Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30493 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 21/11/2019), n.30493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5449-2018 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

87, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SALONIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER PAOLO LUCCHESE;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO STRADE SICURE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI 81,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FERMANELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO MISSORI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ROMA CAPITALE, LE ASSICURAZIONI DI ROMA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 4479/2017 della CORTE D’APPELLO di RON1A,

depositata il 05/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

Fatto

RILEVATO

che:

V.A. convenne in giudizio Roma Capitale innanzi al Tribunale di Roma chiedendo il risarcimento del danno cagionato dalla caduta, mentre era alla guida del proprio motociclo, causata dalla presenza sull’asfalto di buche e crepe. Intervenne volontariamente nel giudizio il Consorzio Strade Sicure, deducendo che in base ad atto di transazione aveva la cura esclusiva della gestione dei sinistri. L’interventore chiamò in causa le Assicurazioni di Roma. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il V.. Con sentenza di data 5 luglio 2017 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che la teste S. aveva dichiarato di avere visto, avvicinandosi per prestare soccorso al V., la presenza di buche non visibili in quanto coperte da foglie e carte, dichiarazione confermata dal teste B., ma che le fotografie prodotte dall’attore denunciavano una situazione di non buona manutenzione del manto stradale, che presentava screpolature e discontinuità, non tale però da integrare delle vere e proprie buche e comunque non tale da determinare la caduta del veicolo per la perdita di aderenza con il manto stradale (peraltro considerando che il sinistro si era determinato in prossimità di semaforo rosso che avrebbe dovuto determinare una velocità assai moderata del veicolo). Aggiunse che la caduta del motociclo non si presentava come la conseguenza normale dello stato della cosa, sicchè, come riconosciuto dal primo giudice, non poteva ritenersi raggiunta la prova del nesso eziologico richiesta ai fini dell’applicazione dell’art. 2051 c.c..

Ha proposto ricorso per cassazione V.A. sulla base di un motivo e resiste con controricorso Consorzio Strade Sicure, che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051,2697 e 2702 c.c., e degli artt. 112,115,116,252,132 c.p.c.. Osserva il ricorrente che la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. è esclusa solo dal caso fortuito, di cui non era stata offerta la prova, laddove invece il materiale probatorio, ed in particolare le testimonianze, era univoco nel senso dell’esistenza del nesso causale, ed in particolare della derivazione del sinistro dalla presenza di buche non visibili, e che il giudice di appello erroneamente aveva ritenuto i dissesti non buche. Aggiunge che o le dichiarazioni testimoniali erano pienamente attendibili, ed allora si sarebbe dovuto trarre tutte le conclusioni in termini di accertamento del nesso causale, oppure dovevano essere censurate in termini di attendibilità, e che non vi erano cause alternative che potessero spiegare la caduta del ciclomotore.

Con il ricorso incidentale condizionato si chiede la cassazione della sentenza nella parte in cui nulla ha statuito in ordine all’appello incidentale, sicchè, afferma il ricorrente in via incidentale, in caso di accoglimento del ricorso le Assicurazioni di Roma devono essere condannate alla manleva.

Il motivo di ricorso principale è inammissibile. Il giudice di merito ha conferito rilevanza ai fini del giudizio di fatto alla documentazione fotografica prodotta dal V.. Va rammentato a questo proposito che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (fra le tante Cass. 13 giugno 2014, n. 13485). La censura verte sull’esistenza del nesso di causalità che è valutazione involgente il giudizio di fatto, come tale non sindacabile nella presente sede, in mancanza di denuncia di vizio motivazionale, nella specie non proposta. Ed invero, che la situazione di non buona manutenzione del manto stradale non fosse tale da determinare la caduta del veicolo è apprezzamento che, nei limiti indicati, rientra nella competenza del giudice di merito (che ha valutato anche il verosimile notevole rallentamento della velocità in prossimità di semaforo rosso).

Nè può venire in rilievo un erroneo sindacato circa la valutazione della prova. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892, ribadita in motivazione da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, oltre che da numerose conformi).

L’inammissibilità del ricorso principale determina l’assorbimento di quello incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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