Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3049 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. II, 10/02/2020, (ud. 27/05/2019, dep. 10/02/2020), n.3049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18173-2015 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. ROMEI 19,

presso lo studio dell’avvocato ADOLFO RIITANO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ENRICO DE MAGISTRIS;

– ricorrente principale –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI 29, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA RIITANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

TREVI FINANCE SPA, e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 1348, presso lo

studio dell’avvocato GIAMPAOLO RUGGIERO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SANDRO FIGLIOZZI;

CENTRALE ATTIVITA’ FINANZIARIE SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO STANIZZI, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3504/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. Con atto di citazione del 9 aprile 1997 la Banca Popolare del Cassinate conveniva in giudizio I.G. e F.G., chiedendo che venisse accertata la simulazione assoluta e, in subordine, l’inefficacia nei propri confronti ex art. 2901 c.c. del contratto con cui lucci nel 1995 aveva venduto a F. la nuda proprietà di otto terreni agricoli e di un fabbricato nel comune di (OMISSIS); a sostegno della domanda l’attrice asseriva di essere creditrice di I. e che l’atto di disposizione patrimoniale era avvenuto pochi giorni prima della notificazione allo stesso I. di un decreto ingiuntivo di pagamento. F., costituendosi, in via subordinata al rigetto della domanda attorea chiedeva la condanna di lucci alla restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo della compravendita. Interveniva in giudizio Banca di Roma s.p.a., aderendo alle domande attoree in qualità di creditrice di I..

Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 76/2006, dichiarava la simulazione assoluta dell’atto di compravendita e rigettava la domanda subordinata di F. di restituzione della somma versata, condannandolo, in solido con I., alla rifusione delle spese di lite in favore dell’attrice e dell’intervenuta.

2. Avverso la sentenza proponeva appello I.G., cui aderiva F.G., che proponeva altresì appello incidentale in merito alla restituzione del prezzo versato. L’appello principale di I. era affidato a quattro motivi, con cui l’appellante deduceva l’erronea valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e delle prove espletate in primo grado, la contraddittorietà della sentenza rispetto all’esito di un’analoga vicenda processuale relativa alla vendita di altri beni immobili di sua proprietà, definita con sentenza di rigetto delle domande, la mancata compensazione delle spese di lite; I. sollecitava inoltre il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio a fronte delle specifiche controdeduzioni mosse all’elaborato peritale.

La Corte d’appello di Roma – con sentenza 27 maggio 2014, n. 3504 – ha rigettato l’appello, confermando la decisione impugnata.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione, con distinti atti, I.G. e F.G..

Resistono ai due ricorsi, con distinti controricorsi, Trevi Finance s.p.a. con la mandataria UniCredit Credit Management Bank s.p.a. (già UGC Banca s.p.a.), e Centrale Attività Finanziarie s.p.a., quale mandataria della società Augustus SPV s.r.l., acquirente del credito di Trevi Finance s.p.a.

La Banca Popolare del Cassinate non ha proposto difese.

Memorie hanno depositato i ricorrenti I.G. e F.G..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente, va attribuita la qualificazione di principale e incidentale ai due ricorsi. Il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza “comporta infatti che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale” (Cass. 25662/2014). Nel caso in cui i due ricorsi come nel caso in esame – “risultino essere stati notificati nella stessa data, l’individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito dei ricorsi” (ancora Cass. 25662/2014), sicchè è principale il ricorso di I.G., depositato per primo, mentre è incidentale quello di F.G., depositato per secondo.

2. Il ricorso principale proposto da I.G. è articolato in quattro motivi, tra loro strettamente connessi, di cui è opportuna la trattazione congiunta:

a) con il primo motivo – che denuncia “violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 1414 e 1417 c.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, motivazione contraddittoria e in ogni caso inadeguata e insufficiente” – il ricorrente si duole che il Tribunale, prima, e la Corte di appello, dopo, abbiano ritenuto “in maniera del tutto illegittima e priva di giustificazione” simulato il contratto intercorso tra le parti, contrariamente alle risultanze processuali ed istruttorie, sulla base di “meri elementi di sospetto”;

b) il secondo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 1414 nonchè in relazione all’art. 1417 c.c., omesso rilievo di fatto decisivo per la risoluzione della controversia, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, in quanto nella vicenda in esame l’onere della prova non sarebbe stato assolto da “chi aveva interesse a fare emergere il carattere simulato dell’operazione” e, in ogni caso, la Corte d’appello avrebbe posto a fondamento della propria decisione meri elementi presuntivi, non gravi, e neppure precisi e concordanti;

c) il terzo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all’art. 196 c.p.c., nonchè omessa ed in ogni caso insufficiente nonchè contraddittoria motivazione” in merito alle censure mosse dal ricorrente all’espletata consulenza tecnica d’ufficio;

d) il quarto motivo denuncia, “ancora una volta”, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonchè motivazione contraddittoria e in ogni caso lacunosa e insufficiente”, per avere la Corte d’appello ritenuto “alquanto sospetta senza ragione alcuna” la documentazione prodotta, non tenuto “minimamente in conto” le precise controdeduzioni tecniche e non considerato la precedente sentenza n. 1355/2004, con cui il Tribunale di Cassino aveva definito in maniera opposta un’analoga controversia riguardante l’alienazione di alcuni beni del ricorrente alla propria sorella.

