Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30476 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. II, 21/11/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 21/11/2019), n.30476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16008/2015 proposto da:

CAMPEGGIO MARINELLE DI C.P. E C. S.A.S., elettivamente

domiciliata in Roma, Via della Grande Muraglia n. 289 B/3, presso lo

studio dell’avvocato Luca Lo Bosco, rappresentata e difesa dagli

avvocati Ettore Alessio Giacobone, Bernardino Izzi, Giovanni Di

Giandomenico;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), MINISTERO DELLE

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (OMISSIS), AGENZIA DEL DEMANIO,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, Roma,

Via dei Portoghesi 12;

– controricorrenti e ricorrenti in via incidentale –

avverso la sentenza n. 4/2015 della Corte d’appello di Campobasso,

depositata il 07/01/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– con citazione notificata nel 2008, la società Campeggio Marinelle di C.P. e C. Sas (d’ora in poi Campeggio Marinelle) convenne in giudizio il Ministero delle Finanze, quello delle Infrastrutture e l’Agenzia del Demanio, al fine di far accertare l’insussistenza dei requisiti della demanialialità relativamente al terreno sito in (OMISSIS) sul quale gestiva l’attività di campeggio;

– chiese inoltre l’accertamento dell’intervenuta usucapione;

– a tal fine allegò che l’attività di ricezione turistica sul fondo era stata svolta sin dal 1987 dal nonno materno M.L., al quale era subentrato il padre Pa., che l’aveva regolarizzata nel 1989 conseguendo la licenza all’esercizio del campeggio rilasciata dal Comune di Campomarino;

– aggiunse che, sebbene – a seguito del D.L. n. 80 del 2004, convertito con L. n. 140 del 2004 – il contrasto insorto con il Comune di Campomarino sulla natura del fondo fosse stato risolto in modo favorevole ai privati, veniva loro chiesto il pagamento dei canoni per l’illegittima occupazione;

– la società contrastò tale domanda, sostenendo ritenendo che il terreno fosse parte del patrimonio disponibile dello Stato e che fosse stato acquistato per intervenuta usucapione ricorrendo i presupposti di cui all’art. 1158 c.c.;

– gli enti convenuti si costituirono ed eccepirono la sussistenza di un giudicato intervenuto in forza della sentenza della Cassazione n. 3677/1977;

-le Pubbliche Amministrazioni convenute proposero, inoltre, domanda riconvenzionale volta a far dichiarare la demanialità del bene individuato nell’atto di citazione ed ad ottenere la condanna del campeggio al rilascio del medesimo, oltre alla condanna della società attrice ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ed al sequestro giudiziario dell’area;

– in primo grado la domanda attorea veniva respinta e il tribunale adito accertava che l’area in oggetto apparteneva al demanio marittimo e doveva essere rilasciata, confermando nelle more il sequestro giudiziario disposto in corso di giudizio;

– la società proponeva appello in via principale ed i convenuti in via incidentale, con riferimento al rigetto della domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata;

– la Corte d’appello di Campobasso confermava la sentenza di primo grado, rigettando sia l’appello principale che quello incidentale;

– con riguardo a quello principale, il rigetto si fondava sulla ritenuta rilevanza del giudicato formatosi nella precedente causa promossa dal Ministero delle Finanze e della Marina mercantile (rispettivamente proprietario e possessore del terreno in questione) nei confronti di M.L. (contumace), all’esito della quale il convenuto era stato condannato al rilascio dell’area espressamente qualificata “demaniale” ed a risarcire il danno patito dalle pubbliche amministrazioni;

– in quel giudizio, infatti, a seguito dell’appello proposto verso la statuizione del Tribunale di Napoli n. 2111/1982 che aveva accolto la domanda delle pubbliche amministrazioni attrici, la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n. 117/1993, aveva rigettato il gravame e la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto da M.C. (figlia ed erede del convenuto L., nonchè moglie di Ca.Pa. e madre di C.P., socio accomandatario della odierna ricorrente) aveva rigettato il ricorso con sentenza 3677/1997;

