Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30488 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 30488 Anno 2017
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

sul ricorso 6225/2016 proposto da:

C, .Q C .1,

Sinteco Holding S.r.l. in Liquidazione (già Canova S.r.l.) in
Concordato Preventivo, in persona del liquidatore giudiziale pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Lazzaro Spallanzani,
n. 22, presso l’avvocato Proto Massimo, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Pescatore Valerio, giusta procura in
calce al ricorso;
-ricorrente contro

Data pubblicazione: 19/12/2017

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Cosseria, n.2, presso il dott. Placidi Alfredo, rappresentata e difesa
dall’avvocato Gualandi Federico, giusta procura a margine del
controricorso;

nonchè contro
Guizzardi Gianni, Mascellani Francesco;
– intimati avverso la sentenza n. 1377/2015 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 29/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/05/2017 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE.

Rilevato che:
con sentenza depositata il 29/07/2015 la Corte d’appello di Bologna,
decidendo, per quanto rileva in questa sede, sulla opposizione alla
stima dell’indennità di esproprio proposta dalla Azienda Ospedaliera
– Universitaria di Ferrara nei confronti di Canova s.r.I., in seguito
incorporata dalla Sinteco Holding s.r.l. in liquidazione, ha determinato
l’indennità dovuta dalla prima in euro 249.678,00, con condanna al
vers,5rnento presso la Cassa Depositi e Prestiti di tale somma o della
differenza rispetto a quanto eventualmente già depositato a titolo di

indennità provvisoria (la sentenza ha anche provveduto alla
liquidazione del compenso dovuto ai componenti del collegio peritale
nominato ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. 08/06/2001, n. 327, Gianni
Guizzardi e Francesco Mascellani);

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-controricorrente –

la Sinteco Holding s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo ha
proposto ricorso per cassazione, affidato ai due motivi che si vanno
ad illustrare;
con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli
artt. 32, comma 1, e 37, comma 1, del cl.P,1:t 08/06/2001, n. 327,

consulente tecnico d’ufficio, privilegiato il criterio sintetico comparativo, inidoneo ad esprimere il valore dell’area secondo canoni
di effettività, facendo riferimento ad un solo termine di paragone,
ossia un atto di compravendita del 04/06/2009, che era non solo
posteriore al decreto di esproprio del 04/03/2009, ma anche
successivo all’adozione del Piano particolareggiato di iniziativa
pubblica della località di Cona del 16/04/2009, che aveva ridotto
sensibilmente l’indice medio del comparto;
con lo stesso motivo si lamenta la ritenuta irrilevanza dell’atto di
conferimento, ad opera della società ricorrente, in un fondo di
investimento immobiliare, di parte dei terreni rimasti in sua proprietà,
nonché delle tabelle del Servizio Tributi del Comune di Ferrare ai fini
ICI;
con il secondo motivo, si lamenta omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia
l’adozione dell’indicato Piano particolareggiato di iniziativa pubblica
della località di Cona del 16/04/2009;
l’Azienda Ospedaliera – Universitaria di Ferrara ha resistito con
controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380bis.1, cod. proc. civ.;
il Guizzardi e il Mascellani non hanno svolto attività difensiva;
Considerato che:

per avere la Corte territoriale, disattendendo le conclusioni del

i due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta
connessione logica, sono ammissibili, in quanto idonei a
rappresentare con chiarezza le ragioni di critica alla decisione
impugnata, ma infondati;
è certamente esatto che, in tema di liquidazione dell’indennità di

fondo può essere effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo,
volto ad individuare il prezzo di mercato dell’immobile attraverso il
confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto
con metodo analitico-ricostruttivo, fondato sull’accertamento del
costo di trasformazione del fondo, non potendosi stabilire tra i due
criteri un rapporto di regola ad eccezione, e restando pertanto
rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima
improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività (v., ad es.,
Cass. 31/03/2016 n. 6243);
tuttavia, la critica rivolta alla concreta opzione del giudice di merito si
traduce in una censura dell’apparato motivazionale della decisione
impugnata;
la sentenza impugnata è stata depositata in data 29/07/2015, con la
conseguenza che viene in questione l’art. 360, comma primo, n. 5,
cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art.
54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con
modificazioni, dalla I. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata nel S.O. n.
171, della Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187), e applicabile, ai
sensi del comma 3 del medesimo art. 54, alle sentenze pubblicate
dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto (al riguardo, va ricordato che, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, della legge di conversione, quest’ultima è

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espropriazione per le aree edificabili, la determinazione del valore del

entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale).
Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ., così come novellato, introduce
nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,

la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,
che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia
carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe
determinato un esito diverso della controversia);
nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n.
6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve
indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,
testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il
“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le
parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di
elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di
un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza
non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U.,
07/04/2014, n. 8053);
come specificamente affermato sempre da questa Corte, nelle
ordinanze 10/02/2015, n. 2498 e 01/07/2015, n. 13448, l’omesso
esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso
esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, primo comma, n.
5, cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza
non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

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relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,

le superiori considerazioni danno conto della non conducenza delle
critiche rivolte alla sentenza impugnata per non avere tenuto
motivatamente conto dell’atto di conferimento, ad opera della società
ricorrente, in un fondo di investimento immobiliare di parte dei
terreni rimasti in sua proprietà, nonché delle tabelle del Servizio

per pura completezza, si osserva che, nella specie, l’esame dei rogiti
del 2006 e del 2007, in relazione a quello del 2009, serve,
nell’economia argomentativa della sentenza impugnata, solo a
documentare il tasso di incremento del valore dell’area, laddove,
come ben avverte la ricorrente, è solo il più recente atto di
compravendita a fondare la valutazione, in ragione dell’epoca e delle
caratteristiche urbanistiche dell’area;
il mero riferimento alla riduzione dell’indice medio del comparto
risultante dal Piano particolareggiato di iniziativa pubblica della
località in cui sono situati il terreno espropriato e quello oggetto del
rogito del 2009 non consente di evidenziare alcun decisivo elemento
di valutazione trascurato dai giudici di merito, giacché il mero dato
dell’edificabilità legale, anche ai fini della determinazione del valore di
mercato, deve tener conto di altri profili per nulla esaminati dal
ricorso, quali l’esaurimento degli indici di fabbricabilità a causa delle
costruzioni già realizzate in zona, delle eventuali cessioni di
potenzialità volumetrica effettuate in favore di aree limitrofe,
dell’ubicazione o dell’avvenuto esaurimento da parte del proprietario
della volumetria disponibile ai fini edificatori;
il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata al
pagamento, in favore della costituita controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, oltre che
dichiarata tenuta, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.
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Tributi del Comune di Ferrare ai fini ICI;

115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012,
al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-

bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.

controricorrente Azienda Ospedaliera – Universitaria di Ferrara delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, in data 23 maggio 2017
Il Presidente
Il Funzionario )tk liziario
Dott.ssa Fbri.::ili 4RONE

)Maria Cristina Giancola

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del

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