Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3048 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. II, 10/02/2020, (ud. 27/05/2019, dep. 10/02/2020), n.3048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16050/2015 proposto da:

V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 79 H,

presso lo studio dell’avvocato PIO CORTI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FELICE BRUSATORI;

– ricorrente –

contro

B.N., R.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, P.ZA UGO DA COMO 9, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

BARBUTO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANO BESANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1021/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/05/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

che:

1. Con atto di citazione del 14 maggio 2004 i coniugi B.N. e R.M. convenivano in giudizio V.E., asserendo di aver acquistato da quest’ultimo un appartamento ad uso abitativo, rivelatosi in seguito non abitabile a causa di un’anomalia dell’impianto di riscaldamento. Per questo motivo, chiedevano al Tribunale di voler accertare la presenza di vizi sul bene acquistato e/o la mancanza delle qualità promesse, con conseguente condanna del convenuto al “ristoro in loro favore delle spese sostenute” per l’esecuzione delle opere necessarie al fine di rendere l’immobile idoneo all’uso abitativo, nonchè al “risarcimento dei danni, ivi inclusi gli interessi che essi avrebbero dovuto versare per il finanziamento del contratto” stipulato per sopportare le predette spese. Costituitosi in giudizio, V. contestava la pretesa dei coniugi, eccependo la carenza delle condizioni per agire tanto ex art. 1492 c.c., che ex art. 1494 c.c., non sussistendo alcuna colpa a suo carico, avendo egli acquistato l’immobile nelle medesime condizioni – relativamente all’impianto termico – in cui lo aveva alienato ed essendo l’immobile idoneo e conforme all’utilizzo cui era “preposto”; in ogni caso gli attori erano decaduti dall’eventuale diritto alla garanzia e la relativa azione era prescritta.

Il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, con sentenza n. 360/2009 accoglieva la domanda degli attori e condannava V. al pagamento della somma di Euro 29.865,79.

2. Avverso la sentenza proponeva appello V.E., “reiterando le tesi svolte in primo grado”.

Con sentenza 5 marzo 2015, n. 1021, la Corte d’appello di Milano ha rigettato integralmente il gravame, confermando la decisione impugnata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione V.E..

Resistono con controricorso R.M. e B.N..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

a) Il primo motivo denuncia violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, con riferimento agli artt. 1494 e 1495 c.c., art. 112 c.p.c.; violazione di legge ex artt. 324,329,341-343 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo sottoposto al giudice; omessa e/o errata motivazione e sua contraddittorietà nonchè travisamento dei fatti e “contra facta”; erroneità e illegittimità dell’impugnata sentenza per l’inammissibilità della svolta domanda, contraddittorietà della decisione; ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione ex art. 2697 c.c., ed errata interpretazione e valutazione delle prove e travisamento delle risultanze; carenza e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione in punto prescrizione e decadenza”. Con l’articolato motivo il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia, in assenza di alcuna impugnazione sul punto, qualificato la vicenda quale ipotesi di consegna di aliud pro alio e abbia poi, contraddittoriamente, ritenuti rispettati i termini previsti per i vizi di cui agli artt. 1490 e 1497 c.c., in particolare ritenendo idonea a interrompere la prescrizione la proposizione di un ricorso ex art. 700 c.p.c..

Il motivo è infondato. Il giudice d’appello, con una duplice ratio decidendi, ha anzitutto ritenuta provata – in base alle “evidenze probatorie offerte dal fascicolo di causa” – la sussistenza di anomalie dell’impianto termico tali da escludere l’abitabilità dell’unità immobiliare e ha ricordato come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’assenza di abitabilità dell’appartamento destinato ad abitazione determini la consegna di aliud pro alio, fattispecie sottratta alla disciplina dei termini di cui dell’art. 1497 c.c., comma 2, così che “non vi sarebbe luogo, ove si intendesse aderire a tale impostazione ermeneutica, a discutere in questa sede delle questioni attinenti a detti termini”; ha poi però ritenuto, con una seconda ratio decidendi, che, anche riconducendo le anomalie in questione ai vizi di cui all’art. 1490 o a quelli di cui dell’art. 1497 c.c., comma 1, gli attori non erano comunque decaduti dall’azione, sia sotto il profilo della tempestività della denuncia (la denuncia è stata effettuata con lettera del 25 febbraio 2003, quando solo il 25 marzo 2003, data dell’adozione da parte del sindaco di Gallarate di un provvedimento con cui ordinava a V. e all’amministratore del condominio di realizzare interventi atti a riportare le condizioni termiche dell’appartamento “entro un alveo di igienicità e abitabilità”, si era manifestata l'”autentica serietà della problematica” dell’unità abitativa), sia sotto il profilo del decorso della prescrizione, interrotto dalla proposizione di un procedimento ex art. 700 c.p.c..

