Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30479 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. II, 23/11/2018, (ud. 05/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(380-bis.1 c.p.c.)

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4547/’15) proposto da:

Z.A., (C.F.: (OMISSIS)) e T.A. (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avv. Claudio Camici ed elettivamente

domiciliati presso il suo studio, in Roma, via Monte Zebio, n. 30;

– ricorrenti –

contro

C.A.M., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in

virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso,

dall’Avv. Giuseppe Bortone ed elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’Avv. A. Buceti, in Roma, via Flaminia, n. 48;

– controricorrente –

e

M.G., (C.F.: (OMISSIS)); M.A. (C.F.:

(OMISSIS)); D.T.C.A. (C.F.: (OMISSIS));

D.T.G. (C.F.: (OMISSIS)); M.G. (C.F.: (OMISSIS));

B.V. (C.F.: (OMISSIS)) e B.M. (C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6956/2013,

depositata il 20 dicembre 2013 (non notificata).

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Con atto di citazione notificato ritualmente nel marzo del 2003 la sig.ra C.A.M. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina-sez. dist. di Gaeta, i sigg. M.A., D.T.C.A., D.T.G., M.G., M.G., B.W., B.M., Z.A. e T.A. affinchè, previa – occorrendo – la declaratoria di nullità od inefficacia dell’atto pubblico per notar D.P. del 23/12/1997 (rep. 12251), venisse accertata la sua piena ed esclusiva proprietà del terrazzo sovrastante le unità immobiliari di cui era titolare in (OMISSIS), in virtù di possesso ad usucapionem ultraventennale, con conseguente ordine, nei confronti dei predetti convenuti, a rilasciare detto immobile libero da persone e cose.

Nella sola costituzione di alcuni dei convenuti, l’adito Tribunale, con sentenza n. 144/2009, respinta preliminarmente la richiesta di improcedibilità della domanda per assunta violazione dell’art. 705 c.p.c. formulata in via di eccezione dalle convenute M.G. e M.A., accoglieva la domanda dell’attrice con l’adozione delle conseguenti declaratorie circa l’avvenuto acquisto in suo favore del dedotto diritto a titolo di usucapione e la condanna al rilascio a carico del convenuti.

Avverso la predetta sentenza di primo grado formulavano appello principale Z.A. e T.A. nonchè appello incidentale M.G., M.A. e D.T.C.A.; si costituiva anche l’appellata C.A.M. mentre le altre parti rimanevano contumaci.

Con sentenza n. 6965/2013 la Corte di appello di Roma rigettava sia il gravame principale che quello incidentale, rilevando che, nella fattispecie, il primo giudice aveva ritenuto sussistente la deroga al divieto di operatività della preclusione di cui all’art. 705 c.p.c. sulla base della sentenza della Corte cost. n. 25/1992 (senza che tale statuizione avesse formato specificamente oggetto di appello) e che erano rimasti comprovati i presupposti per la riconosciuta usucapione in favore della C., precisando che tale modo di acquisto era derivato, nella fattispecie, dall’esistenza di un titolo trascritto e dal possesso decennale dell’appellata e che la natura di diritto autodeterminato della proprietà aveva legittimamente consentito la deduzione, anche in diversi momenti processuali, di differenti titoli di acquisto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione – riferito ad un’unica complessa censura – Z.A. e T.A., al quale ha resistito con controricorso la sola C.A.M., mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

2. Con l’unico motivo proposto i ricorrenti hanno – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed in relazione agli artt. 100,102,112,115 e 116 c.p.c. e agli artt. 1158 e 1159 c.c. – dedotto il supposto errore processuale consistito nella mancata valutazione di un documento da ritenersi necessaria ai fini della decisione della causa, che era stato depositato tempestivamente in atti nel giudizio di primo grado, per come rilevavasi dal fascicolo delle parti convenute M.A. e M.G., e ridepositato dalle stesse in secondo grado con la costituzione quali appellanti incidentali. Tale documento – ritenuto decisivo ai fini della controversia – viene identificato con la scrittura privata conclusa “inter partes” il 23 agosto 1957 da cui emergeva che il terrazzo soprastante l’intero fabbricato ed in parte oggetto del giudizio era, a far data dall’anno 1957, in comproprietà indivisa dei sigg. M.S. (assunto dante causa della C.), G.B. e G.V. (danti causa di tutte le altre parti del giudizio, a loro volta poi danti causa di essi ricorrenti con atto per notar P. del 23 dicembre 1997, mediante il quale fu stipulata la compravendita con la cessione dell’appartamento al primo piano sito in (OMISSIS), unitamente ai diritti dei venditori posseduti sul terrazzo di copertura del fabbricato).

3. Rileva il collegio che deve essere esaminata, in via pregiudiziale, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per assunta tardività della sua notificazione.

