Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30481 del 21/11/2019
Cassazione civile sez. II, 21/11/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 21/11/2019), n.30481
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15209/2015 proposto da:
BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO
SIVIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato FELICE TORZINI;
– ricorrente –
contro
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO
18, presso lo studio dell’avvocato DANILO LUSSO, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALESSANDRO LIBERATORI;
– controricorrente –
e contro
M.G., B.S., BI.SA.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 656/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 09/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/07/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
Fatto
FATTO E DIRITTO
I consorti F. – M. ebbero ad avviare controversia, avanti il Tribunale di Arezzo – Montevarchi, nei confronti della B.ca Popolare dell’Etruria e del Lazio chiedendo di accertare l’esatta linea di confine tra fondi confinanti di rispettiva proprietà siti nell’abitato di (OMISSIS).
La società bancaria ebbe a resistere deducendo di aver acquisito del diritto di godimento del transito, anche sulla porzione di terreno adibita a strada d’accesso ai fondi di causa in signoria agli attori, mediante usucapione e provvedeva a chiamare in causa i venditori del bene, ossia i germani B., in garanzia.
Si costituivano in causa anche i germani B., svolgendo però difese parzialmente diverse.
All’esito di Tribunale adito rigettava la pretesa fondata sull’usucapione avanzata dalla banca ed accoglieva l’istanza di regolamento di confini proposta dagli attori, mentre rigettava la domanda di garanzia proposta dalla banca verso i B.. La sentenza era gravata dalla Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio e, resistendo i soli consorti F. – M. mentre i germani B. rimanevano contumaci, l’adito Corte d’Appello di Firenze rigettava il gravame confermando la prima sentenza.
L’Istituto bancario ha proposto ricorso per cassazione rilevando:
nullità del procedimento e della sentenza poichè i B., quali contitolari del fondo ad uso strada dei cui confini si dibatteva, non erano stati evocati in causa in detta qualità,sicchè concorreva la denunziata lesione del contraddittorio, vizio inutilmente segnalato alla Corte toscana;
violazione del disposto ex art. 354 c.p.c., poichè,non ritenendo intervenuta la dedotta lesione del contraddittorio, la Corte gigliata non aveva provveduto a rilevare la nullità del primo procedimento e della conseguente sentenza conclusiva rimettendo le parti avanti il Tribunale;
erronea applicazione della norma di diritto ex art. 342 c.p.c., poichè il Collegio fiorentino aveva, bensì, esaminata la domanda di usucapione del diritto di proprietà ma non anche del diritto di servitù,questione compresa nella domanda in quanto afferente a diritto autodeterminato;
erronea qualificazione giuridica di una fattispecie poichè i Giudici d’appello toscani hanno ritenuto avanzata domanda di acquisto mediante usucapione mentre in effetti era stata proposta mera eccezione riconvenzionale fondata sul prospettato acquisto mediante usucapione per solo paralizzare l’azione avversaria.
Resistendo i soli consorti F. – M. mentre i germani B. sono rimasti intimati,questa Corte ha trattato nell’adunanza odierna la causa.
Deve, ex art. 384 c.p.c., comma 3, il Collegio rilevare ex officio questione rilevante ai fini del decidere, però non esaminata dalle parti, ossia la prospettazione che a cavallo del confine tra i due fondi venne costituita strada ex agris collatis a sensi dell’art. 939 c.c..
Difatti è dato pacifico, desumibile dalla sentenza impugnata e riguardo al quale alcuna parte ha avanzata contestazione, che fisicamente tra i due fondi risulta collocata una “scenderia” ossia stradina che adduce dalle rispettive proprietà esclusive alla pubblica via di (OMISSIS).
Il confine, che gli originari attori F. – M. deducono siccome oggettivamente incerto, cade proprio all’interno di detta “scenderia” utilizzata da ambedue i signori dei fondi in causa per l’accesso ai rispettivi predi dalla pubblica via.
Dunque appare questione rilevante esaminare se la situazione, di fatto esistente in natura ed osservata nel tempo, lumeggia, per accordo o condotta significativa delle parti,l’intervenuta costituzione di strada ex agris collatis con le correlate ricadute giuridiche in tema di divisione.
Inoltre reputa il Collegio, stante la rilevanza nomofilattica anche della questione nuova prospettata alle parti ex officio, di rimettere la causa a pubblica udienza.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perchè sia trattata in pubblica udienza, a sensi e per gli effetti della norma, ex art. 384 c.p.c., comma 3, assegna alle parti termine di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione della presente ordinanza per depositare note difensive relativamente alla questione segnalata ex officio da questo Collegio dianzi precisata.
Manda alla cancelleria per la comunicazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019