Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30489 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 23/11/2018), n.30489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4454-2017 proposto da:

OTTICA COEPA DI B.C. P.I.(OMISSIS), in persona del

titolare e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO n.19, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE LIPERA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3764/2016 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 08/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO

che Ottica Coepa di B.C. ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania, depositata in data 8 luglio 2016, che ha accolto l’appello proposto da Z.F. avverso la sentenza del Giudice di pace di Catania n. 3131 del 2013;

che il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione di Ottica Coepa al decreto ingiuntivo ottenuto da Z. per il pagamento dell’attività commissionatagli dall’opponente, consistita nella realizzazione di un sito web di e.commerce, ritenendo non provato l’adempimento;

che il Tribunale ha accolto il gravame rilevando, al contrario, che risultava provato che lo Z. avesse acquistato un dominio web e iniziato a lavorare per realizzare il sito, e che il mancato completamento della prestazione doveva imputarsi al recesso esercitato dalla committente al di fuori dei casi consentiti;

che, secondo la Corte d’appello, non poteva essere accolta la domanda di risoluzione proposta da Ottica Coepa che lamentava inesattezze e difformità dell’opera realizzata da Z. rispetto alle richieste, in quanto l’interruzione del rapporto, per volontà della committente, nella fase iniziale di lavorazione aveva impedito modificazioni e correzioni ben possibili in corso d’opera;

che non risultava previsto un termine essenziale di adempimento, e neppure era dato individuare il dies a quo dell’adempimento, giacchè il contratto era privo di data;

che, in conclusione, lo Z. aveva diritto al compenso proporzionato all’opera realizzata, che la Corte ha quantificato nella minor somma (rispetto a quella portata dal decreto ingiuntivo) di Euro 635,00;

che Ottica Coepa ricorre sulla base di tre motivi;

che la parte intimata Z. non ha svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è manifestamente infondato;

che la ricorrente denuncia con il primo motivo violazione degli artt. 342,112 c.p.c., e art. 111 Cost., e lamenta il mancato rilievo officioso della inammissibilità dell’appello per carenza di specificità;

che la doglianza è infondata in quanto l’atto di appello non era generico;

che l’appellante contestava il giudizio espresso dal giudice di primo grado in ordine all’adempimento dell’obbligazione contrattualmente assunta, e ciò era sufficiente a devolvere al giudice del gravame la relativa questione;

che la nuova formulazione dell’art. 342 c.p.c. non ha modificato la natura dell’appello, trasformandolo in mezzo di impugnazione a critica vincolata (in questi termini, da ultimo Cass. Sez. U 16/11/2017, n. 27199);

che con il secondo motivo è denunciata violazione ed errata applicazione degli artt. 1372,1671,2237,1725 c.c. e si contesta che la Corte d’appello aveva escluso l’operatività del recesso senza previa qualificazione della fattispecie contrattuale, laddove, vertendosi in tema di contratto d’opera, il recesso era certamente possibile e la ricorrente l’aveva esercitato in ragione dell’inadempimento dello Z., con la duplice conseguenza che non era necessaria l’indagine sull’importanza dell’inadempimento e non sussisteva obbligo di indennizzo;

che con il terzo motivo è denunciata violazione degli artt. 1453-1455 c.c. e si contesta il mancato accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento del prestatore d’opera;

che le doglianze prospettate con entrambi i motivi sono infondate;

che il Tribunale, all’esito di accertamento in fatto sorretto da argomentazioni plausibili, non sindacabile in questa sede neppure sotto il profilo del vizio di motivazione peraltro non dedotto dalla ricorrente, ha escluso l’inadempimento dello Z.;

che di conseguenza, e a prescindere dalla qualificazione del contratto inter partes, il recesso della ricorrente risultava privo di causa giustificatrice, e neppure poteva essere accolta la domanda di risoluzione per inadempimento;

che, spettando a questa Corte il potere di qualificazione o riqualificazione della fattispecie in presenza di specifica censura, si deve affermare che il contratto inter partes fosse contratto d’opera, come anche prospettato dalla ricorrente;

che pertanto, in applicazione dell’art. 2237 c.c., comma 1, era dovuto l’indennizzo per la parte di opera svolta, come correttamente statuito dal Tribunale;

che al rigetto del ricorso non segue pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell’intimato;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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