Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30494 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 30494 Anno 2017
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

ORDINANZA
sul ricorso 16476/2013 proposto da:
Bertoglio Gianfranco, nella qualità di erede di Serra Ida,
elettivamente domiciliato in Roma, Largo Maresciallo Diaz n.22,

presso

lo studio dell’avvocato Valenzi Fabrizio, che Io

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Scalenghe Carlo
Bruno, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Unicredit Banca S.p.a.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 936/2012 della CORTE D’APPELLO di
1

Data pubblicazione: 19/12/2017

TORINO, depositata il 28/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/06/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

1. — Con citazione notificata il 21 marzo 2002 Serra
Bertoglio Ida conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Torino
Unicredit s.p.a. esponendo che essa attrice aveva la disponibilità
di alcuni titoli depositati presso un istituto di credito (Banca
C.R.T. s.p.a.) poi incorporato nella banca convenuta; tale
istituto, richiesto del trasferimento dei titoli in questione, aveva
colpevolmente tardato nell’adempiere all’ordine: ciò che aveva
cagionato alla istante un danno, pari a C 3.697,83, «per il minor
valore di scambio realizzato nel momento della disponibilità dei
titoli», oltre all’ulteriore pregiudizio derivante dalla mancata
possibilità di impiegare i medesimi nell’arco di tempo in cui si
era protratto il ritardo nel loro trasferimento.
Nella resistenza della banca convenuta, che negava essersi
prodotto alcun danno risarcibile per effetto dell’asserito ritardo,
il Tribunale di Torino respingeva le domande attrici.
2. — La sentenza di primo grado trovava poi conferma
nella pronuncia, resa il 23 maggio 2012, dalla Corte di appello di
Torino.
3. — Il ricorso per cassazione proposto da Bertoglio
Gianfranco, erede di Serra Bertoglio Ida, si fonda su di un unico
motivo. L’intimata Unicredit Banca s.p.a. non si è difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1.

— Viene

lamentata

omessa,

insufficiente e

contraddittoria motivazione in ordine all’apprezzamento dei fatti
che ha portato il giudice di secondo grado a respingere l’appello,
e quindi in ordine alla ritenuta mancata prova del danno in capo
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FATTI DI CAUSA

a Ida Serra. Osserva il ricorrente che non aveva consistenza
l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui
la mancata richiesta della vendita dei titoli alla banca C.R.T.
integrava la prova dell’assenza di una volontà di cessione dei

dell’esaurimento del rapporto di fiducia con la banca, intendeva
semplicemente privare la stessa dell’amministrazione dei
prodotti finanziari per affidarla ad altro istituto di credito, nella
fattispecie Fideuram. Rileva, ancora, il ricorrente, che la
mancata prova di una concreta volontà di vendita dei titoli in un
dato momento, segnatamente quello del picco di maggior
valore, non corrispondeva alle risultanze di causa posto che i
testi Bertoglio e Festa avevano confermato proprio la volontà di
Ida Serra di operarne la cessione. Con riferimento, poi, al danno
scaturito dal mancato acquisto dell’immobile (acquisto che — si
assume — sarebbe stato possibile in caso di tempestiva vendita
dei titoli di cui trattasi), deduce il ricorrente che le deposizioni
testimoniali erano concordi nel rappresentare il proposito di Ida
Serra di addivenire alla compravendita dell’unità attigua a quello
in cui la medesima abitava: operazione che non si era realizzata
proprio per la mancata disponibilità dei titoli. Da ultimo, la
sentenza viene censurata con riferimento alla reputata
insussistenza del danno da perdita di chance: si duole, infatti,
l’istante che, sulla base del corretto apprezzamento delle
dichiarazioni testimoniali, la Corte di merito avrebbe dovuto
riconoscere che l’esistenza del lamentato pregiudizio economico
poteva essere affermata con un elevato grado di probabilità.
2. — Il motivo è infondato, e così il ricorso.
La Corte di merito ha in sintesi osservato: che l’odierno
ricorrente non aveva dato prova precisa e circostanziata della
volontà, da parte di Ida Serra, di vendere i titoli; che, in ogni
3

medesimi: infatti Ida Serra, evidentemente a causa

caso, non era stato fornito riscontro dell’intenzione, da parte
della stessa Serra, di dar corso a tale operazione nel momento
di massima quotazione dei prodotti finanziari di cui trattasi; che
difettava pure la prova quanto al fatto che la vendita dei titoli,

della loro cessione in più remunerativi investimenti: tanto più
che le obbligazioni erano state vendute ad un valore non lontano
da quello massimo (raggiunto il 3 gennaio 2001), oltre tre mesi
dopo il conseguimento della loro disponibilità; che non era stata
provata la diretta ed immediata relazione causale tra la mancata
tempestiva disponibilità dei titoli e la circostanza del mancato
acquisto di un immobile: e ciò avendo particolare riguardo al
dato della reale indisponibilità, da parte di Ida Serra, di risorse
suscettibili di essere efficacemente utilizzate per porre in essere
quell’operazione; che, infine, il danno da perdita di

