Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3048 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3048 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 24115-2012 proposto da:
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589 in
persona del Dirigente con incarico di livello generale – Direttore della
Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IV NOVEMBRE 144, presso la Sede Legale dell’Istituto,
rappreentato e difeso dagli avvocati LUCIA PUGLISI e LUCIANA
ROMEO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
D’ANDREA ANGELA MARIA;

– intimata avverso la sentenza n. 390/2012 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 5/4/2012, depositata il 03/08/2012;

Data pubblicazione: 11/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
GIANFRANCO SERVELLO.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente

“Con sentenza n. 390/2012 resa in data 3 agosto 2012, la Corte di
appello di L’Aquila rigettava l’impugnazione proposta dall’I.N.A.I.L.
avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva riconosciuto il
diritto di Angela Maria D’Andrea, in relazione ad un infortunio
verificatosi nel 1992, alla costituzione della rendita commisurata ad un
grado di inabilità pari all’H% a far data dalla domanda di revisione.
Condivideva la Corte territoriale il giudizio medico-legale espresso dal
nominato consulente tecnico d’ufficio e riteneva che, che nella specie,
non fosse decorso il termine decennale previsto dall’art. 83 del d.P.R
n. 1124/1965 trattandosi di domanda proposta in data 19/3/2004
senza che in precedenza fosse stata costituita alcuna rendita e non
rilevando, in contrario, l’avvenuto riconoscimento nel 1993 dell’origine
professionale della malattia.
Propone ricorso per cassazione l’I.N.A.I.L. affidando
l’impugnazione ad un motivo.
E’ rimasta solo intimata la D’Andrea.
Con l’unico articolato motivo l’I.N.A.I.L. lamenta la violazione e la
falsa applicazione degli artt. 83 e 137 del T.U. n. 1124/1965 (art. 360,
n. 3, cod. proc. civ.). Si duole dell’erronea lettura delle disposizioni
citate da parte della Corte territoriale ed in particolare della violazione
del comma 8 dell’art. 83 del T.U. n. 1124/1965 che fa decorrere il
termine per la richiesta di liquidazione della rendita dal momento
dell’infortunio qualora le condizioni dell’assicurato, dichiarato guarito
Ric. 2012 n. 24115 sez. ML – ud. 28-11-2013
-2-

contenuto:

senza postumi di invalidità permanente ovvero con postumi che non
raggiungano il minimo per l’indennizzabilità in rendita, si siano
aggravate in conseguenza dell’infortunio stesso.
Il motivo è manifestamente fondato.
Questa Corte ha già affermato il principio secondo il quale il

all’infortunato dichiarato guarito senza postumi permanenti o con
postumi inferiori al minimo indennizzabile per chiedere, a norma
dell’art. 83, comma 8, del d.P.R. n. 1124/1965, la liquidazione di
rendita laddove, a seguito di aggravamento, i detti postumi abbiano
raggiunto la soglia di indennizzabilità, costituisce l’esclusivo periodo di
osservazione entro il quale si può tenere conto dei mutamenti dello
stato di inabilità del soggetto assicurato, determinandosi dopo il suo
decorso una presunzione legale assoluta di immodificabilità dei
postumi del fatto lesivo (cfr. in tal senso Cass. 16 settembre 2010, n.
19589; id. 27 aprile 2004, n. 8066; 6 dicembre 2002, n. 17399; 16 marzo
2001, n. 3814; 4 agosto 1998, n. 7648; 18 giugno 1998, n. 6109).
Pertanto, solo se la variazione dello stato di inabilità conseguente
all’infortunio si sia verificata entro il decennio sorge l’eventuale diritto
alla corresponsione della rendita, da esercitare, ai sensi dell’art. 137 del
T.U. n. 1124/1965 – che trova applicazione, per analogia, anche per le
domande intese alla revisione delle rendite costituite a seguito di
infortunio sul lavoro (così, ex ~kis, Cass. 5 novembre 2003, n. 16625)
– nel termine di un anno dalla cessazione del periodo di
consolidamento dei postumi (e cioè dalla scadenza dei dieci anni
dall’infortunio).
Orbene, nel caso in questione, si rileva dalla stessa sentenza
impugnata che la domanda di aggravamento è stata presentata dalla
D’Andrea in data 19/3/2004 a fronte di un infortunio sul lavoro
Ric. 2012 n. 24115 sez. ML – ud. 28-11-2013
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periodo di dieci anni dalla data dell’infortunio, riconosciuto

verificatosi nel 1992 (per il quale erano stati riconosciuti postumi nella
misura – non indennizzabile – dell’8°/0).
Entrambi i termini sopra specificati non erano, dunque, stati
rispettati.
In conclusione, si propone l’accoglimento del ricorso e, non

causa nel merito con il rigetto della domanda proposta dall’odierna
intimata, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5”.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza il
presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione
camerale del processo, soluzione non contrastata dalla parte ricorrente
e dal Procuratore generale.
3 – Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384,
comma 2, cod. proc. civ., la causa può decidersi nel merito, rigettando
l’azionata domanda.
4 – Il differente esito di entrambi ì giudizi di merito rispetto a
quello di legittimità costituisce giusto motivo per compensare tra le
parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta l’azionata domanda. Compensa tra le
parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2013.

essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della

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