Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30488 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 23/11/2018), n.30488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1141-2017 proposto da:

M.S.V., M.G., in qualità di eredi di

MA.GI.AN., elettivamente domiciliati in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e

difesi dall’avvocato VITTORIO MICHELE DELOGU;

– ricorrenti –

contro

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIETRO PIRAS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 496/2015 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 27/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO

che M.S.V. e M.G., in qualità di eredi di Ma.Gi.An., ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari-sezione distaccata di Sassari depositata in data 27 novembre 2015, accolto l’appello proposto da T.S. avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 913 del 2010;

che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di M.G.A. e, per l’effetto, aveva condannato T.S. al pagamento della somma di Euro 10.329,14 a titolo di corrispettivo dell’acquisto di n. 23 vitelli;

che il giudice d’appello ha riformato la decisione, rilevando in primo luogo che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, nella comparsa conclusionale depositata dal T. non era ravvisabile l’ammissione dell’acquisto del bestiame in proprio, e non per conto di C.A., come prospettato dal T. sin dalla prima difesa;

che, inoltre, era erronea la valorizzazione delle dichiarazioni testimoniali rese da C.A., a fronte della posizione di obbligato alternativo che costui rivestiva nella prospettazione del T.;

che, del resto, il C. aveva riconosciuto di aver consegnato al T. le cambiali, poi consegnate dal T. al Ma., senza fornire giustificazione plausibile;

che le cambiali, il cui importo era corrispondente al prezzo del bestiame venduto dal Ma., non recavano la firma del T.;

che le dichiarazioni del teste A.S. confermavano l’estraneità del T. all’acquisto del bestiame;

che i ricorrenti hanno prospettato due motivi di ricorso, ai quali resiste T.S. con controricorso;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è inammissibile, risultando inammissibili entrambi i motivi;

che con il primo motivo è denunciata “illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione, travisamento della prova circa un fatto decisivo per i giudizio”;

che con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 116,232,253 e 257 c.p.c., omessa motivazione ed errata valutazione delle risultanze della prova testimoniale;

che il vizio di motivazione è dedotto al di fuori del paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente applicabile ratione temporis al presente ricorso, come enucleato dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (ex plurimis, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/09/2016, n. 19312);

che i motivi risultano carenti di specificità, in quanto il ricorso non riporta il contenuto della comparsa conclusionale del T. nè le dichiarazioni rese dai testi, di cui assume l’erronea valutazione;

che entrambi i motivi si risolvono, in definitiva, nella sollecitazione della rilettura degli elementi di prova, che è attività estranea al sindacato di legittimità;

che, infatti, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (ex plurimis, Cass. 23/05/2014, n. 11511);

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese dei ricorrenti, nella misura indicata in dispositivo;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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