Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30482 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. II, 21/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 21/11/2019), n.30482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28096/2016 proposto da:

B.S., rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA RITA

MOSCIONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 909/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 12/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.S. ed altri sette ricorrenti,tutti appartenenti alle Forze Armate, ebbero a proporre istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata di procedimento avanti la Giustizia amministrativa – Tar Lazio – avente ad oggetto la perequazione del loro stipendio a quello riconosciuto agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri.

La Corte d’Appello di Perugia, Collegio avanti al quale era stato riassunto il giudizio originariamente instaurato avanti la Corte capitolina, ebbe ad accogliere per quanto di ragione il ricorso e liquidare a titolo di indennizzo l’importo di Euro 583,33 per ciascun ricorrente oltre alle spese del procedimento.

Rilevava la Corte umbra come l’eccessiva durata del procedimento andava limitata al periodo antecedente alla pronunzia della sentenza della Corte costituzionale, che ebbe a ritenere legittima la differenziazione stipendiale tra gli appartenenti alle Forze Armate ed i Carabinieri.

Il solo B.S. ha proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo.

Il Ministero delle Finanze, regolarmente evocato, ha depositato sola nota di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal B. s’appalesa siccome infondato e va rigettato.

Con l’unico articolato mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 ed art. 6 CEDU, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Osserva il ricorrente come la Corte umbra ha ritenuto rilevante la probabile infondatezza del procedimento presupposto al fine di ritenere non più sussistente il patema d’animo circa la soluzione della lite, che è l’oggetto proprio del ristoro, ben dopo l’avvio della lite con l’intervento della Corte costituzionale.

La questione agitata con il ricorso ha già trovata soluzione con l’insegnamento desumibile dagli arresti n. 11828/15 e n. 24743/16 di questa Corte,che si intende ribadire.

Difatti,anche nel caso di specie,la pretesa azionata nel giudizio avanti la Giustizia amministrativa presupposto era fondata su questione di legittimità costituzionale di una norma, sicchè la soluzione di rigetto della prospettata illegittimità della norma contestata dal B., adottata dalla Corte costituzionale al riguardo con sentenza n. 296/00,definiva la questione e faceva venir meno anche il correlato patema d’animo oggetto proprio della liquidazione ex lege Pinto.

Dunque rettamente la Corte perugina ha ravvisato il certo venir meno del presupposto fattuale, determinante il diritto all’indennizzo, con la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, così rispettando il principio che, comunque,anche la lite infondata dà diritto all’indennizzo per il patema d’animo sofferto nelle more della decisione circa la lite incoata.

La mancata costituzione dell’Amministrazione della Giustizia comporta che nulla sia da provvedere circa le spese di questa lite di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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