– peraltro, secondo la corte territoriale lo ius superveniens costituito dalla L. n. 140 del 2004, non consentiva l’instaurazione di un nuovo giudizio, in quanto la nuova azione attingeva il giudicato formatosi con la sentenza della Cassazione 3677/1997;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta dalla società attrice sulla base di sei motivi, illustrati anche da successiva memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cui resistono i Ministeri dell’Economia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio, che hanno proposto, a loro volta, ricorso incidentale articolato su un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 183,213 c.p.c. e degli art. 24 e 111 Cost., per avere la corte territoriale, a seguito dell’eccezione di giudicato sollevata dalle Amministrazioni appellate, disposto l’acquisizione delle sentenze del Tribunale di Napoli n. 2111/1982 e della Corte d’appello n. 117/1993 facendo ricorso all’art. 213 c.p.c., così illegittimamente sopperendo all’onere di tempestivo deposito delle due pronunce nei termini di cui all’art. 183 c.p.c.;

– con il secondo motivo la ricorrente deduce che il richiamo alla facoltà riconosciuta dall’art. 213 c.p.c., nei termini statuiti dalla corte territoriale sarebbe incostituzionale rispetto ai parametri degli artt. 3,24 e 111 Cost.;

– i primi due motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati;

– va innanzitutto dato atto che l’eccezione di giudicato è stata immediatamente sollevata dai convenuti;

– per giurisprudenza consolidata il giudicato esterno può essere rilevato anche d’ufficio; ciò in quanto l’esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicchè, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (cfr. Cass. n. 8607/2017; id n. 16847/2018; id. n. 27161/2018);

– ciò posto, va osservato che, nel caso di specie, non può ritenersi illegittima l’acquisizione disposta ai sensi dell’art. 213 c.p.c., onerando le Pubbliche Amministrazioni convenute, delle sentenze che hanno condotto alla pronuncia della Cassazione n. 3677/1997 immediatamente prodotta dalle parti convenute;

– con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la corte distrettuale riconosciuto l’efficacia riflessa del giudicato dedotto, pur non essendo stata la società Campeggio Marinelle parte dei giudizi cui si riferiscono le sentenze acquisite, ed avere così esteso anche al giudizio introdotto dal Campeggio Marinelle, la rilevanza dell’accertata natura demaniale del fondo;

– la censura è infondata;

– la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che la sentenza passata in giudicato, oltre ad avere un’efficacia diretta tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ha anche un’efficacia riflessa, poichè, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa (cfr. Cass. n. 21240/2018; n. 3797/1999; n. 2137/2014; n. 8766/2019);

– nel caso di specie, l’accertamento della natura demaniale del suolo sito in (OMISSIS), sul quale è realizzato il Campeggio, intervenuto nel giudizio intentato dal Ministero delle Finanze nei confronti di M.L. è stata legittimamente ritenuta rilevante nel giudizio intentato dalla società Campeggio Marinelle – il cui socio accomandatario è peraltro il nipote di M.L. – nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze, di quello delle Infrastrutture e dei Trasporti nonchè dell’Agenzia del Demanio per fare accertare la natura di bene patrimoniale disponibile dello Stato del medesimo immobile;

– si tratta, infatti, di un rapporto strettamente dipendente da quello che aveva occasionato quell’accertamento, avente ad oggetto il medesimo bene, rispetto al quale ricorre l’esigenza di un’unica qualificazione, cosicchè si giustifica l’estensione degli effetti del precedente giudicato che ha accertato la natura demaniale di esso (cfr. per fattispecie analoga Cass. 21240/2018);