Essa è stata formulata sul presupposto che la notificazione del ricorso era stata richiesta entro l’ultimo giorno utile (4 febbraio 2015 a fronte della pubblicazione della sentenza intervenuta il 20 dicembre 2013, applicandosi “ratione temporis” il termine annuale di cui al previgente art. 327 c.p.c.) con riferimento al domicilio originariamente eletto dalla C. nel giudizio di secondo grado, malgrado l’intervenuta variazione di siffatto domicilio in (OMISSIS), debitamente comunicata al competente Consiglio dell’Ordine forense, dovendosi, a tal proposito, considerare irrilevante che gli stessi ricorrenti avevano proceduto (in data 11 febbraio 2015, ovvero allorquando il termine per impugnare era già scaduto) a rinnovare la notificazione – andata a buon fine – presso il nuovo domicilio a seguito di trasferimento del precedente per come attestato nella precedente relata.

Detta eccezione è infondata e va rigettata, dovendosi ritenere – per effetto del principio generale statuito da questa Corte a Sezioni unite con la sentenza n. 3818 del 2009 – che, per il caso in cui la notifica presso il procuratore (esercente l’ufficio nello stesso circondario) costituito o domiciliatario sia stata tempestivamente effettuata nel domicilio da lui in un primo momento eletto (come verificatosi nel caso di specie) ma poi modificato dal procuratore destinatario con comunicazione dell’avvenuto trasferimento al competente Consiglio dell’Ordine, il procedimento notificatorio può essere rinnovato al fine del suo rituale completamento presso il nuovo domicilio effettivo, con salvezza degli effetti riconducibili alla prima notificazione, a condizione che il relativo adempimento sia compiuto senza indugio. Ciò è quanto si è venuto a realizzare nel caso qui in esame, laddove la notificazione è stata rinnovata presso il nuovo domicilio del procuratore della C. a distanza di una sola settimana dall’esito della precedente (comunque effettuata nel termine massimo di cui al citato art. 327 c.p.c.), ovvero – come anticipato – l’11 febbraio 2015, con avvenuta rituale ricezione del ricorso il giorno successivo (cfr., per riferimenti, anche Cass. n. 15056/2018).

4. Chiarito ciò e passando l’esame del motivo proposto dai ricorrenti si osserva che esso va ritenuto inammissibile.

In primo luogo occorre inquadrare la natura del motivo e il modo in cui è stato dedotto.

Esso, pur essendo riferito ad un vizio ricondotto all’art. 360 c.p.c., n. 4 (venendo qualificato come “errore processuale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), si risolve, invero, nella prospettazione dell’omesso esame di un fatto decisivo risultante da un documento non valutato e, quindi, la censura dovrebbe avrebbe dovuto essere ricondotta nel motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), che non può essere interscambiata con quella di cui al 4) dello stesso articolo (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 17931/2013).

Occorre, in ogni caso, rilevare che, nel motivo in questione, risulta, inammissibilmente, riportato solo uno stralcio della scrittura la cui valutazione sarebbe stata omessa. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 4849/2009 e Cass. n. 4980/2014) è consolidata nel ritenere che qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un vizio valutativo della sentenza impugnata per l’asserito omesso esame di un documento, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento assunto come non valutato, che il ricorrente precisi mediante integrale trascrizione del contenuto dell’atto nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa.

Peraltro, i medesimi ricorrenti – nello svolgimento della doglianza – attestano che il giudice di primo grado, nella sua sentenza, aveva accertato la mancanza agli atti di causa dell’invocata scrittura privata (che sarebbe stata, oltretutto, depositata da parti diverse dagli odierni ricorrenti) e, ciò nonostante, essi non hanno – in osservanza del principio di specificità del ricorso – dedotto, e riscontrato, di aver impugnato la statuizione del giudice di prime cure in relazione a questo profilo (ora prospettato come decisivo in sede di legittimità). Del resto, dalla stessa sentenza qui impugnata non emerge che fossero state dedotte circostanze decisive riferite a tale scrittura, tanto è vero che la stessa sentenza di appello non ne fa alcuna menzione (risultando essa fondata, nel merito, sulla ravvisata sussistenza di un’usucapione maturata ai sensi dell’art. 1159 c.c. in forza dell’esistenza di un titolo trascritto e del comprovato possesso decennale della C.).

Pertanto, per effetto della prospettazione di cui alla proposta censura, risultano essere state dedotte dai ricorrenti, illegittimamente, nuove circostanze fattuali, così intendendosi, inammissibilmente, sollecitare questa Corte a valutarne la potenziale decisività in funzione di un diverso apprezzamento di merito.

5. Alla stregua di tutte le precedenti argomentazioni, il ricorso deve essere, in definitiva, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delle parti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese della presente fase di legittimità, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Va dato, infine, anche atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, sempre con vincolo solidale, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, con vincolo solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessive Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre iva, cap e contributo forfettario nella misura del 15% sulle voci come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, sempre in via solidale, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 5 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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