Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30480 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 30/12/2011), n.30480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16273/2007 proposto da:

R.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 1, presso l’avvocato ANDREA MAGGISANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DELL’OGLIO Rosario, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente -_

contro

A.M. (C.F. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRARA Elio, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 470/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 9-7-2004, il Tribunale di Palermo pronunciava la separazione giudiziale tra i coniugi R.G. e A. M., con addebito al primo e, tra l’altro, poneva a carico di questo assegno mensile di Euro 1200,00 per la moglie e Euro 2.100,00 per tre figli.

Proponeva appello il R.. Costituitosi il contraddittorio l’ A. chiedeva rigettarsi l’impugnazione. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza 24-3/19-4-2006, escludeva la quota di assegno per il figlio delle parti G., maggiorenne ed auto sufficiente economicamente, e confermava, per il resto, la sentenza impugnata.

Ricorre per cassazione il R., sulla base di tre motivi.

Resiste, con controricorso, l’ A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 156 c.c., in relazione all’art. 144 c.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che nessuna prova ha fornito l’ A. del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale e dell’accordo tra i coniugi inerente l’indirizzo della vita familiare di cui all’art. 144 c.c..

Per giurisprudenza consolidata, l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge va raffrontata al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (tra le altre, Cass. n. 20582/10). Giurisprudenza altrettanto consolidata precisa che la valutazione delle attuali condizioni economiche delle parti può essere considerata, in mancanza di ulteriori prove, quale indice del pregresso tenore di vita della famiglia, (tra le altre Cass. n. 16606/10).

In tal senso, il riferimento all’art. 144 c.c., appare, al riguardo, del tutto ultroneo.

Correttamente dunque il Giudice a quo ha considerato la disparità delle condizioni economiche delle parti, e ha disposto assegno per il coniuge economicamente più debole.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.c., in relazione agli artt. 156, 147, 148 c.c., art. 5, comma 9, L. Divorzio, errata valutazione delle risultanze processuali e vizio di motivazione, omesso esame di documenti e prove.

Il motivo va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente propone in sostanza valutazioni di fatto, in contrasto con quelle emergenti dalla sentenza impugnata, che presenta motivazioni congrue e non illogiche, insuscettibili di controllo in questa sede. Il Giudice d’appello evidenzia la notevole disparità di posizioni economiche tra i coniugi che giustifica la determinazione di un assegno per la moglie e per i figli (per questi, con riguardo al principio di proporzionalità di cui all’art. 155 c.c., comma 4):

un reddito annuo del R. di circa Euro 41000,00 a fronte di una pensione dell’ A. di Euro 1032,00 mensili; ancora rileva il giudice a quo, per il R. capacità economiche addirittura superiori, riferendosi, tra l’altro, alle elevatissime spese di produzione del reddito, relative a “non meglio precisati oneri gestionali”, nonchè all’utilizzazione, ancorchè contestata dal R. stesso, delle strutture di un Centro odontoiatrico, di cui egli è socio al 50%, e all’acquisto di un nuovo studio, da parte sua, in (OMISSIS). Si riferisce la sentenza impugnata, al contrario di quanto afferma il R., pure alla perizia giurata prodotta in atti, ritenendo, evidentemente, che questa non abbia inciso sulle risultanze acquisite. Nella sua discrezionalità, sorretta come si è detto da adeguata e non illogica motivazione, (al riguardo, Cass. n. 6685 del 2010) il giudice a quo esclude la necessità di consulenza tecnica contabile e di indagine tributaria.

Risulta, in sostanza, assorbito il terzo motivo, relativo al regime delle spese, che presupporrebbe l’accoglimento degli altri motivi di ricorso.

Conclusivamente, va rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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