Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30483 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30483 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 22506-2016 proposto da:
D’ALESSANDRO MARIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA FREZZA 59, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI ACTIS, che lo rappresenta e difende giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente contro

LAURITANO DOMENICO GERARDO, LAURITANO FEDERICO,
LAURITANO MADDALENA AMELIA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA MONTELLO 20, presso lo studio dell’avvocato
FLORANGELA MARANO, rappresentati e difesi dall’avvocato
ALFONSO MANDARA in virtù di procura in calce al
controricorso;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 19/12/2017

nonchè contro
LAURITANO MADDALENA AMELIA, LAURITANO DOMENICO
GERARDO;

intimati

avverso la sentenza n. 2423/2016 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Letta la memoria depositata dal ricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
D’Alessandro Mariano evocava in giudizio dinanzi al Tribunale
di Torre Annunziata, Lauritano Federico, Lauritano Maddalena
Amelia, Lauritano Domenico Gerardo, deducendo di essere
nipote ex fratre di D’Alessandro Teresa Adelina, la quale era
stata dichiarata interdetta con sentenza del 18/01/2008,
chiedendo pronunciarsi l’annullamento delle donazioni
effettuate in data 23/3/2004 e 17/4/2004 in favore dei
convenuti, in quanto effettuate in condizione di incapacità
naturale.
Nella resistenza dei convenuti che eccepivano il difetto di
legittimazione attiva dell’attore, non essendo questi né donante
né erede della donante, nel merito sostenevano che le
donazioni erano invece perfettamente valide.
Il Tribunale con la sentenza del 29/6/2010 dichiarava il difetto
di legittimazione attiva del D’Alessandro, compensando le
spese di lite.
La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 2423 del 16
giugno 2016 rigettava il gravame dell’attore.
A tal fine rilevava che non poteva accedersi alla richiesta degli
appellati di dichiarare la cessazione della materia del
contendere in conseguenza del fatto che con testamento
Ric. 2016 n. 22506 sez. M2 – ud. 16-11-2017 -2-

NAPOLI, depositata il 16/06/2016;

pubblico pubblicato in data 20/1/2016 erano stati istituiti eredi
universali Lauritano Fulvio e Federico, con la revoca di ogni
precedente disposizione testamentaria, trattandosi di
documento tardivamente prodotto solo unitamente alla
memoria di replica in appello.

legittimato a far valere l’annullamento delle donazioni, atteso
che era imminente la maturazione della prescrizione dell’azione
di annullamento e che la donante, dichiarata interdetta in data
18/11/2008, aveva ottenuto la nomina del tutore provvisorio
solo in data 7/10/2009.
Secondo il Collegio l’attore, nella qualità di protutore non era
legittimato a far valere l’annullamento delle donazioni,
dovendosi escludere la ricorrenza di un conflitto di interesse del
tutore, sol perché è coniuge di uno dei donatari. Inoltre non
poteva avere rilievo la produzione del testamento in grado di
appello, con il quale la donante aveva nominato il D’Alessandro
quale suo erede, in quanto documento non indispensabile ex
art. 345 c.p.c.
Invero, anche laddove si ritenga che con tale testamento
sussista la legittimazione dell’appellante ad agire (essendo
nelle more del giudizio deceduta la donante), in ogni caso la
domanda è priva di fondamento, mancando la prova
dell’asserita incapacità naturale della disponente.
Il quadro istruttorio fornito dall’attore si esaurisce in una prova
presuntiva ed i vari capitoli di prova testimoniale che però
mirano esclusivamente a dare contezza dell’evolversi dei
rapporti personali tra la donante ed i donatari, non offrono
alcun elemento di convincimento circa le capacità intellettive e
volitive della donante alla data degli atti impugnati.

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Passando all’appello, il D’Alessandro aveva dedotto di essere

Inoltre la circostanza che nel luglio del 2007 è stata richiesta
l’interdizione della donante, poi dichiarata nel 2008, non
consente di inferire alcunché circa le sue condizioni psichiche
alla data delle donazioni risalenti alla primavera del 2004,
atteso anche che la CTU espletata nel processo di interdizione

dicembre del 2006.
Al contrario la documentazione prodotta dagli appellati dà
contezza degli atti posti in essere dalla donante in epoca coeva
alle donazioni, come peraltro attestato da un certificato medico
del 20 gennaio 2004, risultando quindi superfluo
l’espletamento di una CTU che avrebbe solo portata
esplorativa.
Infine, poiché era stata ritenuta l’inutilizzabilità del testamento
prodotto dagli appellati, non ricorrevano le condizioni per
sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della
definizione della causa nella quale il testamento de quo era
stato impugnato dallo stesso attore.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso
D’Alessandro Mariano sulla base di quattro motivi.
Lauritano Federico, Lauritano Maddalena Amelia, Lauritano
Domenico Gerardo hanno resistito con controricorso.
Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 775 e 428 c.c., in relazione all’art. 100
e 345 co. 3 c.p.c., avendo la Corte d’Appello escluso la
legittimazione del ricorrente quale erede testamentario della
donante ritenendo inammissibile la produzione, quale nuovo
documento del testamento olografo con il quale la donante lo
istituiva erede universale, denunziandosi altresì, in relazione
alla medesima statuizione, la motivazione contraddittoria,
illogica ed apparente.

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attestava un decadimento cerebrale certificato solo dal mese di

Il motivo non può trovare accoglimento, non avendo parte
ricorrente colto l’effettiva ratio decidendi della sentenza
impugnata.
Ed, invero, sebbene si sia fatto riferimento alla valutazione di
tardività della produzione documentale de qua, che

successivo decesso della donante in corso di causa, la
legittimazione ad agire del D’Alessandro che era stata invece
negata dal Tribunale, la Corte di merito ha in realtà ritenuto
che la domanda proposta non potesse trovare accoglimento nel
merito, attesa la sua infondatezza (sulla quale si profonde la
maggior parte della sentenza), traendo quindi da tale
infondatezza nel merito il corollario della non indispensabilità
della produzione de qua.
A tal fine reputa il Collegio che la sentenza impugnata debba
essere confermata in parte qua, previa correzione della
motivazione, nel senso che debba emendarsi l’inversione logica
presente nel ragionamento della Corte distrettuale, che ha
tratto dalla infondatezza nel merito – merito suscettibile di
essere esaminato solo una volta ravvisata la legittimazione ad
agire dell’appellante – il connotato della non indispensabilità
della produzione documentale.
A tal fine va osservato che la nozione di indispensabilità di cui
all’art. 345 c.p.c., nella formulazione applicabile alla fattispecie
in esame ratione temporis, è stata di recente precisata dalle
Sezioni Unite di questa Corte che nella sentenza n.
10790/2017, hanno affermato che costituisce prova nuova
indispensabile quella di per sé idonea ad eliminare ogni
possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla
pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza
lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era

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obiettivamente mirava a confortare, alla luce anche del

rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a
prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per
propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni
istruttorie del primo grado.
Atteso che nel caso in esame la sentenza impugnata è di fatto

sua fondatezza nel merito, ed essendo il merito suscettibile di
disamina, come detto, solo una volta riscontrata la
legittimazione ad agire del D’Alessandro, ad onta di quanto
affermato in punto di non indispensabilità del testamento
prodotto, nella realtà la Corte di Appello ha di fatto tenuto
conto del documento che dava dimostrazione della qualità di
erede, oggetto della produzione documentale avvenuta in
appello, ritenendo che in ogni caso la pretesa azionata non
potesse trovare accoglimento, per l’assenza di prova della
incapacità naturale della donante.
Il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione
dell’art. 775 c.c. in relazione all’art. 428 c.c. ed agli artt. 2729
e 2697 c.c., e degli artt. 112, 244, 115 e 116 c.p.c., per avere
i giudici di merito ritenuto carente la prova dell’incapacità
naturale della donante e l’inidoneità delle richieste istruttorie
testimoniali avanzate dal ricorrente, nonché la motivazione
contraddittoria, illogica ed apparente ex art. 360 co. 1 n. 5
c.p.c..
Il terzo motivo denunzia invece la violazione e falsa
applicazione degli artt. 775 e 428 c.c. e degli artt. 112, 116,
191 c.p.c. anche in ordine agli artt. 2699 e 2700 c.c. laddove
la sentenza ha escluso l’ammissione della consulenza medico
legale, attribuendo rilevanza ad un certificato medico di parte
del 20/1/2004, nonché la motivazione contradittoria, illogica ed
apparente.

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pervenuta al rigetto della domanda, previa valutazione della

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati
per la loro connessione, sono del pari infondati, e vanno
disattesi.
Nella sostanza essi si risolvono in un’inammissibile richiesta di
sollecitare una rivalutazione del merito, proponendo quindi

istruttori richiesti.
Ed, infatti, va ribadito che la violazione dell’art. 2697 c.c. si
configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio
fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè
attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che
ne era onerata secondo le regole di scomposizione della
fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed
eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma
dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia
posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle
parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione
della norma; il che significa che per realizzare la violazione
deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la
regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla
osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando
sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece
di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un
potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo
restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la
possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115
c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera
circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle
parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune
piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal
paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla

