Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30473 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4197/2006 proposto da:

DI GIACOMO S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

REGINA MARGHERITA 290, presso l’avvocato CASELLATO ADRIANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BASSOLI Carlo, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SANPAOLO IMI S.P.A. (C.F./P.I. (OMISSIS)) incorporante del BANCO

DI NAPOLI S.P.A. nella qualità di mandatario e procuratore della

Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.P.A. cessionaria del

credito, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. GIANTURCO 6, presso

l’avvocato MELIADO’ GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato

COSIGNANI Filippo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

D.G.A.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5306/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso proposto Di Giacomo s.r.l. avverso la sentenza della corte d’appello di Roma del 14 dicembre 2004 e il controricorso della San Paolo Imi s.p.a. (incorporante il Banco di Napoli s.p.a.);

rilevato che, con atti del 2 novembre 2009 e del 16 novembre 2011 la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente;

visto l’art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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