Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30478 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30478 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA
sul ricorso 29567-2016 proposto da:
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE MAJ ELLA , elettivamente
domiciliato in ROMA VIA N. RICCIOTTI 11, presso lo studio
dell’avvocato MICHELE SINIBALDI, rappresentato e difeso
dall’avvocato CAMILLO TATOZZI;

– ricorrente contro
RAPINO GALLANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato
SERGIO DELLA ROCCA, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 334/2016 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 27/06/2016;

Data pubblicazione: 19/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Ric. 2016 n. 29567 sez. M2 – ud. 16-11-2017
-2-

RG 29567/2016
RITENUTO IN FATTO
1 La Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza 27.6.2016 ha
respinto l’impugnazione proposte. dall’Ente Parco Nazionale della Maiella
contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Pescara n. 1944/2013)
che aveva accolto l’opposizione ad una ordinanza ingiunzione emessa
contro Papino Galiano per violazione dell’azione 11 terzo comma lett. a

Per giungere a tale soluzione la Corte abruzzese ha rilevato, per
quanto ancora interessa in questa sede, che correttamente il primo
giudice aveva ritenuto la violazione del principio di correlazione tra fatto
descritto nel verbale di accertamento dell’illecito (disturbo di animali
selvatici mediante illuminazione sistematica dei prati) e quello posto a
base dell’ ordinanza ingiunzione (uccisione di un esemplare di fauna
selvatica) trattandosi di due fatti diversi.
2 La sentenza è stata impugnata dall’Ente Parco con ricorso per
cassazione a cui resiste con controricorso il trasgressore.
3 II relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta
infondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo l’ente ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360
n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 14 commi 1 e 2, 18 e
22 comma 1 legge n. 689/1981 e 11 comma 3 legge n. 394/1991
rimproverando al giudice di appello di non avere considerato che
l’adeguata e articolata motivazione è richiesta solo nel provvedimento
ingiuntivo, mentre nel verbale di contestazione basta una indicazione
sommaria degli elementi costitutivi dell’infrazione. Ritiene che
l’accertamento definitivo dell’infrazione possa essere anche diverso dalla
contestazione sommaria contenuta nel verbale emesso
nell’immediatezza dei fatti e osserva che nel caso di specie il fatto
storico è lo stesso, essendosi proceduto con l’ordinanza ingiunzione solo
ad una precisazione dell’originaria contestazione, una volta compiuti gli

2

legge n. 394/1991 (uccisione di un cervo).

RG 29567/2016

ulteriori accertamenti senza alcun mutamento del quadro sostanziale
dell’addebito.
Richiama una serie e di massime di giurisprudenza e rileva che nel
caso di specie la norma contestata è sempre la stessa così come
medesime sono le sanzioni applicabili.
Il ricorso è manifestamente infondato.

sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e
fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dall’art. 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, tutte le volte in cui la sanzione venga
irrogata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e
nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, che sia diversa da
quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che in
tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo; la
relativa indagine rientra tra i compiti del giudice di merito, le cui
conclusioni sono insindacabili in sede di legittimità, ove adeguatamente
motivate (v. Sez. 2, Sentenza n. 9790 del 04/05/2011 Rv. 617642; Sez.
1, Sentenza n. 10145 del 02/05/2006 Rv. 590207).
Ben diversa è naturalmente l’ipotesi di diversa qualificazione
giuridica del fatto storico ferma restando l’identità dello stesso perché in
tal caso a fondamento del rettificato addebito non viene posto alcun
fatto nuovo (v. Sez. 2, Sentenza n. 4725 del 10/03/2016 Rv. 639147).
Nel caso che ci occupa, il giudice di appello ha accertato che con
l’originario verbale del 26.7.2011 era stato contestato il disturbo della
fauna selvatica mediante l’illuminazione sistematica dei prati in area
percorsa abitualmente da fauna selvatica per il pascolo, mentre con
l’ordinanza ingiunzione era stata invece contestata l’uccisione di un
esemplare di fauna selvatica. Il giudice di appello ha quindi ritenuto che
la previsione di tali condotte nella stessa norma non valga ad
identificarle perché la disposizione vieta condotte del tutto diverse,
sicchè la commissione dell’una non implica consumazione anche
dell’altra.

3

E’ stato più volte affermato che in tema di sanzioni amministrative

RG 29567/2016
La motivazione è adeguata oltre che giuridicamente corretta
perché il fatto dell’uccisione di un animale selvatico integra, come è
evidente, una condotta completamente diversa dal semplice disturbo e
in tal caso il diritto di difesa del trasgressore sul fatto storico viene
irrimediabilmente leso, a nulla rilevando che si tratti di elencazione di
condotte contenute nella medesima disposizione (articolo 11 terzo

ugualmente.
Solo per completezza va rilevato che la giurisprudenza richiamata
in ricorso non è pertinente al caso di specie perché si riferisce alla
diversa qualificazione giuridica del fatto, ferma la sua identità.
In conclusione, il ricorso, peraltro privo di specificità nella
esposizione del fatto originariamente contestato nel verbale di
accertamento dell’illecito, va respinto con addebito di spese alla parte
soccombente.
Considerato infine che il ricorso è stato proposto successivamente
al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono le
condizioni per dare atto — ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
n. 115 del 2002— della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che liquida in C. 800,00 di cui C. 200,00
per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara
la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente

4

comma lettera a della legge 6 dicembre 1991 n. 394) e sanzionate

RG 29567/2016
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Roma, 16.11.2017.

Il Presidente

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