Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30474 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. II, 23/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7816/2016 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONDOTTI N

91, presso lo studio dell’avvocato FULCIO COMPOSTELLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLARA TARAMASSO;

– ricorrente –

contro

COMUNITA’ MONTANA ALTA VALBORMIDA, in liquidazione in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO PELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1290/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 16/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/09/2018 dal Consigliere LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza 16.11.2015, la Corte d’Appello di Genova ha respinto il gravame proposto da Giovanni Sciavo contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Savona n. 283/2011) che, a sua volta, aveva rigettato l’opposizione contro un’ordinanza ingiunzione di pagamento della somma di Euro 50.773,33, emessa dalla Comunità Montana Alta Valbormida per violazione dell’art. 8, comma 8, del Regolamento Regionale n. 1/1999 (taglio di una superficie di circa tre ettari di un bosco ceduo di faggio al di fuori del periodo consentito), condotta sanzionata dalla L.R. n. 4 del 1999, art. 52, comma 6.

Per giungere a tale conclusione, il giudice di appello ha osservato:

– che era infondata la censura sul mancato accoglimento, da parte del Tribunale, della eccezione di illegittimità costituzionale della L.R. n. 4 del 1999, art. 52, (questione che il contravventore aveva sollevato in primo grado);

– che la sanzione di cui all’art. 52, comma 6, della citata legge regionale è prevista in via generale e prescinde da ogni accertamento sulle conseguenze dannose.

Contro tale decisione, lo Sciavo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due censure.

Resiste con controricorso la Comunità Montana.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Preliminarmente, la Corte rileva l’inammissibilità del controricorso per mancato rispetto del termine fissato dall’art. 370 c.p.c., comma 1: mentre infatti il ricorso risulta notificato via pec il 15.3.2016 e tempestivamente depositato nella cancelleria centrale il 4.4.2016, il controricorso risulta consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica dopo oltre un anno e cioè il 31.3.2017, come da timbro apposto in calce alla specifica redatta dall’ufficiale giudiziario.

Col primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “il contrasto argomentativo sul primo motivo di appello in relazione alla proposta questione di legittimità costituzionale della norma di cui alla L.R. n. 4 del 1999, art. 52, comma 6”. Il ricorrente, premesso il richiamo alla normativa di riferimento, sostiene – attraverso una articolata esposizione che risultano violati i principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità, razionalità ed uguaglianza perchè, rapportando la violazione in esame con quella prevista dal comma 7, emerge che il legislatore regionale punisce in modo più severo violazioni meno gravi.

Va premesso che il motivo è calibrato esclusivamente sulla contraddittorietà della motivazione cioè su vizio ormai non più denunziabile in cassazione, come si evince dalla chiara formulazione della nuova versione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che consente il ricorso per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Tuttavia, la questione di legittimità costituzionale che il ricorrente pone con la censura in esame è manifestamente infondata per difetto di rilevanza nel caso di specie, posto che il giudice di merito, con apprezzamento in fatto qui non sindacabile ha riscontrato (v, pag. 4) che la sanzione massima applicabile ai sensi del comma 6 “è in concreto inferiore a quella massima prevista dal comma 7” (atteso che il pollone medio stimato nella fattispecie dall’organo accertatore, ha un diametro di 12 cm, altezza di 6 metri e peso di 68 kg, e che il valore del legname è di Euro 10,00 al quintale).

2 Col secondo motivo il ricorrente, denunziando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il difetto di motivazione in tema di danno, rimprovera alla Corte d’Appello di non avere considerato che la norma in questione presuppone l’esistenza di un danno perchè prevede espressamente l’obbligo per il contravventore di eseguire gli interventi previsti dall’Ispettorato Ripartimentale: di conseguenza, considerato che nel caso in esame, nessun intervento ripristinatorio era stato imposto, il giudice non avrebbe dovuto applicare la norma dell’art. 52, comma 6, ma avrebbe dovuto qualificare diversamente il fatto e applicare una sanzione meno grave.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che per giurisprudenza consolidata, l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (tra le varie, v. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014 Rv. 630239; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25557 del 27/10/2017 Rv. 646414; Sez. 2 -, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018 Rv. 648018 sulla scia di Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 Rv. 627268).

Nel caso in esame, dall’esame della censura si evince chiaramente che la critica investe essenzialmente l’interpretazione della norma di legge data dal giudice di merito e, quindi, la doglianza, a prescindere dall’intitolazione, va sussunta nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto), con la conseguenza che la Corte di Cassazione è abilitata ad esaminarla.

Tuttavia, come si diceva, il motivo è infondato.

La L.R. Liguria n. 4 del 1999, art. 52, comma 6, (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) così dispone: “In tutti i boschi, anche se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, coloro che tagliano o danneggiano le piante o arrecano altri danni in violazione alle disposizioni di massima contenute nel regolamento di cui all’art. 48, sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno arrecato e hanno l’obbligo di compiere i lavori loro imposti dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste”.

Il Regolamento regionale di prescrizioni di massima e polizia forestale previsto dall’art. 48, che prevede, tra l’altro, “le modalità per il taglio dei boschi” (v. art. comma 2 lett. b) all’art. 8 individua le epoche e detta le modalità di esecuzione dei tagli nei boschi cedui e nei castagneti (v. Regolamento 29 giugno 1999, n. 1)

Come si evince con chiarezza, dalla formulazione delle due disposizioni, il taglio di bosco ceduo eseguito in periodo con consentito è sanzionato dalla L.R. n. 4 del 1999, art. 52, comma 6, e l’applicazione della sanzione prevista da tale disposizione non viene meno sol perchè la pubblica amministrazione non ritenga – come di fatto avvenuto nel caso in esame – di imporre interventi ripristinatori.

In conclusione, la tesi del ricorrente si scontra col chiarissimo testo normativo e il ricorso va pertanto respinto.

L’inammissibilità del controricorso preclude la condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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