Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30474 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. II, 21/11/2019, (ud. 29/11/2018, dep. 21/11/2019), n.30474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27460-2014 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato NICOLA BOSCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA PUTATURO;

– ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale –

contro

P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

AVEZZANA, 51, presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO APERIO BELLA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO

MANFREDI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

O.W.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 274/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento del primo motivo del ricorso

incidentale;

udito l’avvocato Laura Putaturo, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale;

udito l’avvocato Leopoldo Aperio Bella, difensore del resistente ha

chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.A. con citazione notificata il 06/12/2001 ha convenuto innanzi al tribunale di Aosta P.E.. Ha affermato di aver acquistato da O.W., giusta atto per notar B. del 01/06/1998, tre unità immobiliari in (OMISSIS) con servitù di parcheggio su area della convenuta, nonchè con servitù di installazione sulla stessa area di serbatoio per il gas. Ha chiesto la condanna della convenuta a consentire l’installazione di serbatoio per il gas e a risarcire il danno.

2. P.E. con comparsa ha dedotto di non essersi mai opposta al parcheggio e ha chiesto dichiararsi nulla la pattuizione relativa all’installazione del serbatoio, in quanto contraria a norme imperative di sicurezza.

3. Chiamata in causa su istanza dell’attore, O.W. ha aderito alla prospettazione dello stesso.

4. Esperita c.t.u., con sentenza depositata il 03/07/2009 il tribunale ha rigettato la domanda di accertamento della servitù di parcheggio, per non avervi l’attore interesse; ha affermato essere divenuta impossibile l’installazione di serbatoio per avere P.E. realizzato dei garage interrati; ha condannato quest’ultima a consentire ex art. 1168 c.c. l’allaccio da parte del signor R. al di lei serbatoio, rigettando la domanda risarcitoria.

5. Previa rinnovazione della c.t.u., con sentenza depositata l’11/02/2014 la corte d’appello di Torino, nel contraddittorio di R.A. e di O.W., quest’ultima contumace, ha accolto l’appello principale di P.E.; al riguardo, dato atto dell’esser calato il giudicato sulla natura reale del costituito diritto all’installazione del serbatoio sulla corte di proprietà della stessa appellante, ha affermato che l’area cortilizia medesima – considerata sia quanto al suolo sia alla parte interrata – non soddisfa i requisiti di cui al D.M. 31 marzo 1984 ai fini dell’installazione del serbatoio, per avere l’area una consistenza inferiore al minimo consentito e per non essere possibile rispettare le distanze dai fabbricati e le dimensioni minime degli accessi di cui a tale normativa di sicurezza; e ciò diversamente da quanto ritenuto dal tribunale – indipendentemente dall’esecuzione dei lavori da parte della signora P.; pertanto ha dichiarato nulla la clausola costitutiva della servitù nel contratto di compravendita tra O.W. ed P.E.. La corte d’appello ha altresì affermato non potersi d’ufficio – a differenza di quanto operato dal tribunale – valutare l’estensione della nullità all’intero negozio o convertirsi la servitù in altra. La corte d’appello ha poi ritenuto non avere l’appellante interesse a una sentenza di contenuto accertativo in ordine alla servitù di parcheggio, in assenza di contestazioni; ha altresì ritenuto non essere ipotizzabile il risarcimento del danno, stante il rigetto delle domande tutte del signor R.; in tal senso ha disatteso l’appello incidentale di quest’ultimo.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione R.A. su cinque motivi. Ha resistito P.E. con controricorso contenente ricorso incidentale su due motivi. Ha replicato a quest’ultimo R.A. con controricorso; nell’interesse del medesimo sono state depositate procura a nuovo difensore, nonchè memoria. Non ha svolto difese O.W..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione del D.M. 31 marzo 1984, artt. 2 e 4, artt. 115 e 345 c.p.c., artt. 2697,1362 e 1068 c.c. “con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Si afferma che la corte territoriale avrebbe considerato che il bombolone per il gas avrebbe dovuto essere interrato; che, in relazione a ciò, la sentenza avrebbe erroneamente identificato la zona asservita come quella destinata a parcheggio, potendo invece secondo il ricorrente l’installazione spingersi più verso il centro del terreno, così rispettandosi le norme di sicurezza; inoltre, secondo il ricorrente egli avrebbe diritto allo spostamento della servitù ex art. 1068 c.c., comma 3, tema su cui secondo lo stesso sarebbe calato il giudicato, per cui la corte d’appello avrebbe errato a ritenere non proposta la relativa domanda (a prescindere dalla sua effettiva proposizione).

