Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30487 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 23/11/2018), n.30487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21023-2015 proposto da:

R.S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIALOJA 6, presso lo studio dell’avvocato LUIGI OTTAVI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA DURANTE;

– ricorrente –

contro

N.C., elettivamente domiciliato in ROMA, CHIANA 48,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MARI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARMINE CORIGLIANO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) R.S.G. con atto notificato il 29 luglio 2015 propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti del dott. N.C., avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia, depositata il 20 maggio 2015, comunicata dalla cancelleria il 26 maggio 2015 e notificata dalla controparte il 9 giugno 2015.

2) Con l’ordinanza impugnata è stata respinta l’opposizione T.U. ex art. 170, spese di giustizia, proposta dall’odierna ricorrente avverso il decreto di liquidazione dei compensi al ctu dott. N., in relazione all’incarico avente ad oggetto l’indagine relativa ai “diversi profili di patologia, asseritamente conseguenti ad un sinistro stradale, riguardanti da un lato la distorsione del rachide cervicale, dall’altro la presenza di un particolare disturbo della vista” (pag. 1 e 2 dell’ordinanza impugnata).

L’intimato N. si è costituito con controricorso, eccependo preliminarmente il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di Unipol Assicurazioni S.p.A. e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

La causa è stata avviata a trattazione con rito camerale davanti alla Sesta sezione civile, con proposta di rigetto del ricorso.

3) In via preliminare, il Collegio ritiene che l’integrazione del contraddittorio nei con fronti di Unipol Assicurazioni S.p.A, parte del giudizio principale e del giudizio di opposizione – come si evince dalla pag. 2 del ricorso per cassazione e dal doc. 2 del fascicolo della ricorrente – è superflua. Infatti, in accordo alla giurisprudenza di questa Corte, “il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti” (Cass. 15106/2013; Cass. 23901/2017; Cass. 8422/2018).

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 15106/2013).

4) Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 319 del 1980, art. 4, in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 50, 51, 52, nonchè D.M. 30 maggio 2002, artt. 20 e 21, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Censura il provvedimento impugnato per non aver applicato nella liquidazione dell’onorario del D.M. 30 maggio 2002, art. 21, eventualmente in correlazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, relativi alla consulenza medico-legale. Si duole che sia stato applicato il criterio delle vacazioni di cui alla L. n. 319 del 1980, art. 4, da considerarsi invece criterio residuale.

Il motivo è infondato.

L’ordinanza impugnata, in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte, ha rilevato che il criterio di determinazione dell’onorario in base alle vacazioni, di cui alla L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, può trovare applicazione, in via sussidiaria e residuale, non solo ove manchi una previsione delle tariffe, ma anche laddove non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione della ipotesi tipiche di liquidazione in base al criterio degli onorari fissi o variabili (Cass.17685/2010; 27257/2017).

Questa Corte ha inoltre precisato che la decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale “è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (Cass. 6019/2015).

Orbene, nel caso di specie il Tribunale di Venezia ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di applicare il criterio a vacazione e non il parametro di cui all’art. 21 della tariffa compensi Ctu. Ha evidenziato la peculiarità delle concrete modalità di espletamento della consulenza nel caso di specie e la sua complessità, spiegando che la stessa non poteva ritenersi riconducibile ad una consulenza medico-legale in senso stretto.

Il giudice, dopo aver ricostruito il quadro normativo, ha infatti spiegato che si era in presenza di un accertamento di natura complessa, non riconducibile quindi con nettezza al parametro invocato in ricorso. Ha osservato anche che l’applicazione della tariffa era del tutto inadeguata “al costo della vita e alla natura della prestazione di carattere medico-scientifico offerta dal consulente” (pag. 1 ordinanza); che nel caso in esame l’indagine peritale aveva richiesto anche l’assistenza di un ausiliario; che l’attività del consulente era stata effettuata in tempi celeri ed in modo accurato (pag. 2 ordinanza).

Tali particolari modalità di svolgimento dell’incarico implicano che esso, come argomentato con motivazione logica, coerente ed adeguata nel provvedimento impugnato, non appare strettamente riconducibile alla ipotesi tipica di liquidazione di cui al D.M. 30 maggio 2002, art. 21, riguardante “accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona”, traducendosi in una indagine assai più ampia e complessa, che abbraccia l’esame di un particolare disturbo della vista, al fine della valutazione delle conseguenze del sinistro.

Il ricorso va dunque respinto.

Le spese sono liquidate come da dispositivo a carico del ricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte soccombente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 1.000,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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