Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30478 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. II, 21/11/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 21/11/2019), n.30478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29451/2015 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE ROSE,

114, presso lo studio dell’avvocato SILVIA ARPAIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE BELLAROBA;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO 29,

presso lo studio dell’avvocato LUCA ZERELLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato PASQUALE GIARDINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 382/2014 del TRIBUNALE di BENEVENTO,

depositata il 11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/04/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.E. citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Ariano Irpino G.G., esponendo di aver commissionato al convenuto lavori di ristrutturazione del suo appartamento e di aver saldato il prezzo nell’ottobre 2005. Soggiungeva che, poichè nei mesi successivi si erano verificate delle infiltrazioni, aveva contattato il G., il quale si era recato sul posto ed aveva constatato i danni, provvedendo solo al rifacimento dell’intonaco; chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento delle somme per riparare gli ulteriori danni.

Si costituiva il G., eccependo la decadenza e la prescrizione del diritto, ai sensi dell’art. 2226 c.c..

Il Giudice di Pace accoglieva l’eccezione di prescrizione, rigettando la domanda. Il Tribunale di Benevento, adito dall’attore soccombente, con sentenza del 611.11.2014, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva la domanda.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso G.G. sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso M.E..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., u.c., art. 346 c.p.c. e art. 2226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; si denuncia che il M. non avrebbe impugnato la sentenza di primo grado in relazione all’avvenuta accettazione delle opere, quanto ai vizi immediatamente riconoscibili, sicchè su tale questione si sarebbe formato il giudicato interno per acquiescenza.

Il motivo non è fondato.

Dall’esame degli atti di causa, consentita in sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, risulta che l’opera realizzata dal G. presentava vizi occulti, ovvero quelli relativi all’impermeabilizzazione, e vizi immediatamente riconoscibili.

Il giudice di primo grado respingeva l’eccezione di decadenza, distinguendo i vizi occulti dai vizi immediatamente riconoscibili.

Quanto ai vizi occulti, e segnatamente alle opere di impermeabilizzazione, nei quali non veniva in rilievo l’accettazione dell’opera, riteneva che la denuncia fosse tempestivamente avvenuta entro otto giorni dalla scoperta.

Quanto ai vizi riconoscibili, non era configurabile alcuna decadenza perchè vi era stata accettazione dell’opera da parte del committente.

Accoglieva, invece, l’eccezione di prescrizione ex art. 2226 c.c..

L’atto d’appello del M. contestava in toto le argomentazioni della sentenza di primo grado, sotto il profilo del riconoscimento dei vizi, occulti e non occulti da parte dell’appaltatore; in particolare, l’appellante sosteneva che il G. aveva riconosciuto l’esistenza di un dislivello tra il pavimento del balcone e la soglia, che aveva causato fenomeni infiltrativi, impegnandosi all’eliminazione dei vizi.

Alla luce delle contestazioni mosse in appello, va escluso che vi sia stata acquiescenza alla sentenza di primo grado, che, al contrario, è stata impugnata in relazione all’accettazione delle opere, sia dei vizi riconoscibili che dei vizi non riconoscibili.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., comma 4 e art. 1219 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere il giudice d’appello ritenuto che la prescrizione fosse stata interrotta dalla convocazione del debitore sui luoghi dell’esecuzione della prestazione, mentre sarebbe necessario un atto avente forma scritta.

Il motivo è fondato.

Ha affermato questa Corte, con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuità, che, in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che – sebbene non richieda l’uso di formule solenni, nè l’osservanza di particolari adempimenti – sia idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora, non assumendo rilievo ostativo al prodursi di tale effetto la prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza (Cassazione civile sez. VI, 04/07/2017, n. 16465).

La corte di merito non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, in quanto ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’interruzione della prescrizione, la convocazione dell’appaltatore sui luoghi per constatare i danni, che, invece, non era sufficiente per la costituzione in mora, che doveva avvenire con forma scritta contenente l’esplicita manifestazione di volontà di far valere i propri diritto nascenti dal contratto d’appalto.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistito nella circostanza che i lavori si fossero svolti sotto la costante direzione del direttore dei lavori, indicati dalla committente, circostanza che avrebbe dovuto essere considerata per escludere o graduare la responsabilità.

Il motivo non è fondato.

Il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5, concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo, vale a dire che se esaminato avrebbe, determinato un esito diverso della controversia.

Nella specie, il ricorrente si è limitato ad affermare l’assenza di responsabilità del G., per aver eseguito le opere seguendo le indicazioni del direttore dei lavori, circostanza inidonea ad escludere la responsabilità dell’appaltatore, il quale risponde dei vizi dell’opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, nè il ricorrente ha allegato che il committente, edotto di tali carenze ed errori, abbia richiesto di dare egualmente esecuzione al progetto, riducendo così l’appaltatore a proprio mero “nudus minister” (Cassazione civile sez. II, 02/02/2016, n. 1981; Cass. Civ., sez. 03, del 31/05/2006, n. 12995).

Va, pertanto, accolto il secondo motivo di ricorso, mentre vanno rigettati il primo ed il terzo motivo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Benevento in persona di altro magistrato.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Benevento, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA