Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3049 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. I, 10/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 10/02/2010), n.3049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17238/2008 proposto da:

M.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

15/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/11/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – M.A.M., con ricorso alla corte d’appello di Napoli depositato il 16.4.2007, ha proposto una domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

L’attrice ha dedotto che un giudizio da lei iniziato davanti al T.A.R. della Campania con ricorso depositato il 27.5.1989, non era stato ancora definito.

La corte d’appello, con decreto 15.1.2008, ha accolto in parte la domanda.

Ha ritenuto che, rispetto ad una durata ragionevole di tre anni, il giudizio presupposto si fosse ulteriormente protratto per circa 18 anni e che il danno non patrimoniale risentito fosse suscettibile di liquidazione nella misura complessiva di Euro 18.000,00.

Ha liquidato le spese processuali in Euro 600,00 per onorari, Euro 500,00 per diritti e Euro 50,00 per spese.

2. – M.A.M. ha chiesto la cassazione del decreto, con ricorso notificato il 16.6.2008.

Il Ministero dell’economia e delle finanze non vi ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene nove motivi.

2. – Il primo è inammissibile.

La parte vi si limita a svolgere considerazioni d’ordine generale sui rapporti tra la disciplina dettata dalla CEDU e la normativa statale.

3. – La cassazione del decreto – con i motivi dal secondo al sesto – è chiesta per il vizio di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 6, par. 1 CEDU e L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2).

I motivi, pur se l’estrema parcellizzazione fa loro correre il rischio che i quesiti conclusivi perdano concretezza, finiscono col presentare sufficienti elementi di specificità, considerata anche la natura del contenzioso, che ripropone in modo incessante le medesime questioni.

Non sono comunque fondati.

Il secondo e terzo motivo investono il criterio con cui è stato liquidato l’indennizzo.

A proposito di questi motivi, va osservato che la giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare che non è assunta in violazione dell’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo nè della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, la decisione pronunciata sulla domanda di equa riparazione, con la quale il danno non patrimoniale è considerato essere stato prodotto dalla sola protrazione del giudizio presupposto, oltre il tempo della sua dovuta ragionevole durata; la ragionevole durata del processo in primo grado è stabilita nel triennio; il danno è liquidato nella somma di Euro 1.000,00 ad anno di protrazione del processo oltre il ragionevole.

La stessa Corte EDU, se pure preferisce seguire un diverso criterio quanto alla durata del giudizio che può essere considerata causa di danno, nella sua più recente giurisprudenza accorda indennizzi inferiori a quelli che risulterebbero dalla applicazione del parametro di mille euro per ogni anno di intera durata del processo, se nel suo complesso non ragionevole, sicchè sono poi da considerare legittimi indennizzi risultanti dalla combinazione di diversi parametri, sempre che mediante la loro applicazione si pervenga ad un ristoro del danno non patrimoniale non irrisorio e motivatamente adeguato al caso concreto.

Quanto poi al mancato riconoscimento del c.d. bonus – su cui il ricorrente si e soffermato nei motivi dal quarto al sesto – la Corte osserva che, nella determinazione del risarcimento dovuto, mentre la durata della ingiustificata protrazione del processo è un elemento obiettivo che si presta a misurare e riparare un pregiudizio non patrimoniale tendenzialmente sempre presente ed eguale, l’attribuzione di una somma ulteriore postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sìa stato maggiore.

Sicchè, quando il giudice non attribuisce il c.d. bonus e perciò nega che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni e se del caso alle prove delle allegazioni addotte nel giudizio di merito.

Del che nei quesiti che concludono i motivi non v’è traccia.

4. – Nè sono fondati i successivi motivi, che, in modo dettagliato, investono la liquidazione delle spese del giudizio.

Le spese del giudizio di equa riparazione sono state infatti liquidate facendo applicazione della tariffa approvata dal D.M. 2 aprile 2004, n. 127, e, in relazione alla somma riconosciuta dovuta (Euro 18.000,00), sia per gli onorari sia per i diritti di avvocato, in base allo scaglione da Euro 5.201,00 a Euro 25.900,00 delle tabelle A, quadro 4^, e della tabella B, quadro 1.

L’importo di _ 1.150,00 complessivamente liquidato dalla corte d’appello non è inferiore alla somma degli onorari, liquidabili in Euro 520,00; dei diritti, liquidabili in Euro 604,00 con esclusione della voce “deposito atti in cancelleria”, da comprendere in quella iscrizione della causa a ruolo e delle spese, chieste in Euro 18,58.

5. – Il ricorso è rigettato.

6. – Il Ministero non si è costituito e non si deve perciò provvedere a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA