Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30477 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 09/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cola di

Rienzo 92, presso l’avv. NARDONE Elisabetta, che lo rappresenta e

difende, insieme con l’avv. Antonella Miccoli, del Foro di Firenze,

per procura in atti;

– ricorrente –

contro

M.T., elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesca

Bertini 12, int. 16, presso l’avv. Silvana Cioffi, rappresentata e

difesa dall’avv. ALBERTINI Sandra, del Foro di Livorno, per procura

in atti;

– controricorrente –

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di appello di Firenze in data 12

novembre 2009, nel procedimento iscritto al n. 100030/09.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

dicembre 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso chiedendo dichiararsi

l’estinzione del giudizio per rinuncia o la cessazione della materia

del contendere.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

considerato che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso comunicato a controparte;

che pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e che, in considerazione della natura della controversia – avente ad oggetto l’affidamento di figlio minorenne e i provvedimenti economici conseguenti – ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione;

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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