Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30484 del 19/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2017, (ud. 16/11/2017, dep.19/12/2017),  n. 30484

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

S.L.R. proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi riconosciuti alla stessa, quale difensore d’ufficio, nell’ambito del procedimento penale n. 688/2010 e 1711/2011, dell’imputato D.S.A., lamentando il mancato riconoscimento anche dei compensi maturati per il recupero delle spese professionali.

Il Tribunale di Pisa con l’ordinanza dell’11 settembre 2016 accoglieva il ricorso e per l’effetto liquidava anche i compensi correlati a tale attività, quantificati nell’importo di Euro 675,00, in aggiunta a quanto già liquidato per la difesa d’ufficio.

A tal fine l’ordinanza rilevava che occorreva seguire la più recente giurisprudenza dell’Ufficio che, adeguandosi a quella di legittimità, aveva reputato che al difensore di ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario, vada riconosciuto il diritto al rimborso delle relative spese ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, in quanto l’attività recuperatoria costituisce un presupposto della liquidazione in surrogazione.

La stessa obbligatorietà del procedimento recuperatorio per la liquidazione dei compensi ai sensi degli artt. 82 e 116 del menzionato D.P.R., impone di ritenere che anche i costi sostenuti a tal fine debbano ricadere sull’erario.

Non erano invece convincenti gli argomenti addotti dalla contraria opinione giurisprudenziale, in quanto trascuravano il carattere peculiare della difesa d’ufficio che costituisce un corollario del dritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e che non può essere privato di efficacia impedendo al difensore di ufficio di poter recuperare i costi per l’attività profusa per il recupero del credito.

Nè appariva richiamabile l’argomento per il quale il difensore svolgerebbe in proprio tale attività, posto che anche il difensore che difende se stesso ha diritto ad essere compensato, ben potendosi ammettere che il difensore possa avvalersi del patrocinio di altro legale per l’attività di recupero. Nemmeno era invocabile il rischio legato all’insolvenza del cliente, posto che tale ragionamento appare suscettibile di sviluppo nel caso di difensore di fiducia, ove è lo stesso difensore che può valutare a monte se accettare la difesa di un soggetto potenzialmente insolvente, ma non anche in relazione al difensore d’ufficio che non può immotivatamente rinunziare all’incarico.

Infine, lo stesso art. 32 disp. att. c.p.p., nel prevedere l’esenzione da bolli, imposte e spese per le procedure di recupero, deve esser letto quale complemento del principio del rimborso di tutte le spese sostenute per il recupero, essendosi a monte escluso che debbano essere anticipate delle spese che comunque alla fine verrebbero rimborsate.

Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso il Ministero della Giustizia sulla base di un solo motivo.

L’intimata resiste con controricorso.

Il motivo proposto denunzia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, ritenendo di non condividere la lettura della norma quale compiuta dal giudice di merito, facendo a tal fine richiamo ad una non recente giurisprudenza di merito e di legittimità che aveva infatti escluso la rimborsabilità delle spese qui in esame.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia manifestamente infondato, avendo il Tribunale puntualmente evidenziato i vari argomenti che, alla luce della progressiva evoluzione giurisprudenziale, hanno portato questa Corte a propendere per la tesi della rimborsabilità dei costi sostenuti per il recupero da parte del difensore d’ufficio.

Trattasi di approdo al quale è giunta la più recente giurisprudenza di questa Corte che, partendo dall’indirizzo maggioritario nella giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di Cassazione, secondo cui il difensore d’ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 (Cass. pen., sez. 4, n. 27473 del 2009; Cass. pen., sez. 4, n. 1630 del 2007; Cass. pen., sez. 4, n. 26460 del 2007; Cass. pen., sez. 4, n. 36921 del 2007; Cass. pen., sez. 4, 37406 del 2007), ha ritenuto di dovergli dare continuità, in quanto appare coerente con la lettera dell’art. 116 citato, il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d’ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all’infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione (cfr. Cass. n. 27854/2011; Cass. n. 24104/2011; Cass. n. 15394/2012).

Il ricorso in esame non risulta in grado di apportare elementi di novità tali da indurre a rimeditare il suesposto orientamento, al quale risulta essersi conformato il giudice di merito, sicchè il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Tuttavia, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2017

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