Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30480 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. II, 21/11/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 21/11/2019), n.30480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19655/2015 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 7,

presso lo studio dell’avvocato MARIO PERONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBERTO BANCHERI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e

PREFETTURA – Ufficio Territoriale del Governo di GENOVA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 197/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è la sentenza della Corte d’appello di Genova, pubblicata il 12 febbraio 2015, che ha rigettato l’appello proposto da R.F. avvero la sentenza del Tribunale di Genova n. 954 del 2009 e nei confronti della Prefettura UTG di Genova.

1.1. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta dal sig. R. avverso l’ordinanza-ingiunzione che gli intimava il pagamento della somma di Euro 319,12 e la pubblicazione per estratto del provvedimento a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 498 c.p., come modificato dal D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 43. Era contestato al R. di essersi arrogato il titolo di professore presso l’Università dell'(OMISSIS) nella lettera indirizzata alla Questura di Genova del 27 luglio 2006.

2. La Corte d’appello ha confermato la decisione, evidenziando che dalla documentazione in atti risultava che il R. aveva svolto lezioni presso l’indicata Università ma non attività di docenza a contratto, che soltanto attribuisce la facoltà di utilizzare il titolo durante il periodo di svolgimento.

3. R.F. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, ai quali resiste il Ministero dell’interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto dell’eccezione di prescrizione del diritto dell’Amministrazione a riscuotere la somma dovuta per la violazione contestata.

1.1. La doglianza, anche riqualificata in termini di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., risulta inammissibile per carenza di decisività, in quanto l’eccezione era palesemente infondata. Il fatto contestato è avvenuto in data 27 luglio 2006, e l’ordinanza-ingiunzione è stata emessa in data 16 aprile 2007, sicchè non era decorso il termine di cinque anni, nel quale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 28, si prescrive il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative.

2. Con il secondo motivo è denunciata erronea applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012. Il ricorrente assume che la Corte d’appello, nel ritenere inammissibile il primo motivo di gravame per carenza di specificità, avrebbe fatto applicazione delle norme richiamate, laddove l’atto di appello era stato proposto prima della modifica normativa. Nella parte illustrativa del motivo, il ricorrente lamenta anche che la Corte d’appello abbia ritenuto inesistente la difformità tra il contenuto del verbale di contestazione e quello dell’ordinanza-ingiunzione.

2.1. Il motivo è inammissibile sotto tutti i profili evocati.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, il requisito della specificità dei motivi d’appello era previsto già nell’art. 342 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, e imponeva che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata venissero contrapposte quelle dell’appellante (ex plurimis, Cass. 23/02/2017, n. 4695; Sez. U 25/11/2008 n. 28057).

Nella specie, la Corte d’appello ha rilevato che l’appellante si era limitato a riproporre gli argomenti svolti dinanzi al Tribunale, senza fare riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e quindi, in conformità al principio sopra richiamato, ha ritenuto che il motivo di appello fosse carente di specificità.

Esclusa pertanto la denunciata applicazione retroattiva del principio di specificità dell’appello, si osserva che il ricorrente non trascrive il contenuto del motivo di appello dichiarato inammissibile, nè quello della sentenza di primo grado, limitandosi ad affermare di aver riproposto i motivi in sede di comparsa conclusionale per uniformarsi alla disciplina dell’appello nel frattempo entrata in vigore. Così prospettata, la denuncia di error in procedendo risulta inammissibile per carenza di specificazione degli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (Cass. 13/05/2016, n. 9888).

3. Con il terzo motivo è denunciata insufficiente e contraddittoria motivazione e si contesta che la Corte d’appello avrebbe motivato in evidente spregio delle risultanze documentali in atti.

3.1. Il motivo è inammissibile in quanto deduce il vizio di motivazione al di fuori del paradigma enucleato dalla giurisprudenza di questa Corte, a partire da Sezioni Unite 07/04/2014, n. 8053, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012.