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censure di fatto, in ordine al corretto apprezzamento dei mezzi

”valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U.
n. 16598/2016).
Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la
deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ove si alleghi

risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa
indicazione normativa – secondo il suo “prudente
apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso
valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una
differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di
prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una
specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di
valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,
mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male
esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la
censura è consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,
c.p.c., conseguendone l’inammissibilità della doglianza che sia
stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai
sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. (Sez. L, Sentenza n. 13960
del 19/06/2014; n. 26965 del 2007).
Orbene una volta poste tali premesse, si rileva che la sentenza
gravata, con ampie ed argomentate considerazioni, ha dato
giustificazione delle ragioni per le quali il quadro istruttorio
delineato dal ricorrente non appariva in ogni caso idoneo a
comprovare la incapacità naturale della donante all’epoca delle
donazioni.
Da un lato i capitoli di prova testimoniale attestavano
unicamente l’esistenza di dissidi con i donatari, i quali appaiono
in realtà idonei a comprovare che sino a pochi mesi prima delle

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che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una

donazioni la donante fosse perfettamente cosciente ed in grado
anche di apprezzare la rilevanza della condotta dei congiunti.
Ancora si fa riferimento alla rilevanza probatoria di documenti
prodotti dagli appellati, che attesterebbero il compimento di
atti posti in essere dalla donante nel periodo di riferimento (cfr.

impugnata), sui quali il mezzo di gravame omette di esporre le
sue contestazioni
Dall’altro ha evidenziato che era l’attore onerato della prova
dell’incapacità di intendere e di volere alla data delle donazioni,
prova che ha ritenuto non essere stata assolta, sia per la già
ravvisata inidoneità della prova testimoniale articolata, sia per
il fatto che la stessa consulenza esperita nel corso del
procedimento di interdizione della D’Alessandro attestava che il
processo di deterioramento cerebrale era stato verificato solo
nel dicembre del 2006, e che anzi vi era un certificato del
gennaio 2004 che invece attestava la capacità psichica della
disponente.
Trattasi di valutazioni tipicamente in fatto che esulano da
quelle suscettibili di poter essere censurate in sede di
legittimità, e soprattutto alla luce dell’inapplicabilità della
vecchia formula dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (alla quale peraltro fa
indebitamente richiamo nel proprio mezzo di gravame il
ricorrente) atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata
in epoca successiva all’entrata in vigore della novella del 2012.
I motivi vanno quindi disattesi.
Il quarto motivo, infine, lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione agli artt. 112 e
116 c.p.c., per avere la Corte d’Appello negato la sospensione
del processo per pregiudizialità, rispetto al diverso giudizio nel
quale era stato impugnato il testamento invocato dagli

Ric. 2016 n. 22506 sez. M2 – ud. 16-11-2017 -9-

ultimi tre righi della penultima pagina della sentenza

appellati e ritenuto inutilizzabile, in quanto tardivamente
prodotto.
In relazione alla medesima statuizione si deduce l’esistenza di
una motivazione, contraddittoria, apparente ed illogica.
Ed, invero, ribadita l’impossibilità di denunziare il vizio

360 co. 1 n. 5 c.p.c., il motivo non si confronta con l’effettivo
contenuto della sentenza impugnata.
Ed, invero, facendo richiamo a quanto sopra esposto in
occasione della disamina del primo motivo di ricorso, va
rilevato che la decisione impugnata è pervenuta al rigetto nel
merito della pretesa attorea, sostanzialmente ritenendo
sussistente la sua legittimazione ad agire in quanto erede della
donante, e negando efficacia probatoria al diverso testamento
che invece avrebbe istituito come eredi universali uno dei
controricorrenti e Lauritano Fulvio.
Ne deriva che poiché l’eventuale esito favorevole al ricorrente
del diverso giudizio intentato per la nullità del testamento che
beneficia i Lauritano, determinerebbe la situazione che è stata
poi in concreto valutata come rilevante ai fini della decisione
dalla Corte d’Appello, e cioè il possesso della qualità di erede
della donante in capo al ricorrente, pervenendosi comunque al
rigetto della domanda di annullamento delle donazioni, alcun
concreto pregiudizio risulta essere stato subito dal
D’Alessandro dalla mancata adozione del provvedimento di
sospensione, sicchè anche tale motivo deve reputarsi privo di
fondamento.
Il ricorso deve quindi essere rigettato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.

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motivazionale sulla scorta della vecchia formulazione dell’art.

Nulla per le spese per gli intimati che non hanno svolto attività
difensiva.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare
atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013),
che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle
spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi C
5.200,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari
al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,
inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del
contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma
dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 novembre 2017
Il Presidente

2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio

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