Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3049 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.06/02/2017),  n. 3049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28102-2014 proposto da:

M.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEL POGGIO LAURENTINO 118, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

TRENTADUE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA SAPORITO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,

presso l’Avvocato ANNA TERESA LAURORA DELL’AREA LEGALE TERRITORIALE

CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANDREA AMBROZ, giusta delega in atti;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 403/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/05/2014 R.G.N. 1059/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato CASTRO CIRO per delega Avvocato SAPORITO ANTONELLA;

udito l’Avvocato DI IESO PASQUALE per delega verbale Avvocato AMBROZ

ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 22 maggio 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva respinto la domanda proposta da M.S. nei confronti di Poste Italiane s.p.a., volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento disposto nei suoi confronti per superamento del periodo di comporto.

La Corte anzidetta ha osservato che, ai sensi dell’art. 43 del vigente CCNL, il lavoratore non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto e alla corresponsione dell’intera retribuzione per un periodo di dodici mesi; che, secondo la stessa disposizione, nel computo dei dodici mesi non si tiene conto delle assenze dovute alle seguenti patologie di particolare gravità: malattia oncologica, sclerosi multipla, distrofia muscolare, sindrome di immuno-deficienza-acquisita, trapianto di organi vitali, trattamenti dialitici per insufficienza renale cronica e cirrosi epatica in fase di scompenso; che in tali casi la retribuzione e la conservazione del posto spettano fino al limite massimo di ventiquattro mesi; che la tesi del lavoratore sul carattere non tassativo dell’elencazione appena riportata era infondata, dal momento che lo stesso art. 43 definisce l’elencazione tassativa e suscettibile di integrazione ad opera delle parti sociali, ciò che escludeva qualsiasi spazio per interpretazioni analogiche o estensive.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso il lavoratore sulla base di due motivi. Resiste la società con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 43 CCNL applicabile al rapporto, deduce che tale disposizione, laddove dispone che nel computo dei dodici mesi non si tiene conto delle assenze dovute alle patologie di particolare gravità ivi indicate, è applicabile altresì in ogni caso di malattia particolarmente grave. Trattasi infatti di disposizione esemplificativa, che non può non applicarsi ad altre patologie parimenti gravi, quali, ad esempio, l’AIDS, il Parkinson, l’infarto del miocardio, ricorrendo le stesse ragioni giustificative della esclusione del computo di dodici mesi, e che, ove diversamente applicata, violerebbe il principio di parità di trattamento, riservando al lavoratore affetto da gravi patologie non indicate nel contratto collettivo un trattamento deteriore e anche discriminatorio.

2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 43 CCNL, in relazione all’art. 38 dello stesso contratto, rileva che, ai fini del superamento del periodo di comporto, devono essere conteggiati anche i giorni di ferie spettanti al lavoratore e da lui non goduti. E poichè egli aveva ancora diritto a ventotto giorni di ferie, il periodo di comporto, calcolando tali giorni non era stato superato.

3. Il ricorso è improcedibile. Pur denunciando infatti il ricorrente, con entrambi i motivi, la violazione di disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane.s.p.a., non deposita, unitamente al ricorso, tale contratto nel testo integrale (cfr. indice, in calce al ricorso, dei documenti depositati), e ciò in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 4, che sanziona l’omesso deposito con la improcedibilità (Cass. n. 4350/2015).

4. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Il ricorrente è tenuto al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13).

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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