Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3049 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 08/02/2011), n.3049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via delle

Milizie n. 19, presso lo studio dell’Avv. Lania Aldo Lucio, che lo

rappresenta e difende, anche in via disgiunta, con l’Avv. Negri

Antonia Giovanna del foro di Milano, per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.P., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carso n. 23,

presso lo studio dell’Avv. Salerni Arturo, che lo rappresenta e

difende per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 592/05 della Corte di Appello di

Milano del 15.02.2005/3.08.2005 nella causa n. 179 R.G. 2004;

Udita la relazione nella pubblica udienza dell’11.0 1.2011 svolta dal

Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. M. Rosaria Domizia, per delega dell’Avv. Arturo Salerni,

per il controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Gaeta Pietro,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. G.S. impugnava la sentenza n. 1192 del 2001 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato al pagamento a favore di R.P. della somma residua tra l’importo di USA 140.000, dovuto a titolo di retribuzioni e premi, e L. 88.998.000, già corrisposte.

Il G. deduceva nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado in data 24.10.2000, notificato – come la sentenza e l’atto di precetto – ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in Milano, mentre, a suo avviso, egli risiedeva fin dal 4.09.1999 in (OMISSIS), come risultante dalla certificazione rilasciata dall’Ambasciata Italiana di Bucarest e dalla sua carta di identità.

2. La Corte di Appello di Milano, investita con gravame del G., dichiarava inammissibile l’appello, osservando che dalla documentazione prodotta dall’appellante risultava che lo stesso risiedeva in (OMISSIS), mentre il soggiorno in (OMISSIS) era soltanto temporaneo.

3. Il G. ricorre per cassazione con tre motivi.

Resiste il R. con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il G. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 115 c.p.c., nonchè vizio di motivazione su un punto fondamentale, ossia l’esclusione della possibilità da parte di esso ricorrente di provare la sua mancata incolpevole conoscenza del giudizio di primo grado. In particolare il ricorrente lamenta che è stata disattesa la sua richiesta di prova testimoniale sull’ignoranza da parte sua del giudizio iniziato nei suoi confronti dinanzi al Giudice del Lavoro di Milano.

Il motivo è infondato, perchè verte su aspetto processuale non rilevante, che presuppone sia dimostrato che la notifica, effettuata dal R., sia affetta da nullità e, solo dopo tale accertamento, può prospettarsi il profilo indicato nel motivo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 142 c.p.c., dell’art. 327 c.p.c., nonchè vizio di motivazione circa un punto fondamentale, ossia i riscontri probatori circa la nullità della notificazione in ragione della conoscenza del R. della dimora e residenza di esso G..

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 470 del 1988, art. 6 in tema di anagrafe dei cittadini all’estero, nonchè vizio di motivazione su un punto fondamentale, ossia attribuzione di valore prevalente al certificato di residenza rilasciato dal Comune di Milano piuttosto che a quello rilasciato dall’Ambasciata Italiana di Bucarest. Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono privi di pregio e vanno disattesi, perchè violano il principio di autosufficienza in riferimento al contenuto dei documenti non riportati ed inoltre si limitano ad opporre alla motivata valutazione del giudice di merito un diverso apprezzamento, non consentito i n sede di legittimità.

3. In conclusione il ricorso è destituito del fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 55,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA