Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30485 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 21/11/2019), n.30485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 11186-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BFCCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

N.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 956/2017 della CORTE D’APPELLO di Ml’,SSINA,

depositata il 13/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Patti, ha condannato l’Inps a corrispondere a N.G. la pensione di inabilità civile, comprensiva di interessi, a far data dal 1 gennaio 2015 alla quale la CTU ha fatto risalire lo stato di totale inabilità della richiedente;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo; N.G. rimane intimata;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Inps deduce “Violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 19, in relazione al D.Lgs. n. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8”; contesta che alla data in cui il giudice del merito aveva riconosciuto il trattamento pensionistico, la richiedente aveva già superato i 65 anni, e dunque, era priva del requisito anagrafico per poter beneficiare dello stesso, potendo, semmai, godere del diverso istituto della pensione sociale;

il motivo è fondato;

con una decisione resa in un’ipotesi sovrapponibile (Cass. n. 8544 del 2018) questa Corte ha espresso un orientamento con cui, ricostruendo la normativa vigente (D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8) in materia di requisiti per ottenere la pensione d’inabilità di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, e successive modificazioni, ha confermato che il beneficio di legge è concesso ai mutilati ed invalidi civili che abbiano un’età compresa tra il 18 e il 65 anno;

atteso che la sentenza impugnata ha riconosciuto a N.G. il diritto alla pensione di inabilità in epoca successiva al compimento del 65 anno, va affermato, dando continuità alla giurisprudenza di questa Corte, che il giudice dell’appello ha disatteso le sopra richiamate disposizioni normative;

in definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, mediante il rigetto della domanda originaria; le spese, come liquidate in disposito, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria. Condanna N.G. al rimborso delle spese processuali in favore dell’Inps, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 1800 per ciascun grado del giudizio di merito a titolo di compensi professionali; per il giudizio di legittimità in Euro 200 per esborsi, e in Euro 2000 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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