Secondo l’orientamento ormai assurto a “diritto vivente”, non sono più consentite nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del cosiddetto minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile – ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e danno luogo, quindi, a nullità della sentenza -, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (ex plurimis, Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 29/09/2016, n. 19312).

4. Con il quarto motivo è denunciata erronea interpretazione di legge e si contesta che la Corte d’appello avrebbe travisato la portata dell’eccezione riguardante la mancata sottoscrizione dell’ordinanza-ingiunzione.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Si legge nella sentenza impugnata che il R. aveva eccepito la nullità dell’ordinanza-ingiunzione in quanto l’atto notificatogli era privo di sottoscrizione atto. La Corte d’appello correttamente ha ritenuto l’eccezione infondata, rilevando che la sottoscrizione autografa è requisito di validità dell’originale dell’atto amministrativo, non della copia. Nell’odierno ricorso il R. contesta che l’eccezione, in realtà, riguardasse la mancata sottoscrizione in originale della copia notificata e, quindi, la non corrispondenza della copia dichiarata conforme all’originale, ma non trascrive il motivo di appello e ciò impedisce in radice a questa Corte di verificare se vi sia stato il denunciato travisamento.

5. Con il quinto motivo è denunciata erronea interpretazione della normativa relativa al caso di specie, inadeguatezza complessiva dell’esame delle prove documentali e si contesta anche il mancato riconoscimento della buona fede che avrebbe connotato il comportamento del R..

5.1. Il motivo è infondato sotto tutti i profili evocati.

La Corte d’appello ha esaminato la documentazione prodotta dal R. – in particolare proveniente dall’Università dell'(OMISSIS) e dai titolari di cattedra – ed ha concluso che non emergeva in alcun modo l’esistenza di un incarico di docenza a contratto (D.P.R. n. 382 del 1990, ex art. 25), che avrebbe consentito al R. di avvalersi del titolo di professore limitatamente al periodo di svolgimento dell’incarico, secondo quanto previsto anche nel regolamento del suddetto Ateneo, sulla base dell’estensione dell’uso del titolo ai professori a contratto (Cons. Stato, parere n. 1742 del 1985).

Il ricorrente contesta l’apprezzamento del materiale probatorio, che però non può essere oggetto diretto del sindacato di questa Corte (ex plurimis, Cass. 10/06/2016, n. 11892), ed in questi termini la censura risulta perfino inammissibile, mentre è all’evidenza privo di rilevanza il riconoscimento honoris causa della qualifica di professore di criminologia rilasciata al R. dall’Università del (OMISSIS), dal momento che, come evidenziato dalla Corte d’appello, non è questo il titolo indicato nella lettera inviata dal R. alla Questura di Genova, ma quello di professore presso l’Università dell'(OMISSIS).

5.2. La Corte d’appello ha escluso la buona fede del R., previo richiamo del principio consolidato in tema di illecito amministrativo, secondo cui ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, e mentre l’errore sul fatto esclude la responsabilità dell’agente solo quando non è determinato da sua colpa, l’error iuris – che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988 costituisce anch’esso causa di esclusione della responsabilità in tema di infrazione a norme amministrative, in analogia a quanto previsto dall’art. 5 c.p. – rileva solo a fronte della inevitabilità dell’ignoranza del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell’obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull’agente in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme e sull’interpretazione che di esse è data, che specificamente disciplinano l’attività che egli svolge (ex plurimis, Cass. 01/09/2014, n. 18471; Cass. 18/07/2008, n. 19995; Cass. 22/11/2006, n. 24803).

Nella fattispecie concreta, la Corte territoriale ha condiviso e fatto proprio l’apprezzamento del Tribunale, il quale aveva evidenziato che il R., in ragione della competenza professionale, era in grado con l’uso dell’ordinaria diligenza di rendersi conto dell’illiceità della condotta, sicchè non era configurabile la buona fede.

La decisione così argomentate si sottrae alle censure prospettate dal ricorrente.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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