Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30493 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 30493 Anno 2017
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

sul ricorso 11636/2013 proposto da:

CL),

Tulli Giovanni, Giglio Marianna, elettivamente domiciliati in
Roma, Via Bergamo n.3, presso lo studio dell’avvocato Gitto
Giuseppe, che li rappresenta e difende, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro
Intesa Sanpaolo s.p.a., incorporante il Sanpaolo IMI s.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Barnaba Tortolini n.13, presso lo studio
dell’avvocato Verino Mario Ettore, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente 1

Cl

Data pubblicazione: 19/12/2017

nonchè contro
Societa’ Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Emanuele Gianturco n. 6, presso lo studio

unitamente all’avvocato Scofone Gianmaria, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente nonchè contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro
tempore
– intimato avverso la sentenza n. 923/2012 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 22/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/06/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA
1. — Con citazione notificata il 19 giugno 2006 Tulli
Giovanni e Giglio Marianna proponevano opposizione avverso il
decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti sul ricorso di Reale
Mutua di Assicurazioni s.p.a. per il rimborso del pagamento
effettuato da quest’ultima società in favore di Sanpaolo Imi
s.p.a. quanto all’importo di C 85.463,00. La pretesa azionata in
via monitoria si fondava su due polizze fideiussorie, rilasciate
dalla predetta società di assicurazione, con cui era stato
garantito il rimborso di parte della somma che gli opponenti
avevano percepito, a fronte della concessione, da parte del
Ministero delle attività produttive, di un contributo di C
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dell’avvocato Sciuto Filippo, che la rappresenta e difende

256.389,00.
Il giudizio di primo grado, in cui si costituivano sia Reale
Mutua di Assicurazioni che Sanpaolo Imi, poi Intesa Sanpaolo,
non anche il Ministero, si concludeva col rigetto dell’opposizione;

attori nei confronti dell’istituto bancario.
2.

— La pronuncia di prime cure veniva riformata

parzialmente dalla Corte di appello di Torino, la quale, con
sentenza depositata il 22 maggio 2012, rigettava la domanda di
rivalsa proposta da Tulli e Giglio nei confronti di Intesa
Sanpaolo.
3. — Contro questa pronuncia ricorrono per cassazione
Tulli Giovanni e Giglio Marianna, i quali fanno valere due motivi
di impugnazione. Resistono con controricorso sia Reale Mutua di
Assicurazioni che Intesa Sanpaolo. Il Ministero ha depositato un
«atto di costituzione» che è inidoneo a renderlo parte attiva del
presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Il primo motivo di ricorso censura la sentenza
impugnata per violazione e falsa applicazione della I. n.
488/1992, oltre che per insufficiente o contraddittoria
motivazione. In sintesi, deducono i ricorrenti che ove la banca
avesse voluto procedere all’escussione delle polizze avrebbe
dovuto adottare un provvedimento di revoca delle agevolazioni
concesse.
1.1. — Il motivo è inammissibile, in quanto carente di
a utosufficienza .
I ricorrenti non spiegano quale sia la localizzazione,
all’interno dei fascicoli di causa, dell’atto, o degli atti, da cui è
dipesa l’erogazione del finanziamento oltre che della polizza
fideiussoria; né operano la trascrizione, in ricorso, del contenuto
3

il Tribunale, tuttavia, accoglieva la domanda di manleva degli

degli scritti in questione. Tali documenti risultano del resto
decisivi per comprendere la reale consistenza della censura: in
mancanza di precise indicazioni desumibili dal loro contenuto si
ignorano, infatti, le condizioni legittimanti il rimborso del

garanzia. E’ poi appena il caso di rammentare che compete al
ricorrente specificare la sede in cui, nel fascicolo d’ufficio o in
quelli di parte, siano rinvenibili i documenti prodotti (Cass. 24
ottobre 2014, n. 22607) e che il ricorso per cassazione deve
contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni
per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì,
a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni,
senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo
stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso
giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare gli
atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato,
mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la
censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con
specificazione della parte del documento cui corrisponde
l’indiretta riproduzione (Cass. 15 luglio 2015, n. 14784).
Il motivo è altresì inammissibile in quanto i ricorrenti non
spiegano le ragioni per cui, a mente della disciplina applicabile
alla fattispecie, l’escussione della polizza risulterebbe
condizionata alla revoca del finanziamento: gli istanti si limitano
a richiamare alcune circolari ministeriali — atti, peraltro privi,
come è noto, di efficacia normativa — che si occupano, bensì,
della revoca, ma che nulla precisano con riguardo al tema che
qui interessa. Va rilevato che il motivo di cui all’art. 360, n. 3,
c.p.c. deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante
la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute
nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in
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finanziamento e quelle che consentono l’escussione della

contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con
l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di
legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti
consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale

gennaio 2016, n. 287; Cass. 1 dicembre 2014, n. 25419; Cass.
26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010).
Si osserva, peraltro, e per completezza, che nel sistema di
concessione delle agevolazioni pubbliche a sostegno degli
interventi nel Mezzogiorno d’Italia (di cui al d.l. n. 415/1992, n.
415, convertito nella I. n. 488/1992), ove la polizza fideiussoria
a garanzia della prima rata sia stata stipulata con richiamo
espresso alla normativa di settore per una durata di trentasei
mesi senza possibilità di proroga, l’assicuratrice è obbligata al
pagamento della cauzione se la banca concessionaria, nel
rispetto del predetto termine, contesti le inadempienze al
percettore delle agevolazioni, senza che sia necessario
l’intervento di un formale provvedimento di revoca
dell’agevolazione (Cass. 27 febbraio 2015, n. 3980; Cass. 15
giugno 2016, n. 12300).
2. — Il secondo mezzo lamenta omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione delle
prove. Si dolgono gli istanti dell’erroneo o mancato
apprezzamento di risultanze di causa che assumevano rilievo
decisivo ai fini dell’accertamento dell’adempimento di essi
ricorrenti.
2.1. — Il motivo va disatteso, tendendo esso a una
revisione del giudizio di fatto espresso dalla Corte di merito
quanto all’inadempimento, da parte dei ricorrenti, del loro
obbligo di documentare le spese sostenute per fruire
dell’erogazione concessa.
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di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12

Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice
di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera
vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il
profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-

quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti
del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del
processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i
casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013
n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile
2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4
aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass.
7 febbraio 2004, n. 2357).
Né il giudice del merito, che attinga il proprio
convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è
tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori
non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio
2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662).
Oltretutto, il mancato esame di elementi probatori,
contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia,
costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le
risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare,
con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia
probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è
fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base
(ex plurimis: Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092; Cass. 12 luglio
2007, n. 15604; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368).
3. — In conclusione, il ricorso è respinto.
6

formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al

4. — I ricorrenti vanno condannati al pagamento delle
spese in favore della controricorrente Intesa Sanpalo. Tale
pronuncia non deve invece rendersi nei confronti di Società
Reale Mutua di Assicurazioni. Infatti, in un giudizio svoltosi con

cioè in cause cumulate nello stesso processo per un mero
rapporto di connessione, la notificazione dell’impugnazione e la
sua conoscenza assolvono alla funzione di litis denuntiatio e il
destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte
nella fase di impugnazione, non sussistendo dunque
presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle
spese a norma dell’art. 91 c.p.c. (Cass. 30 giugno 2015, n.
13355; Cass. 16 febbraio 2012, n. 2208; cfr. pure Cass. 26
febbraio 2008, n. 4961): nella specie, il ricorso non poteva
interessare la predetta società, visto che il capo della sentenza
investito dall’impugnazione riguardava il rapporto tra i ricorrenti
e la banca; del resto, Reale Mutua di Assicurazioni non ha
nemmeno preso posizione sul contenuto del ricorso, cui si è
infatti detta estranea.
P.Q.M.

La Corte
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento
delle spese processuali in favore di Intesa Sanpaolo, che liquida
in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00,
ed agli accessori di legge; compensa le spese processuali tra i
ricorrenti e Società Reale Mutua di Assicurazioni; ai sensi
dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2012, inserito
dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228/2012, dà atto che
sussistono i presupposti perché parte ricorrente versi l’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
7

pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell’art. 332 c.p.c.,

ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

la

Sezione Civile, in data 13 giugno 2017.

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Dott.ssa Fabrizi4t BiRONE

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