Il giudice d’appello, nel ricondurre la fattispecie in esame alla consegna di un aliud pro alio, non ha posto in essere le violazioni denunciate, avendo qualificato giuridicamente i fatti accertati (accertamento che al giudice di merito spetta) senza quindi incorrere nel vizio di ultrapetizione, facendo applicazione dell’orientamento di questa Corte secondo cui si ha vendita di aliud pro alio quando l’immobile non sia “oggettivamente in grado di soddisfare le esigenze concrete della sua utilizzazione, diretta o indiretta, ad opera del compratore” (così, da ultimo, Cass. 30950/2017). Il rigetto delle contestazioni del ricorrente circa la prima ratio rende prive di interesse quelle rivolte nei confronti della, autonoma, seconda ratio decidendi.

b) Il secondo motivo riporta: “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, e 5 e con riferimento agli artt. 112 e 116 c.p.c.; erroneità e illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c.; carenza di prova e contraddittorietà della decisione; ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c., anche con riferimento alla violazione ex art. 1224 c.c.; violazione ex artt. 1490 e 1491 c.c.; omessa, illogica e contraddittoria motivazione; contraddittorietà a documenti in atti ed al contenuto e alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio del 29/01/08 di P.A.; mancanza del nesso di causalità; carenza di legittimazione passiva; violazione ex art. 324 c.c., art. 329 c.p.c. e artt. 341 e 343 c.p.c.”. Con tale motivo il ricorrente lamenta l'”illegittimità ed erroneità ed abnormità” della sentenza della Corte d’appello laddove:

– ha ritenuto provata l’esistenza dei vizi e difetti dell’immobile e la loro gravità;

– non ha considerato la mancanza della prova del danno e del “nesso di causalità e imputabilità” al ricorrente;

– non ha pronunciato sull’eccezione di riduzione della somma richiesta dai coniugi.

Il motivo non può essere accolto. Con riferimento ai primi due profili, va rilevato che il giudice d’appello ha, con argomentato apprezzamento di merito che non può essere sindacato da questa Corte di legittimità, ritenuta provata l’inadeguatezza dell’impianto termico a garantire livelli di riscaldamento dell’appartamento venduto dal ricorrente compatibili con l’abitabilità del medesimo, inadeguatezza della quale il ricorrente “era chiaramente a conoscenza o avrebbe comunque dovuto esserlo ove avesse inteso improntare a diligenza la propria condotta”, ricorrente del quale “il panorama probatorio” non evidenzia alcuna collaborazione “in un’ottica di risoluzione delle problematiche lamentate”. Non è poi ravvisabile l’omessa pronuncia sull’eccezione di riduzione della somma richiesta: il giudice d’appello (p. 9 della sentenza impugnata) ha infatti esaminato la possibile realizzazione di interventi alternativi e meno costosi rispetto a quelli in concreto posti in essere, ma li ha ritenuti inidonei a garantire in modo decisivo un livello termico compatibile con l’abitabilità.

c) Il terzo motivo riporta: “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; erroneità, infondatezza ed omessa motivazione e violazione ex artt. 1224 e 1282 c.c., artt. 112 e 342 c.p.c.; vizio di ultrapetizione ed extrapetizione; violazione ex art. 2697 c.c., mancanza di prova; travisamento dei fatti”: la Corte d’appello, nel rigettare il gravame e confermare la sentenza di primo grado, non avrebbe considerato il motivo d’appello in cui “veniva specificamente contestato, tra le altre, l’errata e infondata condanna del ricorrente (..) addirittura al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla condanna ove mai una tale domanda è stata proposta”, così che il giudice di primo grado e poi quello d’appello sarebbero incorsi nel vizio di cui all’art. 112 c.p.c.; il giudice d’appello, come prima quello di primo grado, avrebbe poi totalmente omesso di valutare e decidere la questione della carenza di legittimazione passiva e di totale estraneità del ricorrente alla vicenda.

Il motivo non può essere accolto. Non sussiste il vizio di omessa pronuncia: nè relativamente alla questione della estraneità del ricorrente alla vicenda, perchè – come si è detto supra sub b – la Corte si è pronunciata sulla questione; nè circa la questione della condanna al pagamento degli “interessi legali e rivalutazione monetaria” perchè la pronuncia di rigetto della questione (e al riguardo va osservato che “l’obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicchè deve essere quantificata tenendo conto, anche d’ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione”, Cass. 13225/2016) è implicita nella conferma della sentenza di primo grado.

2. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 27 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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