Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30476 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21946/2009 proposto da:

S.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DUILIO 22, presso l’AGENZIA OMNIA SERVICE

S.R.L., rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI;

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il

08/06/2009; n. 9/08 registro ricusazioni;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato SALVATORE STARA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per, in via principale non si oppone

al rinvio in attesa della decisione delle SS.UU.; in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’avvocato S.S., con ricorso del 5 ottobre 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo molteplici motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro della giustizia e del Presidente della Corte d’Appello di Cagliari, l’ordinanza della Corte d’Appello di Cagliari, depositata in data 8 giugno 2006, con la quale la Corte d’appello – pronunciando sulla dichiarazione di ricusazione proposta, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 cod. proc. pen., dall’avv. S., nei procedimenti riuniti di esecuzione penale nn. 37, 85, 86, 87, 88 e 105 del 2008, concernenti lo stesso Avv. S., nei confronti dei Giudici L.G.B., O.A. e L.G. – ha dichiarato come non proposta la dichiarazione di ricusazione nei confronti di O. A. e rigettato le dichiarazioni di ricusazione proposte nei confronti di L.G.B. e di L.G.;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;

che il Presidente della Corte d’Appello di Cagliari non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che il ricorso, formulato ai sensi delle norme del codice di procedura civile, è stato assegnato a questa Prima Sezione Civile;

che il Procuratore generale ha concluso chiedendo, in via principale, il rinvio a nuovo ruolo del ricorso in attesa della decisione delle sezioni unite e, in via subordinata, il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che le sezioni unite di questa Corte, con ordinanza n. 25935/11 del 22 novembre – 5 dicembre 2011, in fattispecie sostanzialmente analoga a quella di cui al ricorso in esame, hanno disposto che il ricorso n. 12019 del 2011, proposto dallo stesso Avv. S.S. nei confronti del Ministro della giustizia, “venga cancellato dal Ruolo Generale dei ricorsi civili ed iscritto in quello dei ricorsi penali”;

che il Collegio condivide tale decisione, la quale non comporta alcuna altra determinazione.

P.Q.M.

Dispone che il ricorso venga cancellato dal Ruolo Generale dei ricorsi civili ed iscritto in quello dei ricorsi penali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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