Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30481 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30481 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 22141-2016 proposto da:
PACELLI ANGELA, domiciliata in ROMA presso Cancelleria della
Corte di Cassazione, e rappresentata e difesa dagli avvocati
STEFANO MARICONDA e GIUSEPPE IZZO giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

PACELLI CATERINA, domiciliata in ROMA presso Cancelleria
della Corte di Cassazione, e rappresentata e difesa
dall’avvocato DOLORES OCCHINEGRO giusta procura in calce al
controricorso;
– con troricorrenti –

avverso la sentenza n. 797/2016 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 25/02/2016;

Data pubblicazione: 19/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dalle parti;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19 settembre 1980,

Salerno i fratelli Vito e Maria Pacelli, per sentir ordinare la
riduzione delle disposizioni testamentarie fatte in loro favore
dalla madre Margherita Freda, fino alla reintegrazione della sua
quota di riserva.
Con successiva citazione, in data 29 dicembre 1988, Pacelli
Caterina convenne in giudizio innanzi al Pretore di Buccino la
sorella Angela Pacelli, per sentir ordinare la riduzione della
disposizione testamentaria di cui alla successione della madre,
previa dichiarazione di apertura di detta successione e di
determinazione della quota di riserva, nonché per sentir
ordinare il rilascio in proprio favore della predetta quota e dei
frutti relativi.
Espose l’attrice che, con testamento pubblico del 9 maggio
1976, Margherita Freda, poi deceduta il 3 ottobre 1979, aveva
disposto la successione dei suoi beni in favore dei quattro figli,
Maria, Vito, Angelo e Caterina. Dedusse di aver conseguito, alla
morte della madre, una quota inferiore a quella a lei spettante.
La convenuta Angela Pacelli eccepì la litispendenza ovvero la
continenza fra i due giudizi, e, nel merito, l’infondatezza della
domanda.
Con sentenza depositata in data 19 ottobre 2002, il Tribunale
di Salerno dichiarò la violazione della quota di legittima
spettante a Caterina Pacelli per un valore di L. 2.550.000, e
condannò la convenuta al rilascio in favore dell’attrice della

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Caterina Pacelli convenne in giudizio innanzi al Tribunale di

quota di mq 1527 del fondo in località Fiego di San Gregorio
Magno, di proprietà di Angela Pacelli.
La decisione fu impugnata da Angela Pacelli sia sotto il profilo
della violazione del suo diritto di difesa, per non essere stata
convenuta nel giudizio promosso nei confronti degli altri due

continenza di cause, sia per l’erroneità della valutazione della
quota adottata dal primo giudice con l’assegnazione a Pacelli
Caterina di porzione del fondo Fiengo anziché del fondo
Roschito, anche a causa dell’assunto contrasto tra le risultanze
delle consulenze disposte nei due diversi giudizi.
Quindi, la Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il
6 agosto 2005, rigettò il gravame. Premesso che nella specie
non si verificava la esigenza di litisconsorzio necessario,
potendo essere l’azione di riduzione delle disposizioni
testamentarie esercitata anche nei confronti di uno solo degli
obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario,
e spiegare effetto nei suoi confronti in caso di accoglimento, il
giudice di secondo grado escluse la fondatezza della censura
relativa alla violazione del suo diritto di difesa sia sotto il profilo
della mancata integrazione del contraddittorio, per non essere
stata convenuta nell’azione di riduzione promossa nei confronti
degli altri due coeredi, Vito e Maria Pacelli, sia per non essere
stata dichiarata la litispendenza o la continenza, non
condividendo neanche la tesi del contrasto di giudicati, per la
diversità di parti.
Quanto alla seconda doglianza, premesso che, stante
l’autonomia dei due giudizi, quello introdotto nel 1980 da
Caterina Pacelli e contro Vito e Maria Pacelli, ed il giudizio in
corso, promosso nel 1988 da Caterina Pacelli contro Angela
Pacelli, il raffronto fra le consulenze redatte negli stessi aveva

