Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30476 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30476 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA
sul ricorso 27278-2016 proposto da:
MORINI BARBARA„ARTIOI i MARGHERITA, MORINI
LORENZO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AVEZZANA
6, presso lo studio dell’avvocato MATTE° ACCIARI, rappresentati e
difesi dall’avvocato BRUNO GUARALDI;

– ricorrenti contro
BARICGA STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.
SLACCI, 2/B, presso lo studio dell’avvocato DANIELE GUIDONI,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA
LENZINI, STEFANIA 101TI;

– controricorrente nonché
BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA ;

Data pubblicazione: 19/12/2017

- intimata-

avverso l’ordinanza sei TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,
depositata il 07/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Ric. 2016 n. 27278 sez. M2 – ud. 16-11-2017
-2-

RICORSO N. 27278/2016

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ordinanza 7.4.2016 il Tribunale di Reggio Emilia ha
rigettato l’opposizione proposta da Barbara Morini, Margherita Artioli e
Lorenzo Morini contro il decreto di liquidazione di compenso in favore
del consulente tecnico di ufficio in una controversia civile vertente con
il Banco Popolare società Cooperativa.
Contro tale pronuncia l’Artioli e i Morini ricorrono per

cassazione con quattro motivi a cui resiste con controricorso l’ausiliare.
IL Banco Popolare Società Cooperativa non ha svolto difese.
Il relatore ha formulato proposta di rigetto del ricorso per
manifesta infondatezza.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
3.1

Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa

applicazione dell’art. 15 del D. Lvo 150/2011 – Nullità dell’ordinanza ex
art. 360 n, 3 e 4 cpc, rilevandosi che il provvedimento impugnato è
stato emesso da un giudice del tribunale e non dal capo dell’ufficio
giudiziario.
Il motivo è manifestamente infondato perché, come già affermato
da questa Corte, nell’ambito del medesimo ufficio giudiziario – tribunale
o corte d’appello – non sono configurabili questioni di competenza tra
presidente e giudici da lui delegati, ma solo di distribuzione interna
degli affari in base alle tabelle di organizzazione dell’ufficio (Cass., Sez.
3, 3 aprile 2001, n. 4884), va’ escluso che costituisca ragione di
invalidità dell’ordinanza, adottata in sede di opposizione al
provvedimento di liquidazione, il fatto che essa sia stata emessa da un
giudice addetto al tribunale anziché dal presidente dello stesso (v.
Sentenza n. 9879 del 15/06/2012 Rv. 622760 richiamata in
motivazione anche da Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18343 del 25/07/2017
in motivazione).
Nel caso in esame la delega tabellare è stata dimostr?-cla parte
controricorrente con la trascrizione e produzione del relativo
provvedimento del capo dell’ufficio, nel rispetto dell’art. 372 cpc

2

RICORSO N. 27278/2016

(essendo stata dedotta la nullità del provvedimento impugnato).
3.2 Col secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione e/o

falsa applicazione degli artt. 83 DPR n. 115/2002, 134 e 112 cpc e 6
CEDU, 177 comma 3 cpc. Nullità dell’ordinanza ex art. 360 n. 3 e 4 cpc
rimproverando al Tribunale di non avere azzerato il compenso stante la
nullità o inutilizzabilità della consulenza tecnica.
Il motivo è manifestamente infondato.

d’ufficio, idonea a determinare la nullità della relazione ed il
conseguente venir meno del suo diritto alla liquidazione del compenso,
deve essere necessariamente oggetto di declaratoria da parte del
giudice del merito cui compete, in via esclusiva, detta valutazione (Sez.
2 – , Ordinanza n. 5200 del 28/02/2017 Rv. 643166; Sez. 2, Sentenza
n. 234 del 05/01/2011 Rv. 616129).
Nel caso in esame il ricorso dà per scontato ciò che scontato non
è affatto: la nullità della consulenza tecnica di ufficio, che risulta solo
dedotta, e neppure nel giudizio di merito, mentre invece occorreva
dimostrare la tempestività della relativa eccezione e l’esistenza di una
declaratoria di nullità da parte del giudice di merito il quale si sarebbe
limitato a disporre un supplemento affidato allo stesso ausiliare (v.
ricorso pagg. 23 e 24).
3.3 Col terzo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione

dell’art. 15 D. Lgs 150/2011- Nullità dell’ordinanza ex art. 360 n. 3 e 4
cpc per avere omesso il Tribunale di chiedere a chi ha provveduto alla
liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni
necessarie ai fini della decisione. Ciò – ad avviso della ricorrente avrebbe consentito di ottenere la conferma della nullità della prima
perizia e quindi della illegittimità di una qualsivoglia forma di
remunerazione.
Questo motivo, così come è articolato, deve ritenersi assorbito
dalla manifesta infondatezza del precedente motivo perché tende a
dimostrare nella sede inopportuna la inutilità della consulenza.
3.4 Col quarto motivo si denunzia infine violazione e/o falsa

La patologia processuale dell’attività del consulente tecnico

RICORSO N. 27278/2016

applicazione degli artt. 89 e 702 bis e SS, 134 e 112 cpc, 6 CEDU
– Nullità dell’ordinanza ex art. 360 n. 3 e 4 cpc.
I ricorrenti si dolgono del mancato accoglimento di istanze
istruttorie e della mancata cancellazione ex art. 89 cpc di alcune
espressioni contenute nella memoria di costituzione del consulente
ritenute offensive.
Il motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili in

Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della
sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art.
360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente
con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione
ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto
sotto il profilo del vizio di motivazione (v. Sez. 6 – 1, Ordinanza n.
13716 del 05/07/2016 Rv. 640358; Sez. L, Sentenza n. 6715 del
18/03/2013 Rv. 625610).
La doglianza circa il mancato esame delle istanze istruttorie non
poteva dunque veicolarsi attraverso la violazione dell’art. 112 cpc.
Solo per completezza va aggiunto che le istanze istruttorie (v.
ricorso pag. 17) hanno attinenza alla dedotta nullità della consulenza
tecnica, che, come già detto, andava sollevata tempestivamente nel
giudizio di merito (il che non risulta).
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 89 cpc, il Collegio,
richiamando l’orientamento espresso in vari precedenti di legittimità,
osserva che il contenuto di puro merito e l’indole meramente
ordinatoria ascrivibile al provvedimento di cancellazione di espressioni
offensive esclude che della relativa contestazione possa farsi questione
dinanzi al giudice di legittimità (v. sotto quest’ultimo profilo, Sez. 3 – ,
Sentenza n. 10517 del 28/04/2017 Rv. 644010; Sez. 1, Sentenza n.
1018 del 16/01/2009 Rv. 606256).
Il ricorso va dunque respinto con addebito di ulteriori spese ai
ricorrenti.
Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio

cui si articola.

RICORSO N. 27278/2016

2013, sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di
stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater all’art. 13 del testo
unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa.

la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C. 1.700,00 di
cui C. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% e
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Roma, 16.11.2017.

Il Presidente
A

CLL)\

P.Q.M.

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