Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30481 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. I, 23/11/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14044/2017 proposto da:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.M.M., (alias R.M.M.), elettivamente

domiciliato in Roma, Via Etruria n. 44, presso lo studio

dell’avvocato Pensiero Anna, rappresentato e difeso dall’avvocato

Cavicchi Edoardo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 868/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

pubblicata il 18/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/10/2018 dal Pres. Dott. SCHIRO’ STEFANO.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

a) considerato che il Ministero dell’Interno ha proposto nei confronti di R.M.M. (alias R.M.M.) ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 868/2017 in data 18 aprile 2017, con la quale è stato parzialmente accolto l’appello del suddetto R.M.M. (alias R.M.M.) contro l’ordinanza del Tribunale di Brescia del 28 aprile 2016, che aveva rigettato le domande dal medesimo proposte di riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria, e riconosciuto all’appellante il diritto all’ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

b) rilevato che l’intimato ha resistito con controricorso e che il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte;

c) ritenuto che il Ministero ricorrente, denunciando violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si duole che la Corte di merito abbia riconosciuto al richiedente il diritto al rilascio di una permesso di soggiorno per motivi umanitari “solo in ragione del fatto che il richiedente ha – nelle more del processo – ottenuto un lavoro e dunque a suo dire sarebbe inserito nel contesto sociale”, ma senza che sussistessero seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, rappresentati da situazioni vulnerabili non rientranti nelle misure tipiche, ma caratterizzate da un’esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori ecc.) e senza tener conto che l’indipendenza economica era stata raggiunta dallo straniero nella pendenza del giudizio sull’ammissibilità della protezione sussidiaria, a lui comunque non spettante come riconosciuto dalla Corte di appello stessa;

d) rilevato d’ufficio che la normativa prevista dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 – entrato in vigore dal successivo 5 ottobre ed avente ad oggetto, tra l’altro, disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, con particolare riguardo a “disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonchè in materia di protezione internazionale e di immigrazione” – potrebbe assumere rilevanza in ordine alla decisione sul ricorso in esame, con riferimento sia all’oggetto della domanda di protezione, che ai fatti dedotti in giudizio, che, infine, al motivo di diritto posto a fondamento dell’impugnazione;

e) osservato che sulla questione di cui al precedente punto d) non si è sviluppato alcun contraddittorio tra le parti e che pertanto appare opportuno, ai sensi del disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 4, assegnare al Pubblico ministero, al ricorrente e al controricorrente un termine, da determinarsi in gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione rilevata al suddetto punto d), con contestuale rinvio a nuovo ruolo della trattazione del presente ricorso.

P.Q.M.

assegna al Pubblico ministero, al ricorrente e al controricorrente il termine di gg. 60, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione rilevata al punto d) della motivazione e rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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