2. Con il secondo mezzo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 1366,1367,1369,1371 e 2697 c.c., artt. 61,62,191,194 c.p.c. “con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Si lamenta, previo richiamo dei quesiti posti al c.t.u., che la corte d’appello non potesse demandare al tecnico di individuare l’area destinata a parcheggio, dovendo essa procedere all’interpretazione della relativa pattuizione contrattuale.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce violazione del D.M. 31 marzo 1984, artt. 2 e 4 e art. 2697 c.c. Si sostiene – dopo aver richiamato che l’art. 2 cit. distingue tra cortile e cortile chiuso ai fini delle norme di sicurezza da osservarsi per le installazioni – che, al momento della stipula del patto, l’area non poteva definirsi cortile chiuso; l’installazione era diventata impossibile nella posizione considerata dalla corte territoriale per effetto della realizzazione dei garage interrati da parte di P.E.; comunque il ricorrente, ove la corte avesse correttamente pronunciato, avrebbe presentato progetto ai vigili dei fuoco, unici facultati a valutare la conformità alle misure di sicurezza.

4. Con il quarto motivo del ricorso principale si lamenta violazione del D.M. 31 marzo 1984, artt. 2 e 4, artt. 2697 e 1068 c.c. e art. 115 c.p.c. “con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3” nonchè “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”. Ha sostenuto la parte ricorrente che sia stato accertato che, al momento della pattuizione, il cortile fosse libero e idoneo al posizionamento del serbatoio, nonchè che per le sole opere sopravvenute di P.E. sia divenuta impossibile la collocazione dello stesso, di tal che il tribunale – ritenendo la servitù riferita sia alla zona aperta che a quella interrata, individuate non definitivamente – aveva disposto l’accoglimento della domanda “con una soluzione diversa” da quella pattuita. Avendo tali statuizioni formato oggetto di appello limitato al solo ambito di applicazione della normativa di sicurezza (se alle istallazioni fuori terra o anche interrate) e dell’impossibilità realizzatasi (se per colpa della P. o no), secondo il ricorrente la statuizione del tribunale avrebbe meritato conferma posto che la zona asservita era più ampia e includeva anche la parte interrata, non essendo censurabile la diversa “soluzione” offerta per il collegamento.

5. Con il quinto motivo del ricorso principale si deduce violazione degli artt. 1419,1362,1363,1366 e 1367 c.c., negandosi che il tribunale avesse proceduto d’ufficio alla “conversione” della servitù in quella di allaccio al serbatoio di g.p.l. della signora P. e richiamando che la domanda era stata formulata in primo grado in riferimento all’art. 1086 c.c., comma 3 (sic p. 41 del ricorso; probabilmente il riferimento è all’art. 1068). Ha sollecitato il ricorrente la censura dei criteri interpretativi usati dalla corte d’appello in ordine alla domanda giudiziale.

6. I motivi del ricorso principale, come sopra riepilogati, sono inammissibili per analoghe ragioni, onde possono essere esaminati congiuntamente.

6.1. Al riguardo, va richiamato che:

– il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata a questa corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65), mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione;

– tale diverso vizio nel presente procedimento può essere declinato ratione temporis esclusivamente secondo il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 successivo alla modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, che ha limitato il controllo di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale dell’omesso esame” di fatti storici; la censura secondo la giurisprudenza di questa corte presuppone che l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, principale o secondario, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza della semplice “insufficienza” o della “contraddittorietà” della motivazione, e fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. sez. U., 07/04/2014 n. 8053; Cass. n. 08/10/2014 n. 21257 e 06/07/2015n. 13928).

6.2. Ciò posto, nel caso di specie, quanto alle censure fondate su presunti errores in iudicando, nessuna erronea applicazione della legge – nel senso dianzi chiarito relativo alle fattispecie astratte – la parte ricorrente ha posto in luce nell’ambito dei mezzi di ricorso. Invero, con il primo motivo si contesta l’apprezzamento di merito circa la collocazione del bombolone, in relazione anche all’identificazione della zona destinata a parcheggio; con il secondo si critica l’interpretazione della relativa pattuizione contrattuale, censurandosi la c.t.u. sul punto; con il terzo motivo si ascrive alla signora P. l’impossibilità della collocazione nella posizione considerata, ciò che la corte locale ha escluso, addirittura negandosi con il mezzo la possibilità per il giudice di valutare la conformità alle misure di sicurezza; con il quarto motivo si riafferma essere la servitù riferita sia alla zona aperta che a quella interrata, nonchè che non sia censurabile la diversa “soluzione” offerta per il collegamento dal tribunale; tema questo che viene ripreso nel quinto motivo in riferimento al diniego dello spostamento del luogo di esercizio della servitù. Come è dato desumere da tale riepilogo, trattasi di profili tutti afferenti alla ricostruzione dei fatti operata dalla corte d’appello, criticata mediante opzioni contrapposte auspicate dal ricorrente, senza investire in alcun modo le fattispecie astratte recate dalle norme e dai principi di diritto. Le censure, dunque, sono inammissibili in cassazione.