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coeredi, e per non essere stata dichiarata la litispendenza o la

una valenza puramente discorsiva, la Corte di merito,
relativamente alla pretesa erroneità scaturente
dall’assegnazione all’appellata del fondo Fiego anziché del
fondo Roschito, condivise il decisum del primo giudice, sulla
base delle ragioni esposte dallo stesso, il quale aveva

e sul quale risultavano già operate le riduzioni disposte tra
Caterina Pacelli ed i germani Vito e Maria Pacelli; ed osservò
che la determinazione corrispondeva anche a criteri di buon
governo agrario, in quanto alla operazione di riduzione non
corrispondevano danni oggettivi al fondo di Angela Pacelli. Nè,
secondo la Corte di merito, costituiva ostacolo a tale
conclusione la considerazione della sussistenza di un gravame
per asservimento effettuato dalla stessa per la costruzione di
una casa colonica, in quanto l’attrice si era dichiarata disposta
a ricevere detta quota, rinunziando al diritto alla restituzione di
cui all’art. 561 cod. civ.
A seguito di ricorso promosso da Angela Pacelli, la Corte di
cassazione con la sentenza n. 27770 del 20 dicembre 2011,
rigettato il primo motivo, accolto il secondo motivo ed assorbiti
gli altri, ha cassato la sentenza di appello con rinvio per nuovo
esame alla Corte d’Appello di Napoli, ritenendo che le doglianze
mosse dalla ricorrente con le deduzioni ed osservazioni alla
CTU non potevano configurarsi alla stregua di autonomi motivi
di appello, come giudicato dalla Corte distrettuale, ed
imponevano quindi la loro disamina.
La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 797 del 25
febbraio 2016, quale giudice del rinvio, ha riesaminato le
deduzioni difensive avanzate dalla Pacelli nel precedente
giudizio di appello, ritenendole del tutto prive di fondamento,

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considerato che sul fondo Fiego confinavano entrambe le parti

confermando per l’effetto la sentenza del giudice di primo
grado.
Pacelli Angela ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla
base di cinque motivi.
Sciarrillo Nicola e Sciarrillo Rosa, quali eredi dell’originaria

Ritiene il Collegio che il ricorso sia improcedibile per la
violazione dell’art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c., in quanto, pur avendo
la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata
le è stata notificata in data 11/07/2016 (dichiarazione
confermata anche dalla difesa dei controricorrenti), non risulta
però depositata copia autentica con la relazione di notificazione
(né risulta che tale copia autentica sia stata versata in atti dai
controricorrenti, atteso che secondo quanto di recente
affermato da Cass. S.U. n. 10648/2017, l’improcedibilità non
potrebbe essere dichiarata se la copia autentica della sentenza
con relata di notifica, sia stata prodotta dalla controparte ),
avendo la parte solo depositato copia della sentenza di appello
con attestazione di conformità della cancelleria.
Con la memoria la ricorrente assume che nella fattispecie la
mancata produzione della relata di notifica non avrebbe
rilevanza, in quanto la notificazione della sentenza sarebbe
avvenuta in epoca prossima alla scadenza del termine lungo di
cui all’art. 327 c.p.c., sicchè non avrebbe in alcun modo
assicurato al notificante l’abbreviazione del termine per
impugnare (si deduce che il termine lungo scadeva il
25/9/2016, mentre la notificazione della sentenza è avvenuta
meno di sessanta giorni prima in data 11/7/2016, così che, ai
fini della tempestività del ricorso, occorreva avere riguardo al
solo termine lungo).
La deduzione è però priva di fondamento.

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parte attrice hanno resistito con controricorso.

In primo luogo la stessa non si confronta con la ratio che è alla
base della previsione di cui all’art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c., che
ancorchè al fine di consentire al giudice di verificare la
tempestività dell’impugnazione, prevede un autonomo onere
per la parte ricorrente, la cui violazione è presidiata dalla

Ancora, la verifica circa l’effettiva applicabilità del solo termine
lungo, sul presupposto che la notificazione della sentenza sia
avvenuta in epoca tale da non consentire in concreto
l’abbreviazione del termine di cui all’art. 327 c.p.c., impone a
monte che la parte depositi nel rispetto dei termini del codice
di rito la sentenza in copia autentica con la relata di notifica.
Infine, il ragionamento è del tutto fallace laddove parte
dall’erroneo presupposto che alla fattispecie risulti applicabile il
termine lungo semestrale come introdotto dalla novella dell’art.
327 c.p.c., di cui alla legge n. 69/2009, omettendo però di
considerare che trattasi di norma destinata a trovare
applicazione ai processi instaurati in primo grado in data
successiva al 4 luglio 2009, cosicchè alla vicenda in esame,
attesa l’epoca di introduzione in primo grado (1980), continua
a trovare applicazione il termine lungo annuale di cui
all’originaria formulazione della norma in esame.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le
condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di
stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13

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specifica sanzione della improcedibilità.

del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM

spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi
C 1.200,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali
pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1

quater, del d.P.R. n. 115/2002,

inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del
contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma
dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 novembre 2017
Il Presidente

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle

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