Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30490 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 23/11/2018), n.30490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6790-2017 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO

n.13, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DI FONSO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (già Comune di Roma) C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, Via DEL TEMPIO DI GIOVE n.21, presso gli Uffici

dell’Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa che lo unitamente

e disgiuntamente dagli avvocati ANTONIO CIAVARELLA, e DOMENICO

ROSSI;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11129/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 10/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO

che M.A. ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 16 settembre 2016, che ha accolto l’appello proposto da Equitalia Sud. s.p.a., riformando la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 3498 del 2016, limitatamente alla pronuncia sulle spese;

che il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione proposta dalla M. avverso la cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, e condannato in solido Roma Capitale ed Equitalia alla rifusione delle spese;

che il Tribunale ha riformato la decisione di primo grado sul rilievo che la nullità della cartella di pagamento era conseguenza della mancata notifica dei verbali di accertamento delle violazioni stradali, imputabile unicamente all’Ente impositore, ed ha condannato la M. in solido con Roma Capitale a rifondere ad Equitalia le spese del giudizio d’appello;

che la M. ricorre sulla base di un motivo;

che Roma Capitale ha depositato controricorso di contenuto adesivo al ricorso;

che Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. (già Equitalia Sud spa) non ha svolto difese in questa sede;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è manifestamente fondato;

che con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e contesta che il Tribunale, ai fini del regolamento delle spese processuali, abbia attribuito rilievo alla riconducibilità al solo Ente impositore del vizio procedimentale accertato;

che la ricorrente lamenta, inoltre, la condanna alle spese del giudizio d’appello, in solido con Roma Capitale;

che la doglianza è fondata;

che secondo l’orientamento consolidato di questa Corte regolatrice, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l’impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall’ente impositore, l’esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell’opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perchè comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall’esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l’esattore, proprio perchè ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, deve rispondere dell’esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (ex plurimis, Cass. 31/01/2017, n. 2570; Cass. 21/05/2013, n. 12385);

che all’accoglimento del motivo sulla questione principale, che assorbe la questione sulle spese del giudizio di appello, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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