Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30487 del 19/12/2017


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 30487 Anno 2017
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: NAPPI ANIELLO

SENTENZA
(Th

sul ricorso proposto da
Fallimento Flora ambiente srl, domiciliato in Roma, via G.Vico 1, presso l’avv.
Roberto Ranucci, rappresentato e difeso dall’zitvv. rpof. Francesco Fimmanò, come da
mandato a margine del ricorso
– ricorrente Contro
Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta, in liquidazione, domiciliato in Roma, via Antonio Bertoloni 44/46, presso lo studio legale Sutti, rappresentato e difeso dall’avv. Fausto Porcù, come da mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale
– controricorrente e ricorrente incidentale Coni ro
Fallimento Egeaservice spa

Data pubblicazione: 19/12/2017

- intimato Contro

Comune di Bellona
– intimato avverso
la sentenza n. 4446/2013 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 19 dicembre

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi
udito il difensore del ricorrente principale, avv. Luca Caravella per delega
Udite le conclusioni del P.M., dr. Pierfelice Pratis, che ha chiesto kil rigetto di entrambi i ricorsi

FATTI DI CAUSA
Il Fallimento Flora ambiente srl impugna per cassazione la sentenza della Corte
d’appello di Napoli che ribadì l’accoglimento della domanda proposta dalla società in
bonis nei confronti della Egeaservice spa. successivamente dichiarata fallita, per il pagamento della somma di €. 3.216.000,76 dovuta per forniture di servizi, ma in parziale
riforma della decisione di primo grado respinse la medesima domanda proposta nei confronti del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta, succeduto al
Consorzio Ce\Egea spa, chiamato in causa.
I giudici d’appello, disattesa l’eccezione di nullità della citazione a giudizio del
Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta, che aveva lamentato il
mancato rispetto dei termini a comparire, ritennero che il Consorzio Ce\Egea spa, condannato quale unico socio illimitatamente responsabile della Egeaservice spa. per averne acquisito l’intero capitale sociale, aveva in realtà concluso tale operazione solo 1″ l
giugno 2005. successivamente quindi agli atti del 27 e del 30 maggio 2005 con i quali la
Egeaservice spa aveva riconosciuto i propri debiti per forniture ricevute negli anni precedenti, sicché non poteva essere chiamato a rispondere di obbligazioni sorte prima
dell’acquisizione della posizione di socio unico.
Il ricorso del Fallimento Flora ambiente srl è articolato su tre motivi
d’impugnazione, cui resiste con controricorso il Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta, proponendo altresì ricorso incidentale.

2013

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Occorre esaminare innanzitutto il ricorso incidentale del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta, che pone la questione pregiudiziale di validità
della sua chiamata in causa, deducendo che non è vincolante la fissazione da parte del
giudice ex art. 270 c.p.c. di un’udienza inidonea a garantire i prescritti termini di comparizione, il cui mancato rispetto è dunque causa di nullità della citazione.

proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni
preliminari di merito o pregiudiziali di rito (quale, nella specie, improponibilità dell’appello, comunque rigettato, in relazione all’intervenuta rinuncia preventiva all’impugnazione, disattesa nella sentenza gravata sul presupposto della nullità di detta rinuncia) ha
natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita
da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in
presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del
ricorso principale» (Cass., sez. un., 25 marzo 2013, n. 7381, m. 625558, Cass., sez. I, 6
marzo 2015, n. 4619, m. 634674). Tuttavia nel caso in esame il ricorso è dichiaratamente inteso al superamento di una giurisprudenza di legittimità pluridecennale. Sicché appare opportuno esaminarlo, in funzione del ruolo di questa corte, benché si debba pervenire alla dichiarazione della sua inammissibilità, perché non vi vengono addotte ragioni a tal dichiarato fine idonee; né vi viene precisato per quali ragioni il termine di 35
giorni concessogli per la comparizione sia stato insufficiente alla predisposizione delle
difese del ricorrente.
Secondo una risalente giurisprudenza di questa corte, in realtà, «il giudice, nel fissare il termine o per l’integrazione del contraddittorio o per la chiamata di un terzo su istanza di parte, ben può, anche con motivazione implicita, abbreviare il termine per
comparire» (Cass., sez. III, 4 novembre 1977, n. 4699, Cass., sez. I. 22 dicembre 1964.
n. 2969); sicché, «nel caso di chiamata in causa di un terzo, su ordine o autorizzazione
del giudice, la circostanza che l’udienza per la comparizione di detto terzo venga fissata
ad una data implicante assegnazione di un termine inferiore a quello stabilito dall’art.
163 bis primo comma c.p.c. non spiega effetti invalidanti, sempreché detto termine di