– con il quarto motivo, si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 80 del 2004, art. 6, comma 2-bis, conv. in L. n. 140 del 2004, art. 25 Cost. e dell’art. 2909 c.c., per avere la corte territoriale escluso che lo jus superveniens costituito dalla cit. L. n. 140 del 2004, art. 6, comma 2-bis, consentisse di superare il giudicato sulla demanialità del terreno;

– il motivo è inammissibile, perchè l’art. 6, comma 2-bis, cit. posto a fondamento del motivo, dispone: La fascia demaniale marittima compresa nel territorio dei comuni di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e del comune di (OMISSIS) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata all’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

– ebbene, la ricorrente non ha allegato l’intervenuta attuazione del procedimento di ridefinizione della fascia demaniale marittima come indicato dalla disposizione (cfr. Cass. 16757/2014 in relazione al mancato perfezionamento della procedura di sdemanializzazione prevista dalla citata L. n. 140 del 2004);

– tale omissione, ad avviso del Collegio, è decisiva in ragione del pacifico principio secondo il quale – a differenza di quanto previsto dall’art. 829 c.c., per il quale il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente – per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si include la spiaggia, comprensiva dell’arenile, non è possibile la sdemanializzazione in forma tacita, essendo necessaria, ai sensi dell’art. 35 c.n., l’adozione di un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, avente carattere costitutivo (Cass. n. 10817/2009; id. n. 4839/2019);

– con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140,1165 e 2943 c.c., per avere la corte d’appello implicitamente rigettato il gravame proposto avverso la statuizione del giudice di primo grado che aveva ritenuto sufficiente una mera intimazione stragiudiziale per interrompere il possesso ad usucapionem;

– il motivo è inammissibile;

– il rigetto implicito del motivo di gravame non è sufficiente a far ravvisare la prospettata violazione di legge, essendo stata la circostanza oggetto di gravame ritenuta assorbita dal rilievo attribuito alle argomentazioni più evidenti ai fini del rigetto dell’appello principale proposto da Campeggio Marinelle, secondo il noto principio dell’assorbimento c.d. improprio (cfr. Cass. n. 28995/2018; n. 28663/2013);

– con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia da parte della corte territoriale sull’istanza di fissazione dell’udienza per la discussione orale della causa, in violazione dell’art. 352 c.p.c.;

– il motivo è infondato;

– questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’omessa fissazione, nel giudizio d’appello, dell’udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ex art. 352 c.p.c., non comporta necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, giacchè l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato “error in procedendo”;

– posto che la discussione della causa nel giudizio d’appello ha una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non sostitutiva delle difese scritte ex art. 190 c.p.c., per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendo al contrario necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi (cfr. Cass. 28229/2017);

– nel caso di specie, la mancanza delle predette necessarie indicazioni circa gli aspetti che la parte avrebbe inteso sviluppare ed approfondire con la discussione orale, determina l’inammissibilità della doglianza per difetto di specificità;

– passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo i controricorrenti deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 91 c.p.c., laddove, a seguito del rigetto dell’appello incidentale proposto dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di ottenere la condanna dell’attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., la corte territoriale ha ravvisato la reciproca soccombenza ed ha, conseguentemente, disposto la compensazione delle spese;

– il motivo è fondato;

– come statuito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, il rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non consente di configurare un’ipotesi di reciproca soccombenza e non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c.; ciò in quanto si tratta di domanda meramente accessoria (Cass. n. 9532/2017; id. n. 11792/2018), che è esterna rispetto al thema decidendum della causa;

– pertanto, in accoglimento del ricorso incidentale, va cassata la sentenza impugnata in relazione alla disposta compensazione delle spese e, decidendo nel merito, in applicazione del principio della soccombenza, la società attrice va condannata alla rifusione alle Amministrazioni convenute delle spese del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo;

– l’esito del presente giudizio comporta anche, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna della società ricorrente alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo la causa nel merito, condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore dei convenuti delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 5200,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, e delle spese del giudizio di cassazione che liquida in ulteriori Euro 5200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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