Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30477 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30477 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA
sul ricorso 29360-2016 proposto da:
MILLENIUM SRI„ elett.te domiciliata in Verona, Corso Porta Nuova
39 presso l’avv. MASSIMO VENERI;

– ricorrentecontro
GARDASOL SRL

– intimata r1Savverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 09/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/11/2017 dal Consigliere Don. L ORENZO ORILIA;

Data pubblicazione: 19/12/2017

RICORSO N. 29360/2016

RITENUTO IN FATTO
1 Con ordinanza 9.5.2016 emessa ai sensi dell’art. 348 bis cpc
la Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile, per
mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, l’appello
proposto da Millennium srl contro la sentenza 743/15 con cui il giudice
di primo grado (Tribunale di Verona) l’aveva condannata, quale

vantato dalla società locatrice Gardasol (si trattava delle spese da
quest’ultima sostenute per entrare negli appartamenti locati essendo
risultate difettose le chiavi consegnate dalla conduttrice).
2 Contro tale pronuncia Millennium srl ricorre per cassazione con
tre motivi illustrati da memoria.
L’altra parte non ha svolto difese.
Il relatore ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1

Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa

applicazione degli artt. 115 e 116 cpc contestando la ritenuta
responsabilità per il mancato funzionamento delle chiavi, avendole
consegnate alla Polizia Municipale in occasione del sequestro degli
appartamenti).
1.2 Col secondo motivo la società ricorrente denunzia violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 183 e 189 cpc dolendosi del
rigetto del secondo motivo di appello (sulla ritenuta ininfluenza delle
richieste istruttorie).
1.3 Col terzo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 115, 116 cpc e 2697 cc per avere la Corte d’Appello errato
nel condividere il giudizio del Tribunale sulla genericità della critica sulla
congruità delle spese
2.1 n ricorso è inammissibile per due ragioni.
Innanzitutto, per tardività.
La legge (art. 348 ter comma 3 cpc) fa decorrere il termine per il
ricorso per cassazione “dalla comunicazione o notificazione, se

conduttrice, al pagamento di una somma di danaro per un credito

RICORSO N. 29360/2016

anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità

e questa

Corte ha più volte affermato che il termine previsto dall’art. 348-ter
c.p.c. è applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di
inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. nei casi in cui questa
risulti consentita (v. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3067 del 06/02/2017 Rv.
642574; Sez. 3, Sentenza n. 20662 del 2016 non massimata; Sez. 6 3, Ordinanza n. 18827 del 23/09/2015 Rv. 636967).

dell’art. 348 bis cpc è stata depositata il 9.5.2016 e ed è stato dato
avviso telematico lo stesso giorno (v. attestazioni di cancelleria apposte
in calce al provvedimento), mentre il ricorso è stato notificato
telematicamente il 7 dicembre 2016 quindi ben oltre il termine di
decadenza di sessanta giorni fissato dagli artt. 348 ter comma 3 e 325
comma 2 cpc.
2.2

In secondo luogo, il ricorso è inammissibile perché,

trattandosi di ordinanza di inammissibilità emessa ai sensi degli artt.
348 bis e ter cpc (ne dà atto la stessa ricorrente a pagg. 1 e 4 del
ricorso), occorreva impugnare il provvedimento di primo grado e non la
sentenza di appello.
E’ vero che, come chiarito dalle sezioni unite, l’ordinanza di
inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per
cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi
suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per
mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt.
348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo
periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del
giudizio ad essa sotteso (Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016 Rv.
638368). E’ però altrettanto vero che nel caso in esame tale ipotesi non
ricorre affatto perché la critica mossa in ricorso attiene
all’accertamento della responsabilità (primo motivo), alla mancata
ammissione delle istanze istruttorie (secondo motivo) e al quantum
della pretesa economica (terzo motivo).
L’assenza di attività difensiva dell’altra parte esonera la Corte dal

L’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia ai sensi

RICORSO N. 29360/2016

provvedere sulle spese ma, trattandosi di ricorso proposto
successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare
atto — ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 — della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della

quello dovuto per la stessa.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Roma, 16.11.2017

Il Presidente
&A

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

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