Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30475 del 19/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30475 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA
sul ricorso 26764-2016 proposto da:
LAZZOTTI BARBARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIUNTO BAZZONI, 3, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
BINI, rappresentata e difesa dall’avvocato LEONARDO TANI;

– ricorrentecontro
ABBONDANZA UNIBIRTO MASSIMO) FRANCESCO,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MELORIA 52,
presso lo studio dell’avvocato BENEDETTA OLMI, rappresentato e
difeso dall’avvocato UNIBIRTO MASSIMO FRANCESCO)
ABBONDANZA;

– controricorrente avverso l’ordinanz de a COKIE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 15/04/2016;

Data pubblicazione: 19/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Ric. 2016 n. 26764 sez. M2 – ud. 16-11-2017
-2-

RICORSO N. 26764/2016

RITENUTO IN FATTO
1 Con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 bis e ss cpc la
Corte d’Appello di Firenze ha condannato Barbara Lazzotti a
corrispondere all’avv. Umberto Abbondanza il compenso per l’attività
difensiva espletata nell’interesse della propria cliente in un precedente
giudizio di rinvio.

ritualità della notifica del ricorso e il rispetto dei termini di cui all’art.
702 bis cpc ha ritenuto la conformità dei compensi al DM. 55/2014
tenuto conto dell’ingente valore della causa (comportante anche
l’espletamento di attività istruttoria).
2 Contro tale pronuncia la Lazzotti ricorre per cassazione con tre
motivi a cui resiste con controricorso l’avvocato Abbondanza.
Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del
primo motivo di ricorso e di inammissibilità dei restanti.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 n.
3 cpc, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28 della legge n.
794/1942, 14 D. Lvo n. 150/2011, 702 cpc, 24 comma 2 Cost.: la
critica investe la mancata indicazione, nel decreto di fissazione
dell’udienza, delle modalità di costituzione del convenuto e del termine
per la costituzione in giudizio, indicazioni ritenute indispensabili dalla
ricorrente perché nel procedimento ex art. 14 D. Lvo n. 150/2011 non
è prevista la necessaria difesa tecnica potendo la parte stare in giudizio
personalmente e quindi deve essere consentito al convenuto che non
sia avvocato – come la ricorrente – di potersi adeguatamente difendere,
non conoscendo la normativa di riferimento.
Il motivo è manifestamente infondato.
L’articolo 702 bis disciplina la forma della domanda e la
costituzione delle parti nel procedimento sommario di cognizione.
Al primo comma prescrive le indicazioni che il ricorso deve
contenere, (quelle di cui ai nn. 1,2,3,4,5,6 e l’avvertimento di cui al n.

Per giungere a tale soluzione la Corte territoriale, ravvisata la

RICORSO N. 26764/2016

7 del terzo comma dell’art. 163). Al terzo comma stabilisce poi
che “il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione
delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto che
deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso
unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato
al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua

La legge consente dunque al convenuto di costituirsi entro un
arco temporale compreso tra la data in acquisisce la conoscenza legale
della proposizione del giudizio (data di notifica del ricorso e del
pedissequo decreto) e quella finale prevista dalla legge (non oltre dieci
giorni prima dell’udienza).
Ora, considerato che il termine finale per la costituzione del
convenuto non è rimesso alla discrezionalità del giudice, a questi
compete solo di stabilire il termine iniziale fissando al ricorrente il
termine entro cui provvedere alla notifica del ricorso e del pedissequo
decreto: solo in tal modo il convenuto è messo in condizioni di
conoscere l’arco temporale entro cui provvedere alla costituzione.
Alla stregua di quanto esposto, e non discutendosi assolutamente
della regolarità del contenuto del ricorso introduttivo (che viene
notificato unitamente al pedissequo decreto formando con esso un
unicum) l’attività volta ad assicurare la instaurazione del
contraddittorio e il diritto di difesa risulta correttamente espletata
perché il decreto contiene la fissazione dell’udienza e del termine per la
costituzione (nel senso sopra ricostruito).
Dunque, non sussiste nessuna violazione di legge.
3.2

Col secondo motivo si deduce

“violazione e/o falsa

applicazione dell’art. 140 cpc come modificato dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, nonché degli
artt. 28 1.794/1942, 14 D. Lvo n. 150/2011, 702 bis cpc e 24 comma 2
Cost. in relazione a quanto previsto dall’art. 360 n. 3 cpc”. Osserva la
ricorrente che il termine concesso per la notifica del ricorso e del

costituzione”.

RICORSO N. 26764/2016

decreto era quello del 30.12.215 e invece la notifica si è
perfezionata per compiuta giacenza ai sensi dell’art. 140 cpc solo il
3.1.2016 e quindi tardivamente. Richiama la sentenza n. 3/2010 con
cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 140 cpc
nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario
con la spedizione della raccomandata informativa anziché col

spedizione.
Tale motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100
cpc).
Come ripetutamente affermato da questa Corte l’interesse ad
impugnare va apprezzato in relazione all’utilità concreta che deriva alla
parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa, non
potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta
soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla
decisione adottata (tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 15353 del
25/06/2010 Rv. 613939; Sez. L, Sentenza n. 13373 del 23/05/2008
Rv. 603196; Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006 Rv. 589392).
E’ stato altresì precisato dalle sezioni unite che la denuncia di vizi
fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse
all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione
del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza
della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile
l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza
prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della
regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del
diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione
finale della Corte (v. Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016 Rv.
639285, in motivazione).
Ciò posto, l’art. 702 bis comma 3 ultima parte dispone che “il
ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere
notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per

ricevimento della stessa e comunque decorsi dieci giorni dalla relativa

RICORSO N. 26764/2016

la sua costituzione”:

nel caso in esame, l’udienza per la

trattazione era stata fissata per il giorno 1.3.2016 (v. ordinanza
impugnata, e lo afferma la stessa ricorrente a pag. 4). Ed allora, anche
se in ipotesi si volesse ritenere perfezionata la notifica alla data indicata
dalla ricorrente, cioè il 3.1.2016 – ma tale principio non opera perché
nel caso di specie occorre considerare la diversa regola degli effetti

rispetto del termine per la notifica e dunque occorre avere riguardo al
termine del 22.12.2015 in cui l’atto venne consegnato all’ufficio postale
per la notifica- i trenta giorni concessi alla convenuta per approntare la
propria difesa risulterebbero comunque ampiamente osservati (dal
3.1.2016, secondo il calcolo erroneo della ricorrente, al decimo giorno
precedente l’udienza del 1.3.2016) e perciò, non si riesce a
comprendere il senso della doglianza.
3.3 Col terzo ed ultimo motivo la ricorrente deduce, infine, la

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 comma 2 disp. att. cpc in
relazione a quanto previsto dall’art. 360 n. 3 cpc, dolendosi del
mancato rinvio dell’udienza di comparizione benché fosse stato
prodotto un certificato medico attestante l’impedimento della parte a
comparire per una forma di lombo-sciatalgia. Ritiene doveroso il rinvio
trattandosi di procedimento nel quale è consentito alla parte di stare in
giudizio personalmente.
Il motivo è privo di specificità.
Premesso che la Lazzotti aveva l’onere di costituirsi “non oltre
dieci giorni prima dell’udienza” (art. 702 bis comma 3 cit.) e a tanto
non ha provveduto, osserva il Collegio che il motivo si fonda su un
documento (certificato medico) di cui non è riportato l’esatto contenuto
(art. 366 n. 6 cpc): la Corte di Cassazione in tal modo non è messa in
grado di verificare se la malattia diagnosticata

(“lombosciatalgia”)

imponesse, per espressa prescrizione del sanitario certificatore, un
riposo assoluto e quindi impedisse alla paziente di partecipare
all’udienza.

della scissione per il notificante, essendo questi il soggetto onerato al

RICORSO N. 26764/2016

Consegue inevitabilmente il rigetto del ricorso con addebito di
ulteriori spese alla ricorrente.
Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio
2013, sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di
stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater all’art. 13 del testo

dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C. 2.500,00 di cui C.
200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15°/0 e accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Roma 16.11.2017.

Il Presidente

unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA