata dagli indicati G., M. e R. che avevano proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 398/2008 e, quindi, a seguito della pronuncia rescindente di questa Corte di legittimità n. 6135/2013, riassunto il giudizio innanzi alla Corte d’appello di Milano (si veda anche l’intestazione della sentenza della Corte d’appello);

tale omessa pronuncia esclude la possibilità di fare ricorso alla procedura di correzione di errore materiale di cui all’art. 287 c.p.c.;

8. gli altri motivi, relativi ai ricorrenti B., Mi. e P. devono, invece, essere rigettati, con parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 c.p.c., comma 4, per le medesime ragioni evidenziate con le recenti ordinanze nn. 14892, 22996 e 23382 del 2020 alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.;

9. occorre premettere che, in caso di ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione la portata del decisum della pronuncia rescindente, la Corte di Cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa ed al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte (Cass. n. 3955/2018);

10. nel caso di specie questa Corte, con la sentenza n. 6135/2013, non ha affatto demandato al giudice del rinvio di verificare se l’inquadramento disposto dal MIUR in base all’accordo sindacale del 20 luglio 2000 fosse o meno conforme alla sopravvenuta L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, né ha affermato che, in caso di accertata reformatio in peius, dovesse essere integralmente riconosciuta l’anzianità posseduta, perché ha chiesto solo al giudice del merito di “verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento” ed i criteri fissati ai fini della comparazione sono solo quelli indicati al punto 13 della pronuncia, ove si precisa che il confronto deve essere globale, riferito al momento del passaggio, e che non rilevano eventuali disparità di trattamento con i dipendenti già in servizio presso il cessionario;

11. la sentenza rescindente non ha posto alcun altro limite all’esame demandato al giudice del rinvio e, in particolare, non ha indicato quali fossero le componenti del trattamento economico fondamentale e accessorio da apprezzare ai fini della comparazione “globale”;

12. ciò detto, osserva il Collegio che la Corte territoriale ha indubbiamente errato nel ritenere che esulasse dalla causa petendi il detrimento in ipotesi subito dai ricorrenti sotto il profilo retributivo per il venir meno di componenti non legati all’anzianità bensì a titoli differenti, perché il principio del carattere chiuso del giudizio di rinvio non può operare nei casi in cui le nuove attività assertive e probatorie siano rese necessarie dalla sopravvenienza, in corso di causa, di una nuova disciplina di legge applicabile anche ai giudizi in corso, di una pronuncia di illegittimità costituzionale, ed in genere di ius superveniens, del quale la sentenza rescindente abbia fatto applicazione (Cass. n. 14892/2020 che richiama Cass. n. 34209/2019, Cass. n. 10845/2017, Cass. n. 13458/2016, Cass. n. 422/2014);

12. tuttavia, l’errore commesso dalla Corte territoriale non giustifica la cassazione della pronuncia ed un nuovo giudizio di rinvio, perché le allegazioni sulle quali i ricorrenti fanno leva per sostenere la tesi del peggioramento retributivo sostanziale non sono idonee allo scopo e ciò a prescindere dalla loro verifica in fatto;

12.1. un peggioramento “sostanziale”, impedito dalla tutela che la direttiva Eurounitaria riconosce ai lavoratori coinvolti nel trasferimento d’impresa, è ravvisabile solo qualora, all’esito della comparazione globale, emerga una diminuzione “certa” del compenso che sarebbe stato corrisposto qualora il rapporto fosse proseguito con il cedente nelle medesime condizioni lavorative, sicché non possono essere apprezzati gli importi, che se pure occasionalmente versati prima del passaggio, non costituivano il “normale” corrispettivo della prestazione, perché, in quanto legati a variabili inerenti alle modalità qualitative e quantitative di quest’ultima, non erano entrati nel patrimonio del lavoratore, che sugli stessi non avrebbe potuto fare sicuro affidamento neppure qualora la vicenda modificativa non fosse stata realizzata;

12.2. il principio di irriducibilità della retribuzione, che questa Corte ha precisato nei termini sopra indicati (cfr. fra le tante Cass. n. 29247/2017; Cass. n. 4317/2012; Cass. n. 20310/2008), non si atteggia diversamente nei casi di modificazione soggettiva del rapporto perché, se la direttiva 77/187 “non può essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive o di altre condizioni lavorative in occasione di un trasferimento di impresa” (punto 77 sentenza Scattolon), non possono essere opposti al cessionario limiti ulteriori rispetto a quelli che valevano, prima della cessione, per il datore di lavoro cedente;

12.3. ciò detto rileva il Collegio che nel ricorso e nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., i ricorrenti, per sostenere la tesi di un peggioramento sostanziale, verificatosi nonostante il riconoscimento dell’assegno personale, fanno leva sulla mancata valorizzazione del premio incentivante, ossia di una voce del trattamento accessorio priva dei requisiti di fissità e di continuità, che devono ricorrere ai fini del rispetto del divieto di reformatio in peius;

12.4. deve essere qui ribadito il principio di diritto già affermato da Cass. nn. 3663, 6345, 7470 del 2019 secondo cui i premi ed i compensi incentivanti previsti dagli artt. 17 e 18 del CCNL 1 aprile 1999 per il personale del comparto regioni ed enti locali non possono avere rilevanza ai fini del cd. maturato economico, perché si tratta di voci del trattamento accessorio correlate ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento dei servizi, ossia di emolumenti non certi nell’an e nel quantum;

13. è utile rammentare al riguardo che, nell’interpretare del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31, che detta la disciplina generale del passaggio dei dipendenti in conseguenza del trasferimento di attività, questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che le disposizioni normative e contrattuali finalizzate a garantire il mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito, non implicano la totale parificazione del lavoratore trasferito ai dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione, in quanto la prosecuzione giuridica del rapporto se, da un lato, rende operante il divieto di reformatio in peius, dall’altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore;

13.1. muovendo da detta premessa si è evidenziato che l’anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporterebbe un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito (Cass. n. 18220/2015; Cass. n. 25021/2014; Cass. n. 22745/2011; Cass. n. 10933/2011; Cass. S.U. n. 22800/2010; Cass. n. 17081/2007);

13.2. l’anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere da quest’ultimo per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario (Cass. S.U. n. 22800/2010 e Cass. n. 25021/2014), né può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l’ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative (cfr. fra le più recenti Cass. n. 4389/2020 e quanto agli scatti di anzianità Cass. n. 32070/2019);

13.3. corollario di detto principio è quello, egualmente consolidato da tempo nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in caso di passaggio di personale conseguente al trasferimento di attività concorrono a formare la base di calcolo ai fini della quantificazione dell’assegno personale le voci retributive corrisposte in misura fissa e continuativa, non già gli emolumenti variabili o provvisori sui quali, per il loro carattere di precarietà e di accidentalità il dipendente non può riporre affidamento, o perché connessi a particolari situazioni di lavoro o in quanto derivanti dal raggiungimento di specifici obiettivi e condizionati, nell’ammontare, da stanziamenti per i quali è richiesto il previo giudizio di compatibilità con le esigenze finanziarie dell’amministrazione (cfr. fra le tante Cass. n. 31148/2018; Cass. n. 18196/2017; Cass. n. 3865/2012);

13.4. la sentenza rescindente, come già detto, non ha precisato quali emolumenti dovessero essere apprezzati per verificare se si fosse verificata una “posizione globalmente sfavorevole” sicché il principio di diritto ben può essere armonizzato con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte espresso in tema di quantificazione dell’assegno personale;

14. conclusivamente, va accolto il quinto motivo di ricorso relativo alle posizioni di G.N., M.M. e R.A.F. (assorbiti gli altri motivi nella parte in cui sono riferiti anche a tali dipendenti) e vanno rigettati i primi quattro motivi relativamente alle posizioni di B.A., Mi.Ev. e P.L.;

la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione;

15. la condanna degli indicati B., Mi. e P. al pagamento della spese processuali del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza;

il giudice del rinvio provvederà alle spese relative ai ricorrenti G., M. e R.;

16. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater, quanto ai ricorrenti B., Mi. e P..

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso relativo alle posizioni di G.N., M.M. e R.A.F. e rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione anche per le spese dei suddetti G., M. e R.; condanna i ricorrenti B.A., Mi.Ev. e P.L. al pagamento, in favore del Ministero, delle spese processuali del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti B., Mi. e P., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

 

 

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