Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30492 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 23/11/2018), n.30492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12265-2017 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI

n.72, presso lo studio dell’avvocato SIGISMONDO MEYER VON

SCHAUENSEE, rappresentata e difesa dall’avvocato ENNIO CLAUDIO

TOCCI.

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in persona dell’amministratore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LIMA n. 48, presso LANZILLOTTA EMILIA, rappresentato e

difeso dagli avvocati DOMENICO MICELI, EDUARDO FERRARI.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 417/2017 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata

il 26/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO

che R.R. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cosenza, depositata il 26 febbraio 2017 e notificata l’8 marzo 2017, che ha rigettato l’appello proposto dalla medesima R. avverso la sentenza del Giudice di pace di Cosenza n. 1240 del 2015;

che il Condominio resiste con controricorso;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di improcedibiltà per violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2;

che la ricorrente ha depositato memoria con allegati documenti comprovanti l’avvenuta notifica della sentenza d’appello.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;

che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex plurimis, Cass. Sez. U 16/04/2009, n. 9005), la previsione – contenuta nell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2,- dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1, della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve;

che, pertanto, nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, salvo che il provvedimento (o la sentenza) con la relata di notificazione risulti comunque nella disponibilità della Corte, perchè prodotto dalla parte controricorrente ovvero acquisito mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., Sez. U 02/05/2017, n. 10648), e salvo che il ricorso risulti notificato entro 60 giorni dal deposito

del provvedimento (o della sentenza) oggetto

dell’impugnazione, rimanendo in tal caso esclusa in radice la formazione del giudicato (Cass. 10/07/2013, n. 17066);

che nelle richiamate ipotesi, enucleate dalla

giurisprudenza come eccezioni all’applicazione della sanzione dell’improcedibilità, è soddisfatta la ratio sottesa all’art. 369, n. 2, citato, di consentire alla Corte la verifica, sin dal momento del deposito del ricorso, della tempestività dell’impugnazione;

che nel caso di specie, mentre non ricorre alcuna delle ipotesi indicate, il deposito della documentazione è avvenuto dopo che era decorso il termine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1;

che non è invocabile l’applicazione estensiva dell’art. 372 c.p.c., il quale disciplina la produzione di documenti nuovi in cassazione, e dunque riguarda un segmento del processo che presuppone la procedibilità del ricorso introduttivo;

che alla declaratoria di improcedibilità del ricorso segue la condanna della parte ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo, da distrarsi a favore dei procuratori della parte controricorrente, dichiaratisi antistatari;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Spese distratte.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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