Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30493 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 23/11/2018), n.30493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3154-2018 proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’avv. PIERINA CARRATU’;

– ricorrente –

contro

ENGIE ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE

LUCA, 10, presso lo studio dell’avvocato TULLIO ELEFANTE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO ELEFANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3172/2017 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 26/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Il Tribunale di Salerno con sentenza 26.6.2017, in accoglimento dell’appello proposto dalla ENGIE ITALIA spa contro la sentenza di primo grado (Giudice di Pace di Cava dè Tirreni n. 1272/2012), ha rigettato l’opposizione dell’avv. M.M. contro sei decreti ingiuntivi (n. 265, 246, 248, 243, 240, 239 dell’anno 2010) ottenuti dalla società per recuperare nei confronti del predetto difensore-distrattario le spese di lite di precedenti giudizi svoltisi con esito ad essa sfavorevole sempre davanti al Giudice di Pace di Cava dè Tirreni e sovvertiti in sede di gravame dal Tribunale con una serie di sentenze emesse nel 2009.

Per giungere a tale conclusione il giudice del gravame ha osservato:

– che l’eccezione di improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito (sollevata dall’appellato avvocato) doveva ritenersi infondata perchè nel caso in esame, pur non contestandosi la proposizione, da parte della società, di sei ricorsi monitori per chiedere la restituzione delle somme versate all’appellato con unico assegno, sussisteva diversità di titoli e pluralità di crediti sorti con la riforma di diverse e plurime sentenze;

– che il Giudice di Pace aveva errato a rilevare l’esistenza di un giudicato esterno sulla domanda di restituzione delle spese proposta dalla società appellante contro il difensore perchè con le sentenze di appello del 2009, che in riforma di quelle di primo grado avevano rigettato la domanda principale della società, il Tribunale aveva affermato che in relazione a questa domanda unico legittimato passivo era il difensore distrattario, titolare di un autonomo rapporto, che però non era stato parte del giudizio di impugnazione.

2 Contro tale decisione ricorre per cassazione l’avvocato M. sulla base di due motivi contrastati con controricorso dalla ENGIE ITALIA spa.

Il relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con il primo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 93 e 324 c.p.c.. Premesso il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in tema di condanna in appello alla restituzione delle spese liquidate in primo grado con distrazione, il ricorrente osserva che nel caso di specie il giudicato formatosi con le precedenti sentenze del 2009 sul rigetto della domanda di restituzione delle spese al distrattario non consentiva al Tribunale altra interpretazione, vincolandolo a quanto in esso stabilito.

Il motivo è infondato.

E’ opportuno chiarire in fatto che l’avvocato M., odierno ricorrente, propose una serie di giudizi nell’interesse di diversi soggetti per ottenere la restituzione di somme non dovute nell’ambito di rapporti di somministrazione di gas. In primo grado, le domande vennero accolte e la società convenuta (a cui, dopo una serie di trasformazioni è subentrata la ENGIE Italia SPA) fu condannata al rimborso delle spese in favore degli attori, con distrazione in favore dell’avvocato M.. Il giudizio di gravame promosso dalla società soccombente ebbe invece un esito completamente diverso perchè il Tribunale di Salerno, con varie pronunce del 2009, respinse le domande e, per quanto qui interessa, accolse le pretese restitutorie della società appellante limitatamente alle somme percepite dalle parti personalmente.

La società ha quindi agito in via monitoria per recuperare le spese legali versate direttamente in favore del difensore distrattario.

Ciò chiarito, rileva la Corte che la censura non coglie assolutamente la portata del giudicato esterno rappresentato dalle sentenze del 2009, che, da quanto è dato comprendere, è solo questa (corretta o errata che sia): nel giudizio di appello proposto con successo dalla società convenuta contro gli attori vittoriosi in primo grado, sussiste – sulla domanda accessoria di restituzione delle spese pagate con distrazione dalla convenuta in esecuzione della sentenza sfavorevole di primo grado e poi riformata – il difetto di legittimazione passiva delle parti, essendo unico legittimato passivo il difensore distrattario, che però non era parte in quei giudizi. Non risulta invece che con le sentenze del 2009 sia stata affermata, in caso di riforma della sentenza in appello, l’insussistenza dell’obbligo di restituzione delle spese del giudizio di primo grado incassate dal difensore distrattario, obbligo peraltro nascente dalla legge (art. 336 c.p.c.).

E’ evidente che una tale affermazione da parte del Tribunale lasciava impregiudicata l’autonoma iniziativa giudiziaria di recupero contro il difensore-distrattario, come poi di fatto avvenuto.

Insomma l’errore di fondo in cui mostra di incorrere il ricorrente – anche nella memoria difensiva – sta nel non aver compreso il principio della intangibilità del giudicato, anche se giuridicamente non corretto.

2 Col secondo motivo il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del principio dell’infrazionabilità del credito, dolendosi del rigetto, da parte del Tribunale, della relativa eccezione. Evidenzia che la società aveva scelto di effettuare un unico pagamento (con un solo assegno) in virtù di titoli diversi (le sentenze del giudice di pace) e quindi il rapporto obbligatorio restava unico, così come il credito, con la conseguenza che unica doveva essere la richiesta giudiziale di restituzione da parte della società, che invece aveva proceduto a richiedere ben 93 decreti ingiuntivi abusando del processo attraverso la creazione di molteplici contenziosi ed aggravando la posizione debitoria dell’appellato. Sottolinea inoltre che la società ha locupletato sulla liquidazione delle spese soprattutto in considerazione dei decreti monitori depositati tutti lo stesso giorno e aventi tutti identità di soggetti, causa petendi e petitum e richiama la giurisprudenza in materia.

Anche questa censura è infondata.

Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101 c.p.c., comma 2, (Sez. U -, Sentenza n. 4090 del 16/02/2017 Rv. 643111).

Nel caso in esame si è fuori dalla portata della citata pronuncia perchè è evidente che le domande di restituzione avanzate dalla società contro l’avvocato non solo non fanno capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, ma non sono neppure, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo perchè, come rilevato dal Tribunale, “i titoli in forza dei quali le somme erano versate dall’appellante all’appellato sono diversi e sono rappresentati dalle plurime e diverse sentenze del giudice di pace e che solo con la riforma delle predette sentenze del giudice di pace (…) è sorto il diritto della società appellante (…) alla restituzione delle somme”.

Inoltre, come evidenziato dalla controricorrente – senza alcuna confutazione in memoria da parte del ricorrente – in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice di Pace aveva provveduto a riunire il giudizio ad altre procedure di opposizione ad analoghi decreti ingiuntivi (v. pag. 3 controricorso) ed è evidente che con lo strumento della riunione sono stati eliminati eventuali effetti distorsivi della iniziativa giudiziaria della società e che il ricorrente denunzia. Del richiamo “al pregiudizio arrecato al ricorrente” per la maggiorazione delle spese dei decreti ingiuntivi (v. pag. 4 memoria) non è traccia alcuna nel ricorso per cassazione e certamente non è possibile colmare il difetto di specificità dei motivi con la memoria di cui all’art. 380 bis c.p.c. che, come è noto, ha solo una funzione illustrativa, ma di quanto già esplicitato in ricorso.

Il rigetto del ricorso comporta inevitabilmente l’addebito, delle spese del presente giudizio alla parte soccombente.

Considerato infine che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disp. per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-L. di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA