Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30486 del 23/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 23/11/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 23/11/2018), n.30486
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul procedimento n. 5206-2018 registrato a seguito di istanza
dell’avv. Massimo Esposito per la correzione della sentenza n.
13620/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il
30/05/2017 resa nel procedimento n. 26457/2012 tra:
P.L., rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE SANDULLI,
FERDINANDO PINTO, GIULIO RENDITISO;
– ricorrente –
contro
C.L., C.D., C.M., C.R.,
difesi dall’avv. Massimo Esposito;
e
P.A., rappresentato e difeso dall’avv. Susanna Maria Grazia
Denaro;
e
P.G., P.R., P.N., P.D.;
– intimati –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Vista l’istanza depositata dall’avv. Massimo Esposito, quale difensore di C.L., C.M., C.D., C.R., con cui chiede che si proceda a correzione materiale della sentenza n. 13620 del 2017, emessa il 13.10.2016 e pubblicata il 30.5.2017, resa nel procedimento svoltosi davanti a questa Corte e recante il n. 26457/2012;
2) Rilevato che l’istanza sollecita i poteri d’ufficio attribuiti alla Corte dell’art. 391-bis c.p.c., comma 1, come sostituito dall’art. 1 bis, comma 1, lett. L), n. 1), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197;
3) Premesso che è stata depositata in cancelleria la proposta ex art. 380-bis c.p.c. di accoglimento dell’istanza, comunicata telematicamente anche al ricorrente nel procedimento n. 26457/2012, unico contraddittore dell’odierno istante in quanto condannato alla refusione delle spese di lite in favore di parte C.; che P.L., ricorrente nel procedimento 26547/12, non ha svolto difese;
4) Considerato che il difensore di parte C. lamenta che nel dispositivo della sentenza 13620/17 risulta omessa la disposizione di distrazione delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate a carico del P. e a favore dei resistenti suoi assistiti, sebbene egli si sia dichiarato antistatario;
5) rilevato che l’istanza di distrazione delle spese risultava formulata dall’avv. Massimo Esposito nella parte conclusiva della memoria datata 27 settembre 2016, depositata in vista dell’udienza del 13 ottobre 2016 in cui è stato discusso il ricorso n. 26547/12;
6) il Collegio, rilevata l’omissione del conseguente provvedimento, nonostante la liquidazione delle spese in favore dei resistenti C., ritiene, come da giurisprudenza costante (Cass. n. 12437 del 17/05/2017; 3566/15; 16037/2010), che possa e debba essere disposta la correzione della sentenza sopraindicata, nel senso che nel dispositivo, dopo le parole “altrettanto in favore dei resistenti C.”, siano inserite le parole “con distrazione, a favore del loro procuratore costituito Avv. Massimo Esposito, dichiaratosi antistatario”.
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione della sentenza 13620/17 di questa Corte, da effettuare aggiungendo, nel dispositivo, dopo le parole “altrettanto in favore dei resistenti C.” le parole “con distrazione, a favore del loro procuratore costituito Avv. Massimo Esposito, dichiaratosi antistatario”.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 24 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018