6.3. Può meritare separata considerazione (in quanto solleva, seppur indirettamente, un profilo interpretativo relativo a una norma giuridica) l’aspetto, trattato in parte nell’ambito del primo e in altra parte nel quarto e nel quinto motivo, relativo alle critiche che il ricorrente muove all’affermazione della corte d’appello (alla p. 6 dell’impugnata sentenza) secondo cui non sarebbe possibile la “conversione” della servitù (operata sostanzialmente dal tribunale mediante la “soluzione” del collegamento degli impianti, giustificata in base alla norma in tema di spostamento di luogo di esercizio di servitù), peraltro in assenza di una domanda delle parti. Sul tema, non coglie nel segno l’argomentazione del ricorrente secondo cui, essendo stata la diversa “soluzione” disposta con sentenza dal tribunale senza che la statuizione abbia formato oggetto d’appello, la corte d’appello avrebbe leso un giudicato interno. Invero, con apposito motivo d’appello la signora P. aveva ribadito la richiesta di declaratoria di nullità della clausola contrattuale istitutiva della servitù; accolto il motivo, necessariamente la corte d’appello, senza in alcun modo veder precluso l’accertamento da un giudicato insussistente, ha dovuto gradatamente esaminare se fosse possibile per altra via il mantenimento dell’opera, ciò escludendo, anche in relazione all’insussistenza di domanda della parte. D’altro canto, con visione giuridica alternativa rispetto a quella della “conversione” della clausola nulla ipotizzata dalla corte locale, il ricorrente ha sostenuto essere la diversa soluzione giuridicamente spettante in base all’art. 1068 c.c., in materia di spostamento del luogo di esercizio della servitù. La deduzione sul punto è essa stessa inammissibile, non constando dal motivo quando e in qual modo la relativa domanda sia stata proposta nei gradi di merito, non potendo a ciò valere – come detto – il presunto giudicato interno ipotizzato dal ricorrente sulla base dell’iniziativa del tribunale.

6.4. Appare opportuno precisare, in relazione a quanto innanzi, che non essendo stati formulati motivi di ricorso avverso le corrispondenti statuizioni della corte d’appello – è precluso a questa corte di legittimità in qualsiasi modo rivedere sia la qualificazione come costitutiva di diritto reale di servitù della clausola contrattuale di cui si discorre, sia l’impatto della nullità dichiarata della clausola sulla nullità dell’intero negozio (negata motu proprio e senza altre iniziative dalla corte d’appello – ma v. Cass. sez. U nn. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014).

6.5. Quanto poi alle denunce di vizi di motivazione, dedotti con il primo e il quarto motivo, mediante esse si censurano – come sopra sintetizzato – le valutazioni della corte d’appello in tema di estensione della servitù e spostamento del luogo di esercizio. Essendo, come detto, limitato il controllo di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale dell'”omesso esame” di fatti storici, le censure non indicano in alcun modo la totale pretermissione di uno specifico fatto storico, principale o secondario, oppure le altre gravi lacune configurabili in rapporto alla motivazione. Mediante le censure il ricorrente ha, in sostanza, meramente contrapposto – in maniera inammissibile – il proprio apprezzamento delle risultanze di causa a quello definitivamente effettuato dai giudici di merito.

6.6. Avendo dunque, sotto la veste di censure per violazione di legge e vizi processuali afferenti la motivazione, la parte ricorrente sottoposto a questa corte – in luogo che errores in iudicando o pretermissioni motivazionali riferite a specifici fatti storici decisivi istanze di riesame degli apprezzamenti di merito del materiale probatorio, non esigibili in sede di legittimità, il ricorso principale va nel suo complesso rigettato.