chance

prospettato dall’appellante non poteva configurarsi, visto che
non era sufficiente, a tal fine, la mera possibilità del prodursi di
un pregiudizio economico, occorrendo, invece, la certezza o alta
probabilità del verificarsi del danno stesso.
Tale iter argomentativo appare esauriente e munito di
intrinseca coerenza logica: pertanto, le censure sollevate dal
ricorrente risultano intese a un non consentito riesame delle
risultanze probatorie.
Il vizio di

omessa

od

insufficiente

motivazione,

denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n.
5 c.p.c., sussiste, infatti, solo quando nel ragionamento del
giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile
una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla
formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di
contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a
fondamento della decisione risultino sostanzialmente
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tardivamente trasferiti, fosse finalizzata al reimpiego del ricavo

contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire
l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del
procedimento logico – giuridico posto a base della decisione
adottata (Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 6 settembre

suddetto motivo di ricorso non è dunque possibile far valere la
mancata rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal
giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e
prospettare un preteso migliore e più appagante coordinamento
dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni
all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di
prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero
convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso
formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della
disposizione citata: in caso contrario, il motivo di ricorso ci cui al
cit. art. 360, n. 5 si risolverebbe in una inammissibile istanza di
revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di
merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una
nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità
del giudizio di cassazione (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394).
Occorre quindi tenere fermo il principio per cui il ricorso
per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di
riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la
facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e
della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal
giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di
individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne
l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive
risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così
liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova
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2007, n. 18709; Cass. 3 agosto 2007, n. 17076). Con il

acquisiti, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4
novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197;
Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n.
20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004,

conto la regola per cui il giudice del merito, nell’attingere il
proprio convincimento da quelle prove che ritenga più
attendibili, non é tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri
elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti
(Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662;
Cass. 3 marzo 2000, n. 2404).
Sono da svolgere, allora, le seguenti brevi considerazioni.
Non sono censurabili in questa sede, per quanto esposto,
le valutazioni tratte dal giudice distrettuale dall’esperita
istruttoria testimoniale.
Sfugge,

in

particolare,

al

sindacato di

legittimità

l’apprezzamento espresso della Corte di merito circa
l’inettitudine delle risultanze testimoniali a fornire un
convincente riscontro della mancata disponibilità, in capo a Ida
Serra, della provvista da destinare all’acquisto dell’immobile
attiguo a quello del figlio. Del resto, l’eventuale errore
nell’individuazione delle conseguenze che siano derivate
dall’illecito (in questo caso, contrattuale) alla luce della regola
giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso
causale tra fatto illecito ed evento (regola, nella specie, non
investita dal ricorso per cassazione), costituisce una valutazione
di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 25
febbraio 2014, n. 4439; Cass. 7 dicembre 2005, n. 26997).
Tale rilievo vale anche con riguardo al danno da perdita di
chance:

rammentato, infatti, che la perdita di una

chance

favorevole non costituisce un danno di per sé, ma solo se la
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n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357); e va pure tenuta in

chance perduta aveva la certezza o l’elevata probabilità di

avveramento (Cass. 10 dicembre 2012, n. 22376) e
rammentato, altresì, che il creditore che voglia ottenere i danni
derivanti dalla perdita di chance ha l’onere di provare, in modo

concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del
risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il
danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta
(Cass. 14 marzo 2017, n. 6488), deve osservarsi che
l’accertamento riferito a tale correlazione non può che inerire al
giudizio di fatto devoluto al giudice del merito.
Da ultimo, gran parte delle censure sollevate dall’istante
sono imperniate sul giudizio di inattendibilità formulato dalla
Corte di merito in ordine alla deposizione resa dallo stesso
Bertoglio (escusso come testimone prima di costituirsi in
giudizio quale successore di Ida Serra): ma anche il giudizio
sull’attendibilità del teste integra un apprezzamento di fatto
riservato al giudice del merito (Cass. 2 agosto 2016, n. 16056;
Cass. 21 luglio 2010, n. 17097).
3. — Il ricorso è respinto.
4. — Nulla deve statuirsi in punto di spese, visto che la
banca intimata non ha svolto attività processuale in questa fase.
P.Q.M.

La Corte
rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del
d.p.r. n. 115/2012, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. n.
228/2012, dà atto che sussistono i presupposti perché parte
ricorrente versi l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la
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presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in

Sezione Civile, in data 13 giugno 2017.

I Presidente

TI Funzionario Gi

iario

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