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Vero è infatti che, secondo la giurisprudenza di questa corte. «il ricorso incidentale

comparizione risulti congruo» (Cass., sez. I. 18 luglio 1986, n. 4629. Cass., sez. I, 21
aprile 1997, n. 3413).
Nel caso in esame i giudici del merito, che a questa giurisprudenza si sono richiamati, hanno ritenuto congruo il termine di comparizione concesso al Consorzio unico di
bacino delle province di Napoli e Caserta, che non ha opposto specifiche censure a tale
giudizio di congruità.

decisione d’appello, in quanto fondata su nuove deduzioni e produzioni documentali
dell’appellante Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta, rimasto
contumace in primo grado.
In particolare, con il primo motivo il ricorrente lamenta che i giudici d’appello abbiano erroneamente rigettato la domanda proposta nei confronti del Consorzio unico di
bacino delle province di Napoli e Caserta, perché, in violazione dell’art. 345 c.p.c., hanno ammesso e accolto la nuova eccezione proposta dal chiamato in causa con la deduzione di avere acquisito la totalità delle azioni della Egeaservice spa in epoca successiva
al sorgere dei debiti controversi.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la decisione della corte d’appello si
è illegittimamente fondata su un documento, attestante la data di acquisizione della partecipazione totalitaria nella Egeaservice spa, inammissibilmente prodotto ex novo in secondo grado dall’appellante Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta.
I due motivi sono entrambi infondati.
L’art. 2325 comma 2 c.c., come già il previgente art. 2362 c.c., prevede che «in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente». Sicché fatto
costitutivo della responsabilità illimitata del socio unico è che le obbligazioni di cui il
socio è chiamato a rispondere siano sorte nel periodo in cui egli aveva acquisito la partecipazione totalitaria nella società; con l’ulteriore ovvia conseguenza che questo fatto
va provato da chi agisce nei confronti del socio.
Ciò posto, secondo la giurisprudenza di questa corte «la mancanza degli elementi
costitutivi del diritto azionato è deducibile o rilevabile d’ufficio in ogni stato o grado del
giudizio» (Cass., sez. L, 24 dicembre 1999. n. 14535, Cass., sez. L, 27 settembre 2002,

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2. I primi due motivi del ricorso principale pongono in discussione la ritualità della

n. 14035, Cass., sez. I, 20 ottobre 2015. n. 21272); sicché la deduzione di difetto di un
fatto costitutivo della domanda non costituisce eccezione ma mera difesa (Cass., sez. III,
19 novembre 2015. n. 23657).
Nel caso in esame era dunque rilevabile d’ufficio il fatto che il debito controverso
fosse sorto prima dell’assunzione della responsabilità illimitata da parte del Consorzio
Ce\Egea spa; e la sua negazione da parte del convenuto costituiva mera difesa e non ec-

Quanto alla prova documentale dell’infondatezza della domanda, che il ricorrente
sostiene prodotta solo in appello e non risultante già ex actis, può anche in questa sede
essere considerata indispensabile, perché certamente tale «da determinare un positivo
accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado» (Cass. sez. L, 20
giugno 2006, n. 14133. Cass., sez. I, 17 giugno 2009, n. 14098). Infatti, secondo la prevalente giurisprudenza di questa corte, «il giudizio di indispensabilità della prova nuova
in appello, previsto dall’art. 345, comma 3. c.p.c. (fino alla riforma apportata dalla I. n.
134 del 2012, qui inapplicabile “ratione temporis”) con riferimento al rito di cognizione
ordinaria e dall’art. 437, comma 2, c.p.c. per il processo del lavoro, non attiene al merito
della decisione, ma al rito, atteso che la corrispondente questione rileva ai fini dell’accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all’ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte; ne consegue che, quando venga dedotta, in
sede di legittimità, l’erroneità dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilità
di una prova documentale in appello, la Colte di cassazione, chiamata ad accertare un
“error in procedendo” è giudice anche del fatto, ed è quindi tenuta a stabilire essa stessa
se si trattasse di prova indispensabile» (Cass.. sez. I. 25 gennaio 2016. n. 1277).
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che la qualità del Consorzio Ce\Egea spa
di unico socio della Egeaservice spa esistesse già prima dell’ 1″ l giugno 2005. Ma si
tratta di motivo che tende inammissibilmente a un riesame del giudizio di fatto.
4. La parziale reciproca soccombenza di entrambi i ricorrenti giustifica l’integrale
compensazione delle spese di questo grado del giudizio.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Compensa integralmente le spese processuali.

cezione (Cass.. sez. III, 25 novembre 2014, n. 24991).

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,
comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Roma, 8 febbraio 2017

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