7. Con il primo motivo di ricorso incidentale P.E. deduce nullità della sentenza per “omesso esame di domanda” da parte della corte d’appello; richiamando che, in sede di conclusioni in secondo grado, ella avesse richiesto che “a norma dell’art. 336 cpv. c.p.c., in conseguenza della riforma della sentenza appellata” venisse emessa condanna alla rimozione delle opere realizzate dal signor R. in esecuzione della sentenza di primo grado; a tale richiesta non era stato dato seguito.

7.1. La censura, da qualificarsi come denuncia di omessa pronuncia con conseguente nullità della sentenza per error in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c., è fondata e va accolta.

7.2. Va sul punto data continuità all’indirizzo per cui l’art. 336 c.p.c. (nel testo novellato della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 48), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente. Ne consegue che la richiesta di rimozione o restituzione di quanto prestato in esecuzione della sentenza di primo grado non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello; la stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto di appello, se proposto successivamente all’esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 10124 del 30/04/2009, n. 16152 del 08/07/2010 e n. 1324 del 26/01/2016). Mentre in passato la giurisprudenza riteneva che non incorresse nel vizio di omessa pronuncia il giudice di appello che, nel riformare la decisione impugnata, non disponesse la condanna della parte vittoriosa in primo grado alla restituzione in pristino, atteso che si riteneva che tale obbligo sorgesse automaticamente, quale effetto consequenziale, dalla riforma della sentenza (cfr. Cass. n. 15295 del 05/07/2006 e n. 8829 del 13/04/2007), la giurisprudenza successiva cui si reputa necessario dar seguito (a far tempo ad es. da Cass. n. 15461 del 11/06/2008; e v. Cass. n. 9287 del 08/06/2012, n. 2662 del 05/02/2013, n. 8639 del 03/05/2016 e n. 18062 del 10/07/2018) ha ritenuto che in tale ambito il giudice di appello opera quale giudice di primo grado, in quanto la domanda restitutoria non poteva essere formulata precedentemente; da tanto consegue che, se il giudice dell’impugnazione omette, in tale qualità, di pronunziarsi sul punto, si ha violazione dell’art. 112 c.p.c. e la parte ha la facoltà alternativa di far valere l’omessa pronunzia con ricorso in cassazione o di riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato.

7.3. Così accolto il motivo, essendo necessari accertamenti in fatto, non può pronunciarsi nel merito, dovendo cassarsi la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla corte d’appello di Torino in altra sezione.

8. Con un secondo motivo di ricorso incidentale si deduce nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in quanto, pur essendo parte del giudizio di appello la signora O.W. contumace, la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulle domande rivolte verso di essa e non avrebbe menzionato la stessa nel dispositivo.

8.1. Il motivo è in parte infondato e in parte assorbito.

8.2. Va ricordato che le domande richiamate nel motivo come proposte contro O.W. sono:

a) l’accertamento della nullità della pattuizione contrattuale con declaratoria di inesistenza dell’obbligo di consentire l’allaccio;

b) il rigetto delle domande proposte anche dalla signora O.;

c) la condanna della signora O., per quanto di spettanza, al rimborso spese per c.t.u. in primo grado.

8.3. In ordine alle domande sub a) e sub b) di cui innanzi, è agevole rilevare che, a dispetto di quanto sostenuto dalla ricorrente incidentale, la pronuncia di nullità della pattuizione contrattuale, indipendentemente dalla menzione del nominativo della signora O. nelle varie parti del provvedimento, vale anche nei confronti della stessa quale parte del giudizio (v. anche dispositivo ultima pagina righi 4 e ss); mentre – non risultando alcun accoglimento delle domande da essa fatte proprie – le stesse devono intendersi implicitamente rigettate. Ne discende l’infondatezza della censura.

8.4. Quanto poi al petitum sub c), trattandosi di sollecitazione relativa al governo delle spese processuali, deve rilevarsi come, in base alla statuizione di seguito a rendersi, l’integrale nuovo governo delle spese processuali, anche all’esito del presente giudizio di legittimità, è rimesso alla corte d’appello quale giudice del rinvio. Tale parte della censura è dunque assorbita.

9. In definitiva, rigettandosi il ricorso principale e accogliendosi in parte quello incidentale, con cassazione in relazione al motivo accolto, essendo il ricorso incidentale per altra parte rigettato e assorbito, la corte d’appello di Torino, in altra sezione, cui la causa è rinviata, è designata anche per il governo delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la corte rigetta il ricorso principale; rigetta in parte il secondo motivo del ricorso incidentale, motivo che dichiara assorbito per il resto; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte d’appello di Torino, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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