I quattro motivi – che tra l’altro richiamano un parametro (l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione) non applicabile ratione temporis alla fattispecie – sono infondati. Essi censurano, sotto diversi profili, la conferma da parte del giudice d’appello dell’accoglimento della domanda di accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita concluso tra I. e F., conferma basata su un analitico esame degli elementi presuntivi dai quali il giudice di primo grado ha ricavato l’apparenza della conclusione del contratto (in particolare, l’insussistenza di un interesse economico di F. ad acquistare la nuda proprietà del bene, la mancata dimostrazione del pagamento del prezzo, la divergenza tra il prezzo asseritamente concordato tra le parti e l’intrinseco valore dei beni, l’esistenza di stretti rapporti tra le parti). Elementi presuntivi in relazione ai quali il giudice di merito ha considerato le argomentazioni dell’appellante e che ha ritenuto, secondo un motivato apprezzamento non sindacabile da questa Corte di legittimità, sufficienti a provare la simulazione del contratto, senza correttamente considerare le diverse conclusioni cui era pervenuto il Tribunale di Cassino in un’altra causa in cui la Banca Popolare aveva chiesto di dichiarare la simulazione assoluta della vendita di altri beni del ricorrente alla sorella.

Il ricorso di I.G. va quindi rigettato.

3. Il ricorso incidentale di F.G. è anch’esso articolato in quattro motivi, tra loro strettamente connessi:

a) il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 1417 c.c.; omessa valutazione di un elemento di prova decisivo per il giudizio; motivazione inadeguata e contraddittoria”, per essersi la Corte d’appello “appiattita su quegli stessi elementi di mero sospetto posti a base della sentenza di prime cure che da soli non potevano assurgere al rango di presunzioni”;

b) il secondo motivo lamenta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. in relazione agli artt. 1414 e 1417 c.c.”, in particolare in relazione alla “presunta mancata dimostrazione del pagamento del prezzo” e alla ritenuta ingiustificata inadeguatezza del prezzo rispetto al valore dei beni;

c) il terzo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all’art. 196 c.p.c., omessa e in ogni caso insufficiente nonchè contraddittoria motivazione sul punto” per non avere “tenuto minimamente conto delle censure mosse alla consulenza tecnica d’ufficio”;

d) il quarto motivo fa valere “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, per avere, in particolare, la Corte d’appello affermato l’esistenza di stretti rapporti tra le parti, con “mera enunciazione di principio, per giunta indimostrata” e per avere omesso “del tutto nella parte motiva” la problematica dell’appello incidentale di F., volto alla restituzione del prezzo della compravendita e delle spese del contratto.

I primi tre motivi propongono, sostanzialmente, le medesime doglianze fatte valere dal ricorso di I. e sono pertanto anch’essi infondati. Il quarto motivo (poi inammissibilmente modificato nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c., v. pp. 12-15 del ricorso e pp. 13-18 della memoria) lamenta “omessa motivazione circa un fatto e decisivo” anzitutto contestando la veridicità dell’affermazione della Corte circa la sussistenza di stretti rapporti tra I. e F. (in particolare il fatto che F. sarebbe stato segretario del comune ove I. aveva rivestito la carica di sindaco), contestazione inammissibile in quanto il ricorrente non specifica in quale momento del processo l’avrebbe fatta valere e perchè relativa ad affermazione del giudice di primo grado e non di quello d’appello. Quanto all’omissione “nella parte motiva” delle ragioni che hanno portato il giudice d’appello a rigettare il gravame incidentale di F., il vizio non sussiste: a p. 10 della sentenza impugnata leggiamo che “dovendosi escludere un pagamento nella forma dedotta dalla parte, deve essere respinta anche la domanda di restituzione oggetto del motivo di appello incidentale”.

Il ricorso di F.G. va quindi rigettato.

4. I ricorrenti avevano chiesto al Collegio di fissare un termine per la rinnovazione della notificazione del ricorso alla Banca Popolare Cassinate, non perfezionatasi. Alla luce del rigetto dei due ricorsi, il Collegio ritiene di non dare corso all’istanza. Secondo l’orientamento di questa Corte, infatti, “la Corte di cassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, dall’esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l’esercizio di attività defensionali delle parti poichè, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo” (così, da ultimo, Cass. 10839/2019).

5. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido il ricorrente principale e quello incidentale al pagamento in favore di ciascun controricorrente delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti principale